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Sentenza — n. 21621/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls suspended sentence due to prior detention sentence exceeding two-year limit for reiteration.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21621/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court annulled the lower court's decision granting a suspended sentence to Antonino Ingrassia for causing minor injuries. The Prosecutor argued the suspension violated the two-year limit for reiteration because the defendant had previously received a custodial sentence, even though it was a plea bargain. The Court ruled that prior detention sentences count toward the reiteration limit, making the new suspension illegal.

Regesto Legislator

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Art. 163, Art. 164 cod. pen.; The two-year limit for reiteration of conditional suspension applies to any prior custodial sentence, excluding plea bargain settlements that resulted in non-custodial penalties.

Parole chiave

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conditional suspension limit reiteration of sentence prior custodial penalty plea bargain detention Art. 163 criminal code pene condizionali remissione della pena riduzione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 163 cod. pen.
Art. 164 cod. pen.
Stante il limite dei due anni entro il quale è ammessa la sospensione condizionale della pena, posto dall'art. 164, quarto comma, cod.
Art. 445, comma 2 cod. proc. pen.
Come statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte, «in tema di sentenza di patteggiamento, l'estinzione degli effetti penali conseguente, ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod.
art. 163 c.p
Pertanto, va rilevata l'erroneità della disposta concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, posto che, nel caso di specie, risultano superati i limiti di pena di cui all'art. 163 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 31 del 22/11/2000, dep. 2001, Sormani, Rv. 218529
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI MESSINAnel procedimento a carico di: INGRASSIA ANTONINO nato a PATTI il 10/10/1963 ,inicltreér mkriffererniaT0171190 avverso la sentenza del 10/06/2022 del TRIBUNALE di PATTIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, Dott. ssa Sabrina Passafiume, la quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza, limitatamente alla sospensione condizionale della pena, da escludere. f Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del Tribunale di Patti, Antonino Ingrassia è stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione, oltre che al risarcimento del danno in favore della parte civile, per il reato di cui agli artt. 582 e 585 cod. pen., per aver cagionato ad Antonino Mannino lesioni giudicate guaribili in giorni tre.

2. Avverso la citata sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il Sostituto Procuratore generale della Corte d'appello di Messina, Dott.ssa Adriana Costabile, affidando le proprie censure ad un unico motivo, con cui si eccepisce violazione degli artt. 163 e 164 cod. pen., e vizio di motivazione, per avere il Tribunale concesso la sospensione condizionale della pena, atteso che l'imputato aveva già beneficiato, in passato, di una sospensione condizionale della pena in seguito a sentenza di condanna ad anni uno e mesi nove di reclusione, inflitta dal medesimo Tribunale con sentenza del 2 aprile 1998, resa ex art. 444 del codice di rito, per truffa e usura. Stante il limite dei due anni entro il quale è ammessa la sospensione condizionale della pena, posto dall'art. 164, quarto comma, cod. pen., il Tribunale avrebbe violato le predette norme, dato che le due condanne (a un anno e mesi nove di reclusione, la prima, a otto mesi, la seconda) superano il detto limite normativamente imposto.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, Dott. ssa Sabrina Passafiume, la quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza, limitatamente alla sospensione condizionale della pena, da escludere. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 1.1 La puntualizzazione da cui muove il ricorrente, relativa alla natura detentiva della sanzione inflitta con la sentenza di patteggiamento del 1998, impone di escludere che il beneficio della sospensione condizionale della pena possa considerarsi, nel caso di specie, reiterabile.

Come statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte, «in tema di sentenza di patteggiamento, l'estinzione degli effetti penali conseguente, ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., all'utile decorso del termine di due o cinque anni (secondo che si tratti di delitto o di contravvenzione), deve intendersi limitata, con riferimento alla reiterabilità della sospensione condizionale, ai soli casi in cui sia stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, con la conseguenza che, ove sia stata applicata una sanzione detentiva, di questa occorre comunque tenere conto ai fini della valutazione, imposta dagli artt. 164, ultimo comma, e 163 cod. pen. circa la concedibilità di un secondo beneficio. (Sez.

U, n. 31 del 22/11/2000, dep. 2001, Sormani, Rv. 218529 - 01, spec. p. 43, par. III, tr), dove si precisa che la "natura della sentenza di patteggiamento non incide minimamente sulla impossibilità di reiterazione del beneficio oltre i limiti previsti dall'art. 163, avendo questa impossibilità la sua fonte non nell'accertamento e nell'affermazione della responsabilità, non quindi nella natura della sentenza di patteggiamento, ma nell'applicazione della pena o, meglio, della non pena). Pertanto, va rilevata l'erroneità della disposta concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, posto che, nel caso di specie, risultano superati i limiti di pena di cui all'art. 163 c.p. che, diversamente, avrebbero autorizzato la sospensione condizionale in ipotesi di doppia condanna soltanto se si fosse pervenuti a una pena complessiva di anni 2 di reclusione.

2. Questo Collegio, pertanto, annulla con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla concessione della sospensione condizionale della pena, che elimina. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla sospensione