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Ordinanza — n. 20403/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20403/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20403/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Napoli ha confermato la condanna di Ischero Antonietta per il reato di furto pluriaggravato di energia elettrica. Avverso la sentenza ricorre personalmente l'imputata deducendo erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito all'affermazione di responsabilità ed al denegato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p.

Regesto Legislator

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art. 613 c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 20403/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza ricorre personalmente l'imputata deducendo erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito all'affermazione di responsabilità ed al denegato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p.

Parole chiave

Generato dall'IA
danneggiamento d'impianti elettrici materiale elettrico e apparecchiature radio sottrazione di energia risarcimento per atto illecito altri capi d'accusa imputazione di furto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 613 c.p
art. 616 c.p
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ISCH ERO ANTONIETTA nato a NAPOLI il 04/07/1972 avverso la sentenza del 01/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Napoli ha confermato la condanna di Ischero Antonietta per il reato di furto pluriaggravato di energia elettrica.

2. Avverso la sentenza ricorre personalmente l'imputata deducendo erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito all'affermazione di responsabilità ed al denegato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis c.p.p.

2. La sentenza impugnata è stata infatti pronunziata successivamente all'entrata in vigore della I. n. 103/2017 la quale, modificando l'art. 613 c.p.p., ha privato l'imputato della facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione, riservando in via esclusiva al difensore iscritto nell'apposito albo il potere di sottoscrivere l'atto di impugnazione con cui viene introdotto il giudizio di legittimità, rimanendo irrilevante, per la natura personale dell'atto innpugnatorio, l'avvenuta autenticazione ad opera di un legale della sottoscrizione del ricorso da parte dell'imputato, poiché questa non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso (ex multis Sez. 3, Sentenza n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475).

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna AD:ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle Ammende Così de