Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of procedural objections via plea agreement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the defendant waived procedural objections during the plea agreement. The appellant argued that the lower court should have acquitted him since he was no longer a company administrator at the time of bankruptcy. The court ruled that the power to settle the penalty under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure creates preclusive effects, barring any subsequent challenges to the procedural history.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: The waiver of objections regarding the plea agreement renders the cassation appeal inadmissible de plano.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORELLI LEONARDO nato a PALERMO il 24/04/1971 avverso la sentenza del 23/02/2022 della CORTE di APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo, ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha applicato a Morelli Leonardo la pena da lui concordata con il Procuratore generale, in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta distrattiva, documentale e preferenziale.
2. Avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo il vizio di inosservanza di norme processuali. La Corte di appello, secondo il ricorrente, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., avrebbe dovuto prosciogliere l'imputato, atteso che egli, alla data del fallimento, non avrebbe più ricoperto la carica di amministratore della società.
3. Il ricorso è inammissibile perché propone motivi non consentiti dalla legge. Invero, è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599-bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (Sez. 6, n. 41254 del 04/2019, Leone, Rv. 277196; Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 273194; Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv. 271258).
4. L'inammissibilità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., deve essere pronunciata de plano. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il