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Sentenza — n. 20375/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 20375/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 20375/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: POROPAT MATTEO nato a PRATO il 13/12/1992 avverso la sentenza del 11/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; 71:Lin4 le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Luigi Giordano, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del giorno 11 marzo 2022 la Corte d'appello di Firenze ha confermato la decisione di primo grado, quanto all'affermazione di responsabilità di Matteo Poropat, in relazione al reato di furto aggravato dalla destrezza dei un cellulare sottratto dalla tasca interna della giacca di Stefano Brunacci, il quale aveva lasciato l'indumento poco distante dal luogo nel quale stava attendendo alla lavorazione di un campo.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 20375/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

Parole chiave

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furto aggravato reato flagrante furto di lieve entità indagine per furto furto per mestiere tentato furto

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: POROPAT MATTEO nato a PRATO il 13/12/1992 avverso la sentenza del 11/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; 71:Lin4 le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Luigi Giordano, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del giorno 11 marzo 2022 la Corte d'appello di Firenze ha confermato la decisione di primo grado, quanto all'affermazione di responsabilità di Matteo Poropat, in relazione al reato di furto aggravato dalla destrezza dei un cellulare sottratto dalla tasca interna della giacca di Stefano Brunacci, il quale aveva lasciato l'indumento poco distante dal luogo nel quale stava attendendo alla lavorazione di un campo.

2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, con il quale si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della destrezza.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Luigi Giordano, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile, nella parte in cui contesta la sussistenza della circostanza aggravante della destrezza, da ciò facendo derivare l'improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela. Esso è aspecifico perché non si confronta con le plurime argomentazioni, di carattere logico, valorizzate dalla sentenza impugnata, che dimostrano l'azione concertata del Poropat e del coimputato separatamente giudicato, finalizzata a procurare la distrazione della persona offesa.

Al riguardo, va ribadito che, in tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessannento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla res, non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo (Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088 - 01).

In difetto di ulteriori puntuali deduzioni e documentazioni, in tema di procedibilità, poiché il ricorso è inammissibile deve farsi applicazione dei principi enunciati dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01), sia pure con riguardo a ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità. In quella sede, le Sezioni Unite, valorizzando il percorso argomentativo di Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266821 - 01, hanno chiarito che è da escludersi che, in presenza di ricorso inammissibile - e senza che si apprezzi alcuna novità normativa o sistematica atta a riaprire il dibattito sulla eventuale distinguibilità fra cause di ontologica invalidità del ricorso (come nel caso di atto non sottoscritto o presentato da soggetto non legittimato) e cause che richiedano un meno evidente apprezzamento da parte del giudice (come nel caso di manifesta infondatezza dei motivi) - possa affermarsi che il procedimento sia "pendente".

E tale affermazione non è neppure in contrasto con i diritti fondamentali sul giusto processo garantiti dalla CEDU, se si considera che, come sottolineato anche dalla sentenza Ricci, è la parte interessata ad essere onerata di attivare correttamente il rapporto processuale di impugnazione con la conseguenza che il mancato rispetto delle regole processuali paralizza i poteri cognitivi del giudice e non vengono perciò in considerazione l'equità o la razionalità del processo.

2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore del