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Ordinanza — n. 20405/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for lacking specific grounds under Article 448 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20405/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Palin Samuela and Geromin Deborah inadmissible without formalities. The appellants argued a lack of motivation regarding Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the court found this complaint generic and unsupported by specific factual elements. Consequently, the court ruled that the complaint fell outside the permitted grounds for appeal under Article 448 and ordered the appellants to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals must cite specific grounds for non-acceptance; generic complaints lacking factual specificity are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal Article 448 c.p.p. lack of motivation generic complaint court costs Cassazione criminal procedure tentato furto

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
— esula dal novero dei motivi consentiti ex art. 448, comma 2-bis cod.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod.
Art. 444 c.p.p.
Rilevato che, con separati atti di identico contenuto a firma del comune difensore, le imputate Palin Samuela e Geromin Deborah ricorrono avverso la sentenza con cui il Tribunale di Padova, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod.
Art. 129 c.p.p.
pen., capo 2); Considerato che la doglianza proposta — con cui le ricorrenti deducono l'assenza di motivazione sull'art. 129 cod.
art. 444 cod. proc. pen
Rilevato che, con separati atti di identico contenuto a firma del comune difensore, le imputate Palin Samuela e Geromin Deborah ricorrono avverso la sentenza con cui il Tribunale di Padova, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 707 cod. pen
in ordine ai reati di tentato furto aggravato in abitazione (capo 1) e possesso ingiustificato di grimaldelli (art. 707 cod. pen., capo 2); Considerato che la doglianza proposta — con cui le ricorrenti deducono l'assenza di motivazione sull'art.
art. 129 cod. proc. pen
pen., capo 2); Considerato che la doglianza proposta — con cui le ricorrenti deducono l'assenza di motivazione sull'art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019
Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep.
Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020
278337; Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui Amine, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da:

1. PALIN SAMUELA nata a VENEZIA il 01/11/1977 2. GEROMIN DEBORAH nata a VENEZIA il 22/11/1980 avverso la sentenza del 12/12/2022 del TRIBUNALE di PADOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Morosini.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che, con separati atti di identico contenuto a firma del comune difensore, le imputate Palin Samuela e Geromin Deborah ricorrono avverso la sentenza con cui il Tribunale di Padova, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in ordine ai reati di tentato furto aggravato in abitazione (capo 1) e possesso ingiustificato di grimaldelli (art. 707 cod. pen., capo 2); Considerato che la doglianza proposta — con cui le ricorrenti deducono l'assenza di motivazione sull'art. 129 cod. proc. pen. — esula dal novero dei motivi consentiti ex art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. (cfr.

Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui Amine, Rv. 279761) e, in ogni caso, è: - generica, poiché il ricorso non indica, quali elementi di fatto, in tesi pretermessi, avrebbero dovuto condurre a una pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen. e quale sia la causa di proscioglimento non valutata; - manifestamente infondata, perché il giudice di merito dedica apposito paragrafo alla valutazione della insussistenza di cause di esclusione della non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (cfr. pag. 1);

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che li ricorrenti devono essere condannate al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Co