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Sentenza — n. 21646/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls conviction for theft due to victim's right to complain and for sentencing errors regarding recidiva.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21646/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Procurator General successfully appealed a first-instance conviction for Marco Conti, arguing errors in statutory interpretation and sentencing logic. The court found the theft charge extinguished because the victim's right to file a complaint was newly activated by recent legislation, while the recidiva aggravating circumstance could not be outweighed by generic mitigating factors. Consequently, the judgment was annulled without remittal for the theft charge and with remittal for the escape charge to allow a new sentencing calculation.

Regesto Legislator

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Art. 624 cod. pen.; Art. 69 cod. pen.: The crime of theft is prosecutable only upon complaint by the victim unless specific statutory exceptions apply, and general mitigating circumstances cannot prevail over reiterated recidiva.

Parole chiave

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procedibilità a querela recidiva reiterata prevalenza circostanze attenuanti giudizio abbreviato annullamento senza rinvio reato estinto trattamento sanzionatorio recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 624 cod. pen.
Nell'attuale formulazione dell'art. 624 cod. pen., infatti, "Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
Art. 69 cod. pen.
Invero, la statuizione del Tribunale di Brescia contrasta con la previsione di cui all'art. 69 cod. pen., che, nel dettare la disciplina del concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti, prevede esplicitamente, al quarto comma, nel testo sostituito dalla legge 5 dicembre 2005, n.
Art. 99 cod. pen.
251, il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata ex art. 99, quarto comma, cod.
D.Lgs n. 150 del 2022
Art. 2 D.Igs. 150 del 2022
150 del 2022, che ha comportato la procedibilità a querela della persona offesa del reato di furto (art. 2 d.
artt. 442 cod. proc. pen
Con riguardo alla sentenza di condanna resa ai sensi dell'artt. 442 cod. proc. pen., non è consentito l'appello del P.M., valendo, piuttosto, la regola di cui all'art.
art. 443 cod. proc. pen
pen., non è consentito l'appello del P.M., valendo, piuttosto, la regola di cui all'art. 443 cod. proc. pen.
art. 606 cod. proc. pen
poteva legittimamente dedurre i vizi di cui all'art. 606 cod. proc. pen.
art. 624 cod. pen
Nell'attuale formulazione dell'art. 624 cod. pen., infatti, "Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
art. 133 cod. pen
La stessa sentenza deve inoltre essere annullata con rinvio, con riguardo al residuo delitto di evasione, contestato sub B), ai fini della rideterminazione del trattamento sanzionatorio, che andrà riformulato ex novo, alla luce dei parametri legali di cui all'art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3 n. 31616 del 31/05/2019
pen., la sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Brescia, è ricorribile per cassazione ( Sez. 3 n. 31616 del 31/05/2019, Rv.
Sez. 6 n. 16487 del 23/03/2017
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal PROCURATORE GENERALE della REPUBBLICA presso la CORTE di APPELLO di BRESCIA Nel procedimento a carico di CONTI MARCO nato a CHIARI il 06/09/1975 avverso la SENTENZA del 28/04/2022 del TRIBUNALE di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Teresa BELMONTE i th la requisitoria del Procuratore generale in persona del sostituto Paola MASTROBERARDINO, che ha concluso per la riqualificazione del ricorso per saltum in appello e trasmissione degli atti alla Corte di appello di Brescia per il giudizio.RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Brescia, nel giudizio abbreviato, ha dichiarato Marco Conti colpevole dei reati di furto, aggravato ai sensi dell'art. 61 n. 5 cod. pen., per essersi impossessato della somma di euro 50 prelevata da un portafogli lasciato dal proprietario nello spogliatoio di una palestra ( capo A), e di evasione dagli arresti domiciliari ( capo B), a cui era già sottoposto, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, e con la riduzione per il rito.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia, il quale eccepisce erronea interpretazione degli artt. 62-bis e 69 cod. pen. e correlati vizi della motivazione, con riguardo al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti rispetto alla recidiva reiterata specifica nel quinquennio, in quanto valutazione del tutto incoerente con consolidato canone ermeneutico sul punto espressamente evocato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato. 2.Va premessa la ammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna resa nel giudizio abbreviato, con il quale vengono fatti valere l'erronea interpretazione degli artt. 62 bis e 69 cod. pen. e correlati vizi della motivazione. Con riguardo alla sentenza di condanna resa ai sensi dell'artt. 442 cod. proc. pen., non è consentito l'appello del P.M., valendo, piuttosto, la regola di cui all'art. 443 cod. proc. pen. co . terzo, a tenore del quale "il P.M. non può proporre appello contro le sentenze di condanna salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato".

Trattandosi di sentenza non appellabile, ostando alla facoltà di appello la novella operata dal d. Igs. n. 11 del 2018, che ha modificato l'art. 593, cod. proc. pen., la sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Brescia, è ricorribile per cassazione ( Sez. 3 n. 31616 del 31/05/2019, Rv. 276047 ha affermato che "Il pubblico ministero che intenda impugnare la sentenza di condanna resa nel giudizio abbreviato facendo valere il vizio di violazione di legge nella determinazione della pena, è tenuto ad esperire il ricorso diretto per cassazione, in quanto tale decisione può essere appellata solo nel caso in cui la stessa modifichi il titolo del reato".) Trattasi, dunque, non di un ricorso per saltum ( che vale solo per il ricorso diretto avverso sentenze appellabili, ma di un ricorso ordinario per cassazione in cui il P.M. poteva legittimamente dedurre i vizi di cui all'art. 606 cod. proc. pen.

3. Fatta tale premessa, si osserva, in primo luogo, che, con riguardo al delitto sub A), per quanto affermato nella stessa sentenza impugnata, nelle more della celebrazione del giudizio di merito in primo grado, è intervenuta remissione di querela, con la conseguenza che il reato risulta estinto e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per sopravvenuta mancanza della condizione di procedibilità. Tanto, in conseguenza dell'entrata in vigore, in data 30 dicembre 2022, del D.L.gs n. 150 del 2022, che ha comportato la procedibilità a querela della persona offesa del reato di furto (art. 2 d.

Igs. 150 del 2022). Nell'attuale formulazione dell'art. 624 cod. pen., infatti, "Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7 -bis (art. 2 lett. i)". Non ricorrendo alcuna delle circostanze che fondano la procedibilità ex officio per il delitto di furto, si impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con riguardo a tale titolo di reato.

4. La stessa sentenza deve inoltre essere annullata con rinvio, con riguardo al residuo delitto di evasione, contestato sub B), ai fini della rideterminazione del trattamento sanzionatorio, che andrà riformulato ex novo, alla luce dei parametri legali di cui all'art. 133 cod. pen., eliminando la pena per il reato di furto sub A), come detto estinto, ed emendandolo dall'errore di diritto nel quale è incorsa la sentenza impugnata, la quale, come denunciato dal Procuratore ricorrente, ha erroneamente riconosciuto le circostanze attenuanti generiche p2.ev-c,e_,LiAh Mué._ contestate aggravanti, inclusa la recidiva, contestata sub specie di recidiva specifica infraquinquennale e reiterata ex art. 99 co. 4 cod. pen. 4.1.

Invero, la statuizione del Tribunale di Brescia contrasta con la previsione di cui all'art. 69 cod. pen., che, nel dettare la disciplina del concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti, prevede esplicitamente, al quarto comma, nel testo sostituito dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata ex art. 99, quarto comma, cod. pen. ( cfr. Sez. 6, n. 16487 del 23/03/2017 Rv. 269522 - che ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 25 e 27 Cost., dell'art. 69, comma quarto, cod. pen., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata ex art. 99, comma quarto, cod. pen., in quanto tale deroga alla ordinaria disciplina del bilanciamento si riferisce ad una circostanza attenuante comune e la sua applicazione, quindi, non determina una manifesta sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma si limita a valorizzare, in misura contenuta, la componente soggettiva del reato, qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati).

5. La sentenza impugnata, deve essere annullata, senza rinvio per il capo a), mentre. Per il residuo reato sub B), va annullata con rinvio al Tribunale di Brescia, in diversa composizione, per la sola rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato sub a) perche' il reato e' estinto per remissione di querela. Annulla altresì la sentenza in ordine al reato residuo, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio al Tribunale di Brescia in diversa composizio