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Sentenza — n. 21910/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 21910/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 21910/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del Riesame di Messina ha rigettato l'impugnazione proposta ex art. 309 cod. proc. pen. da Ajoub Hafsa avverso il provvedimento genetico di applicazione della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, emesso dal Tribunale di Messina il 3.11.2022, in relazione al reato di tentato furto aggravato.

Regesto Legislator

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art. 309 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 21910/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 309 cod. proc. pen. da Ajoub Hafsa avverso il provvedimento genetico di applicazione della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, emesso dal Tribunale di Messina il 3.11.2022, in relazione al reato di tentato furto aggravato.

Parole chiave

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prova del rischio persecuzione inesigibilità dell'allontanamento in Afghanistan infrazioni alla legge sugli stranieri asilo per cittadini afghani capacità di subire la carcerazione misura coercitiva nel diritto degli stranieri

Disposizioni normative citate

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art. 309 cod. proc. pen
Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del Riesame di Messina ha rigettato l'impugnazione proposta ex art. 309 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: HAFSA AJOUB nato il 11/12/1999 avverso l'ordinanza del 14/11/2022 del TRIBUNALE DEL RIESAME di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; sentite le conclusioni del PG PASQUALE SERRAO D'AQUINO che ha chiesto l'inammissibilità per rinuncia al ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del Riesame di Messina ha rigettato l'impugnazione proposta ex art. 309 cod. proc. pen. da Ajoub Hafsa avverso il provvedimento genetico di applicazione della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, emesso dal Tribunale di Messina il 3.11.2022, in relazione al reato di tentato furto aggravato.

2. Avverso la citata ordinanza ricorre l'indagato, tramite il difensore, deducendo un unico motivo con cui denuncia - sotto il profilo unico delle esigenze cautelar' - violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dei requisiti di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione del reato, desunti illogicamente dalla condizione di straniero solo saltuariamente occupato, e solo per questo ritenuto indigente, e dalla spregiudicatezza dimostrata dalle modalità di commissione del reato. E' stata depositata rinuncia al ricorso da parte del difensore procuratore speciale. 2.1. Il Sostituto Procuratore Generale Pasquale Serrao d'Aquino ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per rinuncia da parte del ricorrente. L'atto di rinuncia è stato depositato tramite il difensore-procuratore speciale del ricorrente ed è, dunque, formalmente idoneo, a raggiungere la sua funzione di abdicare al diritto di impugnazione.

2. All'inammissibilità del ricorso del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 500 P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende. Così decis