Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 21888/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on false driving license, upholding aggravated recidivism penalty.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21888/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Alessandro Ierardi inadmissible, rejecting his challenge to the aggravated recidivism penalty. The appellant argued that the lower court incorrectly included expired convictions from successful probation into the recidivism assessment, violating established case law. The court ruled that while some convictions were extinguished, the remaining prior convictions for serious offenses like damage and drug possession justified the increased sentence due to the defendant's persistent criminal inclination.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 489 cod. pen.; Art. 477, 482 cod. pen.: The court may consider prior convictions for aggravated recidivism even if some have been extinguished, provided other remaining convictions demonstrate continued dangerousness and culpability.

Parole chiave

Generato dall'IA
aggravated recidivism false driving license extinguished penalties probation service Cassazione Roma guida recidiva in stato di ebbrezza guida nonostante revoca della patente altri reati

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 489 cod. pen.
Art. 477 cod. pen.
Art. 482 cod. pen.
Art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Avverso la decisione della Corte di Appello ha proposto ricorso l'imputato, attraverso il difensore di fiducia, deducendo un unico motivo di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.
art. 133 c.p
La sentenza di questa Corte richiamata afferma al riguardo che: "[..]Innanzitutto i precedenti penali, dei quali fa menzione l'art. 133 c.p., non sono del tutto coincidenti con quelli che contribuiscono a costituire la recidiva.
art. 131 bis c.p
265709); quelle che escludono la punibilità per la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131 bis c.p.; le sentenze di condanna per reati colposi e per le contravvenzioni, che non possono concorrere a concretare la recidiva, pur quando formatesi prima dell'entrata in vigore della legge n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. Un. n. 20798/2011
Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011 (2012), Marcianò
Sez. Un. n.20798/2011
di questa Corte (Sez. Un. n.20798/2011), alla duplice valutazione della sussistenza dei precedenti penali e della accresciuta capacità a delinquere del soggetto.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IERARDI ALESSANDRO nato a MILANO il 09/12/1984 avverso la sentenza del 20/04/2022 della CORTE di APPELLO MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione MARIA FRANCESCA LOY che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Lette le conclusioni del difensore di fiducia, avv. CHIARA MARIA ZANOTTI, per il ricorrente, pervenute in data 21 marzo 2023, che, in replica alle conclusioni del Sostituto procuratore generale, ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza del 20 aprile 2022 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza pronunciata in data 15 marzo 2021 dal Tribunale cittadino in composizione monocratica, a seguito di giudizio abbreviato nei confronti di Ierardi Alessandro con la quale ha condannato l'imputato per il reato di cui all'art.489 cod. pen. in relazione agli artt. 477, 482 cod. pen. con l'aumento per la contestata recidiva reiterata alla pena di mesi quattro di reclusione. Al ricorrente è contestato di avere fatto uso di atto falso esibendo, durante un controllo, agli agenti di polizia giudiziaria una falsa patente di guida.2.

Avverso la decisione della Corte di Appello ha proposto ricorso l'imputato, attraverso il difensore di fiducia, deducendo un unico motivo di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con l'unico motivo, è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconosciuto aumento per la contestata recidiva. Lamenta la difesa che la sentenza impugnata, analogamente al giudice di primo grado ha operato l'aumento per la contestata recidiva senza procedere, come richiesto dalle Sez.

Un. di questa Corte (Sez. Un. n.20798/2011), alla duplice valutazione della sussistenza dei precedenti penali e della accresciuta capacità a delinquere del soggetto. Inoltre la Corte territoriale, nel citare i precedenti penali dell'imputato, ha considerato anche le condanne i cui effetti penali risultano estinti a seguito dell'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, contrariamente a quanto stabilito dalle sez. Un. di questa Corte ( S.U. n.5859 del 27/10/2011 (2012), Marcianò, Rv. 251688). Ne consegue che la sentenza impugnata nell'esprimere il giudizio sulla maggiore pericolosità sociale e la perdurante inclinazione a delinquere ha valutato precedenti penali che non avrebbe potuto considerare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. 1.11 motivo di ricorso risulta manifestamente infondato non confrontandosi con il contenuto del provvedimento impugnato e con la giurisprudenza di questa Corte. 1.1. La Corte territoriale, contrariamente a quanto indicato dal ricorrente, ha approfondito il tema della recidiva, disattendendo le censure proposte. In particolare, la sentenza con motivazione non contraddittoria, né manifestamente illogica (p.5) ha in primo luogo richiamato uno stralcio motivazionale di una recente pronunzia di questa Corte (Sez.2, n.4145 del 12 ottobre 2019, (dep.31/01/2020), Ratto Trabucco, non mass.) nella parte in cui afferma che: "[..] il giudizio, che riconosce la recidiva, considera il precedente non come fattore ostativo bensì come fattore costitutivo, sia pure non esclusivo, essendo ancora necessario verificare la relazione che esso intrattiene con il nuovo reato.

In tema di recidiva, infatti, il giudice deve esaminare i due requisiti costitutivi, verificando non solo l'esistenza del presupposto formale, rappresentato dalla previa condanna, ma anche del presupposto sostanziale, costituito dalla maggiore colpevolezza e dalla più elevata capacità a delinquere del reo, da accertarsi discrezionalmente[..]." Siffatto stralcio motivazionale, come riportato nella sentenza impugnata, è inserito, dalla pronunzia di questa Corte dalla quale è estratto, all'esito delle valutazioni operate sul tema della recidiva, dopo avere distinto i presupposti per la concessione delle circostanze attenuanti generiche dai presupposti per il riconoscimento della recidiva.

La sentenza di questa Corte richiamata afferma al riguardo che: "[..]Innanzitutto i precedenti penali, dei quali fa menzione l'art. 133 c.p., non sono del tutto coincidenti con quelli che contribuiscono a costituire la recidiva. A solo titolo esemplificativo si può considerare che nei primi rientrano anche le sentenze che concedono il perdono giudiziale, che invece non rilevano ai fini della recidiva (Sez. 5, n. 2655 del 16/10/2015, Rv. 265709); quelle che escludono la punibilità per la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131 bis c.p.; le sentenze di condanna per reati colposi e per le contravvenzioni, che non possono concorrere a concretare la recidiva, pur quando formatesi prima dell'entrata in vigore della legge n. 251/2005 (Sez. 3, n. 29238 del 17/02/2017, Rv. 270147, in motivazione); le condanne per le quali si è prodotta l'estinzione di ogni effetto penale, determinata dall'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, che, invece, non possono essere considerate agli effetti della recidiva (Sez. 3, n. 39550 del 4/7/2017, Rv. 271342).

Costituiscono precedenti penali, valutabili ai fini della recidiva, unicamente le condanne definitive e solo quelle che siano divenute tali prima della commissione del nuovo reato; a seconda della specie di recidiva, la condanna deve avere connotazioni particolari, quanto all'oggetto, al tempo, al numero. [..] In concreto, quindi, ben può accadere che i giudizi in tema di attenuanti generiche e di recidiva non abbiano una base fattuale coincidente[..]" 1.2.Dopo avere, dunque, chiarito quali siano i criteri di valutazione che devono ispirare il giudice nel riconoscimento dell'aumento sanzionatorio derivato dalla recidiva, la sentenza impugnata ha applicato i principi richiamati al caso concreto.

Anche in tal caso la sentenza impugnata non appare in contrasto con i principi fissati dalla pronunzia delle Sez. un. "Marcianò" secondo la quale: "L'estinzione di ogni effetto penale determinata dall'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale comporta che delle relative condanne non possa tenersi conto agli effetti della recidiva. (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, (2012), Marcianò), Rv. 251688). La recidiva contestata al ricorrente, come si legge dal capo di imputazione è una "recidiva reiterata". La contestazione è corretta dal momento che, pur escludendo i reati per i quali il Tribunale di sorveglianza con ordinanza del 22 marzo 2011 ha dichiarato estinta la pena ed ogni altro effetto penale a seguito del positivo affidamento in prova al servizio sociale (n.2 del certificato del casellario giudiziale relativo ad una tentata rapina e lesioni personali; n. 3 del casellario giudiziale relativo ad una rapina, detenzione di armi e tentato omicidio), tuttavia il ricorrente è gravato da ulteriori e gravi precedenti ( nn.1,5, in tema di danneggiamento, detenzione di armi e detenzione di stupefacenti) che consentono di ritenere corretta la recidiva nei termini indicati. 1.3.

La sentenza impugnata, proseguendo nella motivazione, ha poi evidenziato che: -le precedenti condanne a carico dello Ierardi "[..]postulano la sussistenza di quei caratteri rivelatori di una più intensa colpevolezza o di una maggiore pericolosità sociale, che giustificano l'effettiva applicazione della recidiva facoltativa[..]". Se è vero che tra le condanne richiamate vi sono anche quelle per rapina e tentato omicidio estinte per positivo affidamento in prova al servizio sociale, tuttavia le altre egualmente richiamate appaiono connotate da gravità e numero sufficiente a giustificare il giudizio espresso rispetto ad una recidiva, che si ribadisce, è stata correttamente contestata. -Il rapporto tra il reato di falso in esame e le precedenti condanne "[..] è indicativo di una perdurante inclinazione a delinquere.

A nulla rileva in questa sede la circostanza che il reato per cui si procede sia meno grave di quelli precedentemente commessi, non essendo ravvisabile alcun ravvedimento o resipiscenza 2.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e alla corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle