Italian court dismisses appeal against home detention for fraud suspect citing continuity of liberty risk.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Stefano Carillo's appeal against the imposition of home detention for alleged fraud. Carillo argued the court relied on conjectural premises regarding his ability to use other companies for future crimes and ignored testimony showing his ties had ended. The court held that the judge's prognostic assessment of the risk of recidivism was based on reasonable plausibility rather than mere speculation and was not subject to review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 274, 275 c.p.p.; The court's evaluation of the continuity of the risk to liberty must be grounded in recent factual indicators rather than conjecture, and such prognostic judgments are not subject to cassation review if based on reasonable plausibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CARILLO STEFANO nato a NAPOLI il 06/11/1977 avverso l'ordinanza del 16/11/2022 del TRIB. LIBERTA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; lette/sentite le conclusioni del PG LUIGI GIORDANO udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
1. Stefano Carillo, tramite il difensore, ricorre, con due motivi, avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma, Sezione per il riesame delle misure cautelari personali, che, su appello del Pubblico Ministero, in riforma dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso quello stesso Tribunale, gli ha applicato gli arresti domiciliari, ritenuti il solo presidio adeguato ad infrenare il pericolo concreto ed attuale di recidiva in relazione agli addebiti preliminari e provvisori mossigli per condotte di bancarotta fraudolenta, patrimoniale, documentale e da determinazione del fallimento, da lui poste in essere nella qualità di amministratore di fatto della Italtrade Sri., dichiarata fallita il 17 novembre 2020.
2. Con il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione. Assume che il diverso apprezzamento dell'attualità dei pericula libertatis era stato effettuato dal Tribunale muovendo da premesse del tutto congetturali, ossia individuando le occasioni prossime al delitto nella circostanza che la disponibilità in capo alla sua persona di altre società potesse essere lo strumento per reiterare condotte d reato analoghe a quelle per le quali si procede, ma ciò senza individuare specifiche emergenze fattuali atte a restituire concretezza alla prospettata <<ipotetica possibilità» (pag. 11 del ricorso).
Donde, rileva che, anche sulla base dell'interrogatorio reso da Laura Spaletti - il cui contenuto il Tribunale aveva omesso di considerare ancorché da esso si potessero trarre indicazioni decisive quanto all'impossibilità che le altre società potessero essere utilizzate per replicare il modus operandi che aveva portato al depauperamento della Italtrade -, sarebbe stato necessario prendere atto, quantomeno, dell'assenza dell'attualità delle esigenze cautelari, essendosi arrestato l'agire illecito di esso ricorrente al 2018.
3. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione al principio di proporzionalità ed adeguatezza della misura prescelta, evidenziando come la ragione indicata a sostegno dell'applicazione della detenzione domestica - ossia la necessità di rescindere i rapporti tra esso deducente e i suoi collaboratori - non trovasse riscontro nei fatti, posto che la Spalletti aveva interrotto ogni legame con la sua persona e con le società che vi facevano capo e che il Gambardella era stato sottoposto a misura interdittiva. In ogni caso nulla era stato specificamente spiegato dal Tribunale per giustificare la scelta della misura detentiva.
4. Con requisitoria scritta, depositata in data 7 marzo 2023, il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona del Sostituto, Dottor Luigi Giordano, ha chiesto che il ricorso sia rigettato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1. Il Tribunale del riesame di Roma, ribadito il giudizio del Giudice per le indagini preliminari quanto all'esistenza in capo a Stefano Carillo di gravi indizi di colpevolezza in ordine alle condotte di bancarotta fraudolenta ascrittegli, commesse da amministratore di fatto della Italtrade Srl., dichiarata fallita in data 17 novembre 2020, ha ribaltato gli esiti dell'apprezzamento del primo giudice quanto all'attualità delle esigenze cautelari, di modo che, ritenutala esistente, ha applicato all'indagato la misura egli arresti domiciliari, stimata la sola idonea ad infrenare il pericolo di reiterazione di condotte criminose analoghe, eventualmente poste in essere attraverso altre società a lui riconducibili, in virtù della rescissione dei legami con i collaboratori.
Per l'effetto, il Collegio di merito ha diffusamente riportato tutta una serie di evidenze fattuali atte a comprovare l'esistenza di situazioni concrete, collocate in un contesto temporale prossimo ai fatti, suscettibili di essere sfruttate dall'indagato e dai correi per replicare lo spregiudicato modus operandi con il quale costoro, tramite una accurata pianificazione degli illeciti e la sicura dimestichezza con espedienti di natura fraudolenta - in essi compreso l'uso di prestanome -, avevano portato al collasso finanziario la Italtrade, con conclamato pregiudizio delle ragioni dei creditori sociali.
Modus operandi, che, come dimostrato anche dal documentato coinvolgimento del Carillo in una vicenda giudiziaria che l'aveva visto indiziato del delitto di riciclaggio di proventi di frodi fiscali, commesso proprio attraverso la Italtrade nonché attraverso la 3EMC, era tale da far ritenere che l'indagato in parola, tramite diverse società, ancora attive, formalmente amministrate da altri (segnatamente, la TIBAL, la LAPER e la RAPA, amministrate da Laura Spalletti o di cui costei era socia unica, la EXAGON, amministrata da Gambardella, e la 3EMC), potesse replicare condotte analoghe a quelle contestategli, tanto desumendosi non solo dalle interlocuzioni intrattenute anche con soggetti diversi da Spalletti e Gannbardella (ad esempio Salvatorelli, con il quale Carillo si era interfacciato fono al 2021) in ordine a spostamenti finanziari privi di giustificazione tra una società ed un'altra, ma anche dall'assenza di una effettiva struttura aziendale di tali società, utilizzate dall'indagato come meri strumenti del proprio disegno fraudolento.
Ritenuto necessario disarticolare tale organizzata modalità di realizzazione di condotte, suscettibili di portare al depauperamento del patrimonio di altre realtà aziendali, il Tribunale ha, dunque, individuato negli arresti domiciliari la sola misura idonea a conseguire il detto scopo.
2. Di tanto dato atto, deve riconoscersi, allora, che l'ordinanza impugnata non offre il fianco a censure di sorta con riferimento ad entrambi i profili dedotti dal ricorrente. 2.1. Quanto al primo profilo, il Tribunale ha fatto corretta applicazione del principio di diritto, più volte riaffermato da questa Corte, secondo cui, in tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo, previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale e che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma che non deve altresì contemplare la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Rv. 282991;
Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Rv. 282891; Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Rv. 277242); ciò perché, il predetto requisito non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Rv. 282767;
Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Rv. 271216). E' evidente, allora, che la connotazione prognostica del giudizio richiesto, ancorché reso dal Tribunale nell'ambito di un'accurata e puntuale ricostruzione del contesto di relazioni infra-societarie e personali nel quale Carillo operava, non poteva non risentire di un certo margine di opinabilità; opinabilità, che, tuttavia, nel caso di specie, lungi dall'essere sinonimo di congetturalità, come prospettato dal ricorrente, si profila in termini di ragionevole plausibilità di apprezzamento, così da sottrarsi alla possibilità di sindacato da parte di questa Corte.
Né la correttezza e la tenuta logica delle argomentazioni sviluppate nell'ordinanza impugnata risentono delle dichiarazioni rese da Laura Spalletti, delle quali è denunciato il travisamento per omissione: e ciò, dal punto di vista formale, perché, avuto riguardo alla pacifica giurisprudenza di questa Corte in materia di travisamento della prova dichiarativa (Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Rv. 272406; Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Rv. 255087), non è stato dedotto un loro fraintendimento avente ad oggetto «un contenuto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione e quello tratto dal giudice»; dal punto di vista sostanziale, perché quanto da esse evincibile depone proprio per l'utilizzazione da parte del ricorrente di società a lui facenti capo, amministrate tramite altri, come meri strumenti del proprio disegno fraudolento. 2.2.
Quanto al secondo profilo, i rilievi di violazione di legge e di assenza e di illogicità della motivazione in punto di scelta della misura in concreto applicata a Stefano Carillo, oltre ad essere generici, perché non si confrontano con l'interezza delle argomentazioni e dei riferimenti sviluppati dal giudice censurato per giustificare l'applicazione nei suoi confronti degli arresti domiciliari (tra questi ultimi, l'indicazione di Salvatorelli, quale persona, diversa dalla Spalletti e da Gambardella, di cui egli si valeva per effettuare le operazioni fraudolente tra una società e all'altra, di quelle di fatto a lui riconducibili, cfr. pag. 14 dell'ordinanza impugnata), non sono consentiti in questa sede, in quanto tendono a sollecitare la riedizione del giudizio in fatto che il Tribunale ha mostrato di avere effettuato in maniera tutt'altro che arbitraria e/o scollata dalle evidenze dianzi passate in rassegna.
3. Per tutto quanto esposto s'impone il rigetto del ricorso, cui fa seguito la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process