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Sentenza — n. 21628/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal court order for civil party to pay defendant's costs absent explicit request.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21628/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's order requiring the civil party to reimburse the defendants' appeal costs. The civil party argued the ruling was erroneous due to a lack of explicit request for cost reimbursement by the defendants. The court held that such a statutory requirement is illegitimate without an explicit request by the opposing party.

Regesto Legislator

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Art. 541, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 592, comma 4, cod. proc. pen.: The appellate court's order condemning the appellant to pay the respondent's costs is illegitimate in the absence of an explicit request for such reimbursement by the respondent.

Parole chiave

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cost reimbursement appellate procedure explicit request civil party cassation annulment legal expenses procedural illegitimacy condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 541, comma 2, cod. proc. pen.
In assenza di richiesta, la statuizione del giudice di appello è illegittima: muovendo da una lettura unitaria dell'art. 541, comma 2, e dell'art.
Art. 592, comma 4, cod. proc. pen.
541, comma 2, e dell'art. 592, comma 4, cod. proc. pen., questa Corte ha correlato la condanna della parte civile appellante e soccombente al pagamento delle spese sostenute dall'imputato alla «esplicita richiesta di rifusione delle spese sostenute» da parte dell'imputato stesso (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 20485, del 11/02/2011
pen., questa Corte ha correlato la condanna della parte civile appellante e soccombente al pagamento delle spese sostenute dall'imputato alla «esplicita richiesta di rifusione delle spese sostenute» da parte dell'imputato stesso (Sez. 2, n. 20485, del 11/02/2011 - dep.
Sez. 5, Sentenza n. 28709 del 29/04/2015
(Sez. 5, Sentenza n. 28709 del 29/04/2015 Ud.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile ANDOLINA MARIA nato a RAGUSA il 01/04/1960 nel procedimento a carico di: CHILLANO GIOVANNI nato a RAGUSA il 17/12/1957 TRIGLIA ROSARIA nato a LICATA il 02/10/1958 avverso la sentenza del 31/05/2022 del TRIBUNALE di RAGUSAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla condanna della parte civile al rimborso delle spese processuali in favore degli imputati, riportandosi alla requisitoria scritta già depositata. udito il difensore l'avvocato FERRARI GIOVANNI chiede l'inammissibilità del ricorso della parte civile.

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata il Tribunale di Ragusa, su appello della parte civile costituita Andolina, ha confermato la pronunzia assolutoria emessa in primo grado dal giudice di pace nei confronti degli imputati Chillano e Triglia per il delitto di minaccia ai danni di quest'ultima, che ha condannato al pagamento delle spese processuali ed al rimborso delle spese sostenute dagli imputati nel giudizio di appello. Fatti di Luglio ed Agosto 2018. 1.Avverso la sentenza ha proposto ricorso la parte civile, attraverso il difensore e procuratore speciale denunciando erronea applicazione delle legge processuale, in quanto la sentenza impugnata ha condannato la parte civile soccombente alla rifusione delle spese del giudizio di appello in favore degli imputati, pur in assenza di richiesta in tal senso.

Il ricorrente, pertanto, chiede la cassazione dell'impugnata sentenza relativamente alla condanna della parte civile alla rifusione delle spese processuali. Il difensore della parte civile ha depositato note scritte con le quali ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente alla condanna alle spese in favore degli imputati. A seguito di istanza per la trattazione orale presentata dalla difesa degli imputati è stata fissata l'odierna udienza, nel corso della quale il PG, drssa Mastroberardino, ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente alla statuizione di condanna della parte civile alla rifusione delle spese e l'avvocato Ferrai per gli imputati ha insistito per l'inammissibilità dei motivi di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato. Rileva, infatti, il Collegio che, come si evince dal verbale dell'udienza in grado di appello del 31/05/2022, allegato all'atto di ricorso, l'imputato non ha formulato alcuna richiesta di rifusione delle spese sostenute nel grado. In assenza di richiesta, la statuizione del giudice di appello è illegittima: muovendo da una lettura unitaria dell'art. 541, comma 2, e dell'art. 592, comma 4, cod. proc. pen., questa Corte ha correlato la condanna della parte civile appellante e soccombente al pagamento delle spese sostenute dall'imputato alla «esplicita richiesta di rifusione delle spese sostenute» da parte dell'imputato stesso (Sez. 2, n. 20485, del 11/02/2011 - dep. 24/05/2011, Previti).

In senso conforme questa stessa Sezione ha già chiarito che è illegittima la decisione con cui il giudice di appello - confermando la sentenza di assoluzione di primo grado - condanni la parte civile al rimborso delle spese sostenute nel grado dall'imputato, in assenza di esplicita richiesta di quest'ultimo. (Sez. 5, Sentenza n. 28709 del 29/04/2015 Ud. (dep. 06/07/2015 ) Rv. 264852. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla condanna della parte civile al rimborso delle spese dall'imputato. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla condanna della parte civile alla rifusione delle spese in favore dell'imputato, condanna che elimina Deciso il 3.2.2023 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr Eduardo de Gregorio Dr. Clièrdp Sabeone E c_ CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA