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Ordinanza — n. 20402/2023 — snpen Generato dall'IA

Appeal against preliminary order admissible only with appeal against final judgment is inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20402/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the appeal inadmissible because it was filed against a preliminary order without joining an appeal against the final judgment. The appellant argued for separate review of the civil party's admission, but the court noted that Article 586 of the Code of Criminal Procedure requires such appeals to be combined. Consequently, the appeal was rejected without procedural formalities, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 586 cod. proc. pen.; Art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.: Appeals against preliminary orders are inadmissible unless joined with an appeal against the final judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal preliminary order civil party admission combined appeal Cassazione ordinanza ammende per infrazione procedurale censure procedurali condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 586 cod. proc. pen.
Rilevato che l'imputata Ropaj Mirjana ricorre avverso l'ordinanza con cui il Tribunale di Parma ha ammesso la costituzione di parte civile; Ritenuto che il ricorso è inammissibile, perché presentato avverso ordinanza non suscettibile di impugnazione disgiunta dalla sentenza; invero l'art. 586 cod.
Art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
art. 586 cod. proc. pen
Rilevato che l'imputata Ropaj Mirjana ricorre avverso l'ordinanza con cui il Tribunale di Parma ha ammesso la costituzione di parte civile; Ritenuto che il ricorso è inammissibile, perché presentato avverso ordinanza non suscettibile di impugnazione disgiunta dalla sentenza; invero l'art. 586 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROPAJ MIRJANA nata a SHKODER (ALBANIA) il 14/08/1993 avverso l'ordinanza del 19/01/2023 del TRIBUNALE di PARMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Morosini;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che l'imputata Ropaj Mirjana ricorre avverso l'ordinanza con cui il Tribunale di Parma ha ammesso la costituzione di parte civile; Ritenuto che il ricorso è inammissibile, perché presentato avverso ordinanza non suscettibile di impugnazione disgiunta dalla sentenza; invero l'art. 586 cod. proc. pen. stabilisce, difatti, che: "Quando non è diversamente stabilito dalla legge (come nella specie), l'impugnazione contro le ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari ovvero nel dibattimento può essere proposta, a pena di inammissibilità, soltanto con l'impugnazione contro la sentenza". Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso