Sentenza — n. 20395/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna di Di Cristino Emiliano in ordine al reato di cui agli artt. 61, n. 7, 624, 625, comma primo, n. 7, cod. pen., per il furto di una bicicletta "MTB marca Cannondele, mod. 29", del valore di 5.000 euro, parcheggiata lungo la via pubblica.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Sentenza — n. 20395/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso l'indicata pronuncia ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un solo motivo con il quale contesta: la mancata -iqualificazione del fatto in termini di tentativo; la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante del danno di rilevante gravità; l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI CRISTINO EMILIANO nato a SAN SEVERO il 09/06/1974 avverso la sentenza del 28/03/2022 della CORTE di APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Morosini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giovanni Di Leo, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. Maurizio Antonio Gargiulo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna di Di Cristino Emiliano in ordine al reato di cui agli artt. 61, n. 7, 624, 625, comma primo, n. 7, cod. pen., per il furto di una bicicletta "MTB marca Cannondele, mod. 29", del valore di 5.000 euro, parcheggiata lungo la via pubblica.
2. Avverso l'indicata pronuncia ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un solo motivo con il quale contesta: la mancata -iqualificazione del fatto in termini di tentativo; la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante del danno di rilevante gravità; l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non è inammissibile, pertanto va rilevata l'assenza della condizione di procedibilità richiesta dal d. Igs. n. 150 del 2022.
2. Non è manifestamente infondato il motivo che contesta la sussistenza della aggravante di cui all'art. 61 n. 7, cod. pen., poiché è discutibile che possa connotarsi in tal senso un danno patrimoniale di 5.000,00 euro. Va rilevato allora che: - a seguito del d. Igs. n. 150 del 2022, il reato di furto in rassegna è divenuto procedibile a querela di parte; - la persona offesa presentò, all'epoca, soltanto una denuncia priva di istanza punitiva; - dalle verifiche effettuate, anche richiedendo informazioni alla Procura della Repubblica di Foggia, non risulta pervenuta una querela nel termine trimestrale previsto dall'art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022, modificato dall'articolo 5-bis del dl. n. 162 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022 n. 199.
3. Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché l'azione penale non deve essere proseguita per difetto di querela.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché l'azione penale non deve essere proseguita per difetto di quer