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Sentenza — n. 21657/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court partially allows appeal regarding recidivism and suspended sentence due to erroneous prior record valuation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21657/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially annulled the Second Instance Court's judgment regarding the defendant's recidivism and the application of a suspended sentence. The lower court erroneously recognized recidivism and denied the suspended sentence by incorrectly attributing a prior conviction from 2019 instead of the correct 2016 date, despite the defendant's young age and conduct. Consequently, the conviction for aggravated theft stands, but the specific sentencing errors are corrected, and the case is remanded for a new examination of these points.

Regesto Legislator

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Art. 133 c.p.; Art. 624-625 n. 2 c.p.: The court must verify the exact date of prior convictions to determine recidivism and must consider the defendant's age and personality when applying mitigating circumstances or granting a suspended sentence.

Parole chiave

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recidivism determination suspended sentence application prior conviction date aggravated theft remand for new trial aggravamento della pena commisurazione della pena per rapina riduzione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 133 c.p.
Art. 624-625 n. 2 c.p.
d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176
articolo 133 cod. pen
L'unico precedente risalente nel tempo di quasi 5 anni, risultante a carico dell'imputata, è stato erroneamente valorizzato sia per il riconoscimento della recidiva sia per il diniego delle circostanze attenuanti generiche, laddove la determinazione della pena ai sensi dell'articolo 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 24622 dei 09/05/2022
Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè
Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ABBRUZZESE OLIMPIA nato a ROMA il 04/09/1996 avverso la sentenza del 28/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SABRINA PASSAFIUME che ha concluso_chiedendo udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con sentenza del 28.3.2022 la Corte di Appello di Roma ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti - tra gli altri - di Abruzzese Olimpia, che l'aveva dichiarata colpevole dei reati di furto aggravato dalla violenza sulle cose ai sensi degli artt. 624-625 n. 2 c.p. e di tentato furto aggravato in concorso con Abbruzzese Moreno e, riconosciuto il vincolo della continuazione tra i due reati, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata, ridotta la pena per la scelta del rito, l'aveva condannata alla pena finale di anni 1 e mesi 2 di reclusione ed euro 400,00 di multa. 2.Ricorre per cassazione l'imputata, tramite il difensore di fiducia, deducendo con l'unico motivo articolato violazione di legge e vizio motivazionale in punto di ritenuta recidiva e di trattamento sanzionatorio.

L'unico precedente risalente nel tempo di quasi 5 anni, risultante a carico dell'imputata, è stato erroneamente valorizzato sia per il riconoscimento della recidiva sia per il diniego delle circostanze attenuanti generiche, laddove la determinazione della pena ai sensi dell'articolo 133 cod. pen. deve tener conto della gravità del reato e della capacità a delinquere del colpevole ovvero della necessità della rieducazione che a questa si ricollega. La modalità dei fatti e la personalità dell'imputata, oltre che la sua giovanissima età e la stessa condotta processuale contemporanea e susseguente alla commissione del reato, sono tutti elementi la cui valenza avrebbe dovuto indurre i giudici di merito a contenere la pena nel minimo edittale concedendo altresì i benefici di legge, in particolare quello della sospensione condizionale della pena.

3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte, dott.ssa Sabrina Passafiume, ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio. 4.11 ricorso è fondato quanto alla recidiva e al beneficio della sospensione condizionale della pena; esso è inammissibile nel resto. Investita, come si desume dalla sintesi dei motivi di appello offerta dalla stessa sentenza impugnata, della censura relativa alla recidiva specifica infraquinquennale ritenuta dal giudice di primo grado (ma non oggetto di specifica motivazione), la corte distrettuale ha confermato integralmente la sentenza impugnata senza un effettivo esame dell'anzidetta censura - che tra l'altro evidenziava la risalenza nel tempo dell'unico precedente specifico risultante a carico della ricorrente, limitandosi a considerare che sia Abbruzzese Olimpia che il coimputato Abbruzzese Moreno sono gravati da un precedente specifico (il coimputato Abbruzzese anche da due carichi pendenti specifici), ma per questi non solo era stata dal tribunale esclusa la recidiva, ma si era anche riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale della pena, negato invece alla ricorrente in considerazione del precedente penale emergente a suo carico erroneamente fatto risalire al 2019 (laddove esso risale al 2016), senza operarsi neppure da parte del giudice di secondo grado una effettiva valutazione in termini di prognosi in ordine al futuro comportamento dell'imputata.

Del tutto generica è invece rimasta la doglianza in punto di riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di equivalenza. Sussiste interesse a impugnare in quanto, pur essendo stata la recidiva (e l'ulteriore aggravante della violenza sulle cose) ritenuta equivalente alle riconosciute attenuanti generiche, si tratta di un'aggravante che modifica in peius il disvalore del fatto e associa alla reiterazione dell'illecito un giudizio di effettiva sintomaticità di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore (Sez. 5, n. 24622 dei 09/05/2022, Rv. 283259 - 01;

Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838); e ciò assume rilievo anche ai fini del riconoscimento della sospensione condizionale della pena. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata sia in relazione al punto concernente la recidiva, che a quello inerente alla sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Roma. Nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva e alla sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Roma. Dichiara inammissibi