Cassation appeal against plea bargain sentence dismissed for lack of admissible grounds under procedural code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay legal fees and a fine. The appellant argued that the lower court failed to verify statutory grounds for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that such arguments are not admissible in appeals against plea bargain sentences, which are limited to specific statutory violations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are inadmissible when based on the alleged non-existence of acquittal grounds under Article 129, as the law restricts review to specific statutory violations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAZHA ARTEMIS nato il 23/12/1975 avverso la sentenza del 21/10/2022 del TRIBUNALE di UDINEudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Nell'interesse di Artemis Bazha viene proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stata applicata la pena concordata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati indicati nell'epigrafe della medesima sentenza. Si deduce mancanza di una motivazione reale e non apparente in relazione all'insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
La giurisprudenza di questa Corte ha da tempo puntualizzato, che, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337 - 01).
2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso