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Sentenza — n. 21886/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 21886/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 21886/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d'appello di Roma, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto Ion Jianu responsabile del reato di tentato furto pluriaggravato, per essersi impossessato di un telefono cellulare sottraendolo a Michael Steinrich.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 21886/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d'appello di Roma, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto Ion Jianu responsabile del reato di tentato furto pluriaggravato, per essersi impossessato di un telefono cellulare sottraendolo a Michael Steinrich.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione procedura di revisione penale ricettazione ritiro della querela penale restituzione in pristino criminalità persistente
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da JIANU ION, nato in Romania, il 5 dicembre 1956; avverso la sentenza del 5 dicembre 2022, della Corte d'appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale KATE TASSONE, che ha chiesto rigettarsi il ricorso; lette le memorie depositate il 15 febbraio e il 20 marzo 2023, dall'avv. Francesco Monarca, nell'interesse del ricorrente.

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d'appello di Roma, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto Ion Jianu responsabile del reato di tentato furto pluriaggravato, per essersi impossessato di un telefono cellulare sottraendolo a Michael Steinrich.

2. Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputato, si compone di un unico motivo di censura e deduce l'omessa motivazione in ordine allo specifico motivo di appello con il quale si evidenziava, in relazione alla ritenuta recidiva reiterata, l'insussistenza di una precedente dichiarazione di recidiva e la mancanza di un atto di querela (divenuto rilevante a seguito del mutamento delle condizioni di procedibilità).

3. Il ricorso è infondato. Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza del 30 marzo 2023, risolvendo un precedente contrasto, hanno ritenuto che, fini del riconoscimento della recidiva reiterata, è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica e adeguata motivazione, senza che sia necessaria una previa dichiarazione di recidiva (semplice). Ciononostante, la disciplina introdotta dalla riforma Cartabia ha reso il reato oggetto dell'imputazione procedibile a querela di parte. E, in concreto, la persona offesa (uno straniero al quale, peraltro, è stato restituito il telefono cellulare sottratto) non ha mai sporto querela nei confronti del ricorrente. Cosicché, la non inammissibilità del ricorso, introducendo correttamente un valido rapporto processuale, permette di rilevare il sopravvenuto difetto di una condizione di procedibilità e impone l'annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, per mancanza di querela. Così deciso il 30 marzo 2023 Il Consigliere estenso