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Sentenza — n. 21635/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 21635/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 21635/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Avverso la decisione ha proposto ricorso l'imputato tramite difensore fiduciario che, con unico motivo, ha censurato l'errata applicazione della legge in relazione all'art 597/3 cpp, poiché il Tribunale, ritenendo integrate le due aggravanti contestate, aveva inflitto la pena di un anno due mesi di reclusione ed C 300 di multa mentre il Giudice di appello, pur avendo escluso l'aggravante della destrezza, aveva irrogato la pena superiore di un anno e sei mesi ed C 250 di multa. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. La difesa ha presentato nota conclusiva insistendo per l'accoglimento dell'impugnazione.

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Sentenza — n. 21635/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Un., sent. n. 16208 del 27/3/2014, Rv. 258653; Sez. 3, sent. n. 43288 del 24/3/2010, Rv. 247739; Sez. 2, sent. n. 43288 del 1/10/2015, Rv. 264781; Sez. 4, sent. n. 41566 del 27/10/2010, Rv. 248457); Sez. 2, Sentenza n. 50949 del 10/10/2017 Ud. (dep. 08/11/2017 ) Rv. 271376. Il divieto riguarda, in altre parole, l'esito dell'operazione di computo della pena, quindi, la sua determinazione complessiva e non anche i singoli passaggi attraverso i quali si perviene alla commisurazione finale della pena, di cui peraltro nella sentenza impugnata non vi è traccia essendosi i Giudici di appello limitati a determinare la pena inflitta solo nel dispositivo, senza neppure dar conto dei criteri di calcolo nella motivazione.

Parole chiave

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aggravamento della pena modifica della sentenza riduzione della pena procedura di revisione penale attenuazione della pena pentito
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CRUCINO VINCENZO DIEGO nato a MILANO il 26/05/1978 avverso la sentenza del 30/05/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso chiedendo udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Ancona ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado, resa in rito abbreviato, nei confronti dell'imputato, di condanna alla pena di giustizia per il delitto di furto aggravato ai sensi degli artt 624, 625 nr 4 e 7 cp., escludendo l'aggravante della destrezza e rideterminando la pena; fatto di Luglio 2016.

1. Avverso la decisione ha proposto ricorso l'imputato tramite difensore fiduciario che, con unico motivo, ha censurato l'errata applicazione della legge in relazione all'art 597/3 cpp, poiché il Tribunale, ritenendo integrate le due aggravanti contestate, aveva inflitto la pena di un anno due mesi di reclusione ed C 300 di multa mentre il Giudice di appello, pur avendo escluso l'aggravante della destrezza, aveva irrogato la pena superiore di un anno e sei mesi ed C 250 di multa. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. La difesa ha presentato nota conclusiva insistendo per l'accoglimento dell'impugnazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato. 1.0ccorre premettere che il primo Giudice, giudicando con rito abbreviato, aveva inflitto per il reato di cui all'ad 624, 625 nn 4 e 7 cp, la pena di un anno e due mesi di reclusione ed euro 300 di multa. La Corte territoriale, dopo aver escluso una delle aggravanti contestate, quella della destrezza, ha inflitto la pena superiore di un anno e sei mesi di reclusione, diminuendo solo la pena pecuniaria irrogata in 250 euro. 2.La pronunzia impugnata, come rappresentato dal ricorrente, appare errata, essendo in disarmonia con la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale in tema di divieto di "reformatio in peius", il Giudice di appello può rideterminare i parametri del calcolo della pena con l'unico limite di non irrogare una sanzione in concreto superiore a quella inflitta dal giudice di primo grado. (Sez.

Un., sent. n. 16208 del 27/3/2014, Rv. 258653; Sez. 3, sent. n. 43288 del 24/3/2010, Rv. 247739; Sez. 2, sent. n. 43288 del 1/10/2015, Rv. 264781; Sez. 4, sent. n. 41566 del 27/10/2010, Rv. 248457); Sez. 2, Sentenza n. 50949 del 10/10/2017 Ud. (dep. 08/11/2017 ) Rv. 271376. Il divieto riguarda, in altre parole, l'esito dell'operazione di computo della pena, quindi, la sua determinazione complessiva e non anche i singoli passaggi attraverso i quali si perviene alla commisurazione finale della pena, di cui peraltro nella sentenza impugnata non vi è traccia essendosi i Giudici di appello limitati a determinare la pena inflitta solo nel dispositivo, senza neppure dar conto dei criteri di calcolo nella motivazione.

La sentenza impugnata, pertanto, va annullata con rinvio per nuovo esame in punto di trattamento sanzionatorio, unico tema oggetto del motivo di ricorso, alla Corte di Appello di Perugia che sarà libera di rideterminarlo alla luce dei principi ora ricordati e tenendo presente i limiti edittali della pena prevista per il furto monoaggravato all'epoca del commesso reato - Luglio 2016 - oltre che gli incrementi previsti per la contestata e ritenuta recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale. PQM Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla corte di appello di Perugia.

Deciso il 3.2.2023 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr Eduardo de Gregorio Dr Gerarcip Sabeone c7 `321°- CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITAT