Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 21919/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain sentence dismissed for lack of admissible grounds under procedural code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21919/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay legal fees and a fine. The appellant argued that the lower court failed to verify statutory grounds for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that such arguments are not admissible in appeals against plea bargain sentences, which are limited to specific statutory violations.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 444, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are inadmissible when based on the alleged non-existence of acquittal grounds under Article 129, as the law restricts review to specific statutory violations.

Parole chiave

Generato dall'IA
plea bargain appeal procedural code admissibility acquittal grounds verification cassation inadmissibility statutory limitations review motivi di cassazione impugnazione di decisioni amministrative risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 444, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Nell'interesse di Artemis Bazha viene proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stata applicata la pena concordata ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 129, cod. proc. pen.
Si deduce mancanza di una motivazione reale e non apparente in relazione all'insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod.
Legge 23 giugno 2017 n. 103
pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez.
art. 444 cod. proc. pen
Nell'interesse di Artemis Bazha viene proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stata applicata la pena concordata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati indicati nell'epigrafe della medesima sentenza.
art. 129 cod. proc. pen
Si deduce mancanza di una motivazione reale e non apparente in relazione all'insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337 - 01
103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337 - 01).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAZHA ARTEMIS nato il 23/12/1975 avverso la sentenza del 21/10/2022 del TRIBUNALE di UDINEudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Nell'interesse di Artemis Bazha viene proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stata applicata la pena concordata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati indicati nell'epigrafe della medesima sentenza. Si deduce mancanza di una motivazione reale e non apparente in relazione all'insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

La giurisprudenza di questa Corte ha da tempo puntualizzato, che, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337 - 01).

2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso