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Ordinanza — n. 21665/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against sentence reduction as inadmissible due to plea agreement constraints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21665/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Antonio Castaldo's appeal inadmissible, ordering him to pay legal fees and a fine. Castaldo challenged the appellate court's partial sentence reduction and the finding that the crime continuation was partially resolved, arguing a lack of reasoning. The court ruled that appeals regarding agreed-upon sentence reductions are barred because the plea bargain cannot be unilaterally modified, and the specific grievance was deemed a material error correctable only at the trial level.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: An appeal challenging a sentence reduction based on a plea agreement is inadmissible as the agreed measure cannot be unilaterally modified, and material errors in the judgment must be corrected by the trial court rather than through cassation.

Parole chiave

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plea agreement appeal sentence reduction inadmissibility material error correction continuation of crime cassation procedural bar modalità di calcolo dell'ammenda errore nella commisurazione della pena sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
Con la sentenza emessa il 15 luglio 2022, la Corte di appello di Napoli, in accoglimento delle richieste ex art. 599-bis cod.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
La rilevata causa di inammissibilità va dichiarata de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Art. 129 cod. proc. pen.
pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod.
Art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017
patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art.
Art. 219 legge fall.
art. 599-bis cod. proc. pen
Con la sentenza emessa il 15 luglio 2022, la Corte di appello di Napoli, in accoglimento delle richieste ex art. 599-bis cod.
art. 129 cod. proc. pen
pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 1.9983 del 09/06/2020
Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018
Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018
272853 - 01; in senso conforme, Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018 Cc., Rv.
Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018
273755 - 01, Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018 Cc., Rv.
Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018
Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018 Cc., Casero, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTALDO ANTONIO nato a NAPOLI il 07/08/1965 avverso la sentenza del 15/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza emessa il 15 luglio 2022, la Corte di appello di Napoli, in accoglimento delle richieste ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato, la sentenza emessa dal Tribunale di Noia, dichiarando estinto per prescrizione il reato sub capo B), nonché riconoscendo le attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle contestate aggravanti, riducendo la pena principale in anni due e mesi otto di reclusione e nella stessa durata quelle accessorie fallimentari, in relazione al delitto sub capo A di bancarotta fraudolenta impropria distrattiva e documentale, aggravata dalla pluralità di fatti di bancarotta.

2. Avverso detta sentenza propone ricorso, a mezzo del proprio difensore, Antonio Castaldo, deducendo carenza di motivazione in relazione all'aver ritenuto in dispositivo «parzialmente risolta la continuazione».

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1 va premesso che è orientamento consolidato di questa Corte quello per cui l'imputato non può porre in discussione la misura della pena liberamente concordata con la pubblica accusa e ritenuta congrua dal giudice di appello nel procedimento ex art. 599-bis cod. proc. pen., nel cui ambito, peraltro, l'accordo sulla pena avviene all'esito di un accertamento a cognizione piena della responsabilità dello stesso effettuato dal giudice di prime cure e non più oggetto di contestazione da parte dell'appellante: è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 1.9983 del 09/06/2020 Ud., Rv. 279504 - 01). 3.2 Inoltre, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018 Cc., Rv. 272853 - 01; in senso conforme, Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018 Cc., Rv. 273755 - 01, Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018 Cc., Rv. 274522 - 01) per l'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (cfr.

Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018 Cc., Casero, Rv. 273194 - 01). 3.3. Tanto premesso, vertendosi in tema di ricorso in ordine alla determinazione della pena, il ricorso è inammissibile. D'altro canto la doglianza del ricorrente non si confronta con la circostanza che la pena irrogata risulta determinata sull'accordo delle parti senza alcun aumento per la continuazione, tanto più che i reati del capo B) sono stati dichiarati estinti e fra le condotte del capo A era contestata l'aggravante dei plurimi fatti di bancarotta, ex art. 219 legge fall., risultata subvalente rispetto alle riconosciute attenuanti generiche prevalenti, in forza dell'accordo, cosicchè la lettura congiunta di dispositivo e motivazione palesa la natura di errore materiale di quanto contenuto nel dispositivo, per il quale al più avrebbe dovuto l'imputato chiedere una correzione di errore materiale all'autorità procedente, risultando pertanto l'inammissibilità del ricorso.

4. La rilevata causa di inammissibilità va dichiarata de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.

5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 24/02/2023 Il Consigli