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Sentenza — n. 20371/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal, annulling conviction for lack of required private prosecution complaint.

Numero d'incarto Sentenza — n. 20371/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's conviction without remand due to a lack of procedural standing. The defendant argued that the facts constituted a crime requiring a private prosecution complaint, but the record only showed an oral report without explicit intent to prosecute. The court ruled that a mere report does not satisfy the legal requirement for a valid complaint, rendering the criminal action inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 129 c.p.p.; Art. 56, 614 c.p.: The absence of a valid private prosecution complaint renders the criminal action inadmissible, requiring the judge to declare immediate unprosecutability regardless of the factual qualification.

Parole chiave

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private prosecution complaint procedural standing criminal inadmissibility private prosecution requirement lack of querela inviolabilità del domicilio rinuncia al dibattimento orale motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 129 c.p.p.
Art. 56 c.p.
Art. 614 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 45160 del 22/10/2015
Sez. 5, n. 23689 del 06/05/2021
Sez. 5, n. 23689 del 06/05/2021, Rv.
Sez. 5, n. 50949 del 30/09/2019
Sez. 5, n. 50949 del 30/09/2019, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BUONORA PIA nato a CESENA il 10/02/1952 avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI GIORDANO che ha concluso chiedendo udito il difensore IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Ancona confermava la sentenza con cui il tribunale di Pesaro, in data 15.7.2019, aveva condannato Buonora Pia alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al delitto di cui agli artt. 56 e 614, c.p., commesso in danno di Betti Marianna, così riqualificata l'originaria contestazione ex artt. 56, 110, 624 bis, 625, n. 2), c.p.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, lamentando vizio di motivazione in punto di inidonea valutazione delle risultanze processuali da parte della corte territoriale.

3. Con requisitoria scritta del 19.12.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, i cui effetti sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2022, per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. Con motivi nuovi dell'11.1.2023 il difensore di fiducia dell'imputata lamenta violazione di legge, in quanto, una volta operata la diversa qualificazione giuridica del fatto nei termini innanzi indicati, i giudici di merito avrebbero dovuto rilevare la mancanza della condizione di procedibilità, rappresentata dalla querela della persona offesa.

4. Il ricorso è fondato e va accolto. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità con orientamento costante la mancanza di una condizione di procedibilità - nella specie, la querela - osta a qualsiasi altra indagine in fatto, imponendo al giudice di dichiarare immediatamente e preliminarmente l'improcedibilità (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 45160 del 22/10/2015, Rv. 265098). In questa prospettiva si è opportunamente evidenziato come, in tema di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 129, c.p.p., la questione attinente alla procedibilità dell'azione penale è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento e, quindi, può essere dedotta per la prima volta davanti alla Corte di cassazione (cfr.

Sez. 5, n. 23689 del 06/05/2021, Rv. 281318). Legittima, dunque, deve considerarsi la proposizione da parte della ricorrente, con i motivi nuovi, della questione sulla querela, che appare anche fondata, in essa assorbita ogni ulteriore doglianza. Una volta qualificato il fatto per cui si procede a carico dell'imputata, ai sensi degli artt. 56 e 614, c.p., infatti, il reato era perseguibile a querela di parte, incombendo sui giudici di merito il dovere di verificare la sussistenza agli atti di una valida querela proposta dalla persona offesa. Tale non è il verbale recante la semplice intestazione di "denuncia orale" sporta dalla Betti innanzi ai Carabinieri della stazione di S. Giorgio di Pesaro, allegato dall'imputata in omaggio al principio della cd. autosufficienza del ricorso, perché in esso non viene manifestata dalla persona offesa la volontà di perseguire le due donne, una delle quali successivamente identificata nell'attuale ricorrente, sorprese dalla Betti nel tentativo di entrare nel suo appartamento.

Come affermato, infatti, dalla giurisprudenza di legittimità, con orientamento condivisibile, la volontà di proporre querela non è desumibile dalla presentazione di un mero atto di denuncia che, anche se accompagnato dalla copia della videoregistrazione dell'azione criminosa e da indicazioni finalizzate al rintraccio del colpevole, sia privo di qualunque espressione indicativa della volontà del denunziante di perseguire il responsabile (cfr. Sez. 5, n. 50949 del 30/09/2019, Rv. 277843). In mancanza di altri atti contenenti una valida querela, difettando la necessaria condizione di procedibilità, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere il reato improcedibile per mancanza di querela.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato improcedibile per mancanza