Italian Supreme Court dismisses appeal for late filing and unsubstantiated claim of invalid service of process.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible due to a procedural delay in filing and the lack of merit in the sole ground raised. The appellant argued that the service of the appeal citation was invalid because it was not delivered at the detention center, but the court found the service was properly executed at the detainee's location. Consequently, the court ruled the appeal untimely under Article 585 of the Code of Criminal Procedure and ordered the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 585 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The cassation appeal is inadmissible if filed after the statutory deadline, and the court may order costs and a fine against the appellant for the procedural violation.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ABBRUZZESE ANTONIO nato a COSENZA il 12/07/1970 avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE di APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale KATE TASSONE, che ha chiesto di rigettare il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 23 marzo 2022 dalla Corte di appello di Catanzaro, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Cosenza che - per quanto qui di interesse - aveva condannato Abbruzzese Antonio per il reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2, cod. pen.
2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un unico motivo, deduce i vizi di inosservanza di norme processuali e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 156 e 179 cod. proc. pen. Il ricorrente sostiene che la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello sarebbe nulla, poiché non effettuata presso il luogo di detenzione ove si trovava ristretto l'imputato.
3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di rigettare il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per convergenti plurimi motivi. 1.1. In primo luogo, è inammissibile perché tardivamente proposto. L'art. 585 cod. proc. pen. prevede che - nei casi in cui il giudice indichi nel dispositivo un termine maggiore di quindici giorni per la stesura della motivazione - il termine per proporre impugnazione è di quarantacinque giorni. Tale termine decorre dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della motivazione (tranne nei casi di deposito tardivo della motivazione, nel qual caso il termine decorre della notifica dell'avviso di deposito).
Nel caso in esame, la sentenza impugnata è stata pronunciata in data 23 marzo 2022, con riserva di deposito dei motivi nel termine di novanta giorni; il termine è stato rispettato, essendo stata la motivazione depositata il 31 maggio 2022. Il termine per proporre ricorso per cassazione è iniziato a decorrere il 22 giugno 2022 e, tenuto conto del periodo di sospensione feriale (art. 1, legge 7 ottobre 1969, n. 742), è scaduto il 5 settembre 2022. Il ricorso risulta depositato solo il 13 settembre 2022 e, dunque, ben oltre il termine dei quarantacinque giorni previsto dall'art. 585 cod. proc. pen. 1.2.
L'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato. Dagli atti (che possono essere esaminati, essendo stata posta questione di carattere processuale), invero, risulta che la notificazione è stata eseguita a mani dell'imputato presso il luogo ove era detenuto.
2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammen