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Ordinanza — n. 21912/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to late filing exceeding the 45-day statutory deadline.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21912/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it was filed late, exceeding the 45-day deadline established by Article 585 of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged a second-instance conviction for theft and fraud, arguing errors in the balancing of recidivism and crime severity under Articles 62-bis, 69, 99, and 133 of the Penal Code. The court ruled that the appeal was submitted on July 29, 2022, after the deadline of July 28, 2022, which began on June 13, 2022, following the 90-day period for drafting the judgment's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 585 c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: A cassation appeal filed after the expiration of the forty-five-day period prescribed by law is inadmissible de plano, and the appellant shall be condemned to pay procedural costs and fines.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility statutory time limit late filing consequences procedural costs award de plano inadmissibility ritardo ingiustificato dell'azione penale deposito tardivo termine di perenzione

Disposizioni normative citate

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Art. 585 cod. proc. pen.
L'art. 585 cod. proc. pen. prevede che - nei casi in cui il giudice indichi nel dispositivo un termine maggiore di quindici giorni per la stesura della motivazione - il termine per proporre impugnazione è di quarantacinque giorni.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
L'inammissibilità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., deve essere dichiarata de plano.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 4.000,00.
art. 69 cod. pen
Contesta la motivazione della sentenza impugnata, nella parte relativa <<al giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen.
art. 585 cod. proc. pen
L'art. 585 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 4.000,00.
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIERUCCI ALESSANDRO nato a TERNI il 26/03/1987 avverso la sentenza del 14/03/2022 della CORTE di APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 14 marzo 2022 dalla Corte di appello di Perugia, che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Terni che aveva condannato Pierucci Alessandro per il reato di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1 Con un unico motivo, il ricorrente deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 62-bis, 69, 99 e 133 cod. pen. Contesta la motivazione della sentenza impugnata, nella parte relativa <<al giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen. tra recidiva e gravità del fatto».

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché tardivamente proposto. L'art. 585 cod. proc. pen. prevede che - nei casi in cui il giudice indichi nel dispositivo un termine maggiore di quindici giorni per la stesura della motivazione - il termine per proporre impugnazione è di quarantacinque giorni. Tale termine decorre dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della motivazione (tranne nei casi di deposito tardivo della motivazione, nel qual caso il termine decorre della notifica dell'avviso di deposito). Nel caso in esame, la sentenza impugnata è stata pronunciata in data 14 marzo 2022, con riserva di deposito dei motivi nel termine di novanta giorni; il termine è stato rispettato, essendo stata la motivazione depositata il 24 maggio 2022.

Il termine per proporre ricorso per cassazione è iniziato a decorrere il 13 giugno 2022 (atteso che il 12 giugno cadeva di domenica) e, dunque, è scaduto il 28 luglio 2022. Il ricorso risulta depositato solo in data 29 luglio 2022 e, dunque, oltre il termine dei quarantacinque giorni previsto dall'art. 585 cod. proc. pen.

4. L'inammissibilità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., deve essere dichiarata de plano. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della cassa delle ammende. C