Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of statutory grounds under Article 448 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Zouaoui Chokri inadmissible without formalities. The appellant challenged the agreed sentence for theft and money laundering, arguing against the court's valuation under Article 129 of the Criminal Procedure Code. The court rejected these grounds because they fall outside the specific list of admissible complaints permitted by Article 448, paragraph 2-bis, of the same code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals must strictly adhere to the enumerated grounds in Article 448, paragraph 2-bis; complaints regarding the valuation of facts under Article 129 are inadmissible de plano.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA tyea sul ricorso proposto da: ZOUAOUI CHOKRI nato il 31/03/1975 avverso la sentenza del 06/10/2022 del TRIBUNALE di PADOVAudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Zouaoui Chokri ricorre avverso la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. con la quale gli è stata applicata la pena concordata per cinque reati di furto in abitazione e due di ricettazione. Considerato che le doglianze proposte — con cui il ricorrente censura la valutazione ex art. 129 cod. proc. pen — esulano dal novero dei motivi consentiti ex art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., tanto più che la sentenza impugnata motiva congruamente sul punto indicato, richiamando le denunce, i verbali di perquisizione e sequestro e l'interrogatorio dell'imputato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano, senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16/03