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Ordinanza — n. 21922/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain sentence dismissed for inadmissibility due to improper grounds and lack of specific legal errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21922/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against a plea bargain sentence inadmissible because it was filed outside the statutory grounds permitted under Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant raised generic complaints regarding the sentencing and legal qualification without identifying specific errors manifest in the text, which are required for such appeals. Consequently, the court dismissed the request and ordered the appellant to pay the procedural costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; In appeals against plea bargain sentences, only specific grounds such as the expression of the defendant's will, lack of correlation between request and judgment, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty are admissible, rendering generic complaints or non-manifest errors inadmissible.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissible grounds manifest error standard legal qualification review procedural costs award Cassation admissibility sentencing limits motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Art. 129, cod. proc. pen.
I.) sono genericamente articolate, in quanto non accompagnate dalla indicazione specifica delle ragioni che avrebbero dovuto imporre al giudice l'assoluzione o il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.
art. 444 cod. proc. pen
Con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata ad ARTUSIO ANTONY per il delitto di lesioni personali aggravate, commesso in danno di Micheletti Katiuscia, la pena concordata con la Pubblica Accusa.
art. 129 cod. proc. pen
I.) sono genericamente articolate, in quanto non accompagnate dalla indicazione specifica delle ragioni che avrebbero dovuto imporre al giudice l'assoluzione o il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006
Sez. 6, n. 250 del 30/12/2014
(Sez. 6, n. 250 del 30/12/2014 - dep.
Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019
Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARTUSIO ANTONY nato a ALBA il 31/01/1997 avverso la sentenza del 22/11/2022 del TRIBUNALE di ASTIudita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; lette/sentite le conclusioni del PG LUIGI GIORDANO udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata ad ARTUSIO ANTONY per il delitto di lesioni personali aggravate, commesso in danno di Micheletti Katiuscia, la pena concordata con la Pubblica Accusa.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando, con un solo motivo, violazione di legge e mancanza di motivazione.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che stabilisce che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. In particolare, tenuto conto che, in caso di patteggiamento, l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata anche con una succinta descrizione del fatto e con l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso (Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Rv. 234824), le doglianze:

I.) sono genericamente articolate, in quanto non accompagnate dalla indicazione specifica delle ragioni che avrebbero dovuto imporre al giudice l'assoluzione o il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 250 del 30/12/2014 - dep. 07/01/2015, Rv. 261802); II.) sono manifestamente infondate, posto che la deducibilità in cassazione dell'erronea qualificazione del fatto, siccome operata dalla sentenza di patteggiamento, è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, Rv. 275971;

Sez. 1, n. 15553 del 20/03/ 2018, Rv. 272619) e considerato che la pena applicata all'imputato non è illegale, in quanto determinata nel rispetto dei limiti edittali stabiliti per il delitto contestato.

4. La declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle amm