Ordinanza — n. 20404/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata la Corte d'appello di Napoli, a seguito di concordato ex art. 599-bis c.p.p. con rinunzia ai motivi d'impugnazione diversi da quelli sulla misura della pena, ha confermato la condanna di De Gennaro Valerio per i reati di violenza privata aggravata e lesioni volontarie gravi ed aggravate, mentre in parziale riforma della pronunzia di primo grado ha rimodulato il trattamento sanzionatorio applicando la pena concordata dall'imputato con il pubblico ministero.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis c.p, art. 129 c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 20404/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE GENNARO VALERIO nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 03/03/1998 avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Napoli, a seguito di concordato ex art. 599-bis c.p.p. con rinunzia ai motivi d'impugnazione diversi da quelli sulla misura della pena, ha confermato la condanna di De Gennaro Valerio per i reati di violenza privata aggravata e lesioni volontarie gravi ed aggravate, mentre in parziale riforma della pronunzia di primo grado ha rimodulato il trattamento sanzionatorio applicando la pena concordata dall'imputato con il pubblico ministero.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando due motivi. Con il primo deduce violazione di legge in merito alla commisurazione della pena, in quanto la Corte, recependo l'accordo delle parti, avrebbe applicato un aumento per la continuazione superiore a quello disposto dal giudice di primo grado. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizi di motivazione in merito all'omessa valutazione delle condizioni per il proscioglimento nel merito dell'imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 610 comma 5-bis e 599-bis c.p.p.
2. La rinuncia ad uno o più motivi di appello conseguente al concordato ex art. 599- bis c.p.p. circoscrive la cognizione del gravame ai soli capi o punti della decisione ai quali si riferiscono i residui motivi, di tal che l'imputato non può poi dolersi, con il ricorso per cassazione, dell'eventuale omessa motivazione in ordine ai motivi rinunciati. In tal senso va altresì precisato che, laddove la rinuncia investa i motivi già formulati in tema di responsabilità dall'appellante, il giudice, nell'accogliere la richiesta dell'imputato di riduzione della pena non è tenuto ad alcuna specifica motivazione in merito al mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause di cui all'art. 129 c.p.p., in quanto, da un lato, infatti, a causa dell'effetto devolutivo dell'appello, la cognizione del giudice di appello resta circoscritta esclusivamente ai motivi non rinunciati attinenti soltanto al trattamento sanzionatorio o ad altro tema non rinunciato, e dall'altro la rinuncia ai motivi di doglianza sulla responsabilità presuppone una pronuncia affermativa della colpevolezza dell'appellante e, per ciò stesso, l'inesistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. Quanto alle censure proposte con il primo motivo va invece ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata che nel caso di specie non ricorre, posto che la pena irrogata rientra nei limiti edittali previsti per i reati contestati (Sez. 5, n. 7333/19 del 13/11/2018, Alessandria, Rv. 275234).
3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle Amme