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Sentenza — n. 20046/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 20046/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 20046/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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IERACE FRANCESCO nato a CATANZARO il 21/08/1974 2. IERACE GIUSEPPE MARIA nato a SOVERATO il 18/12/1998 3. IERACE DOMENICO nato a SOVERATO il 14/08/1996 4. DIMASI NICOLA nato a CHIARAVALLE CENTRALE il 07/11/1993 5. DIMASI RAFFAELE nato a CHIARAVALLE CENTRALE il 27/08/1990 e del terzo interessato DIMASI COSIMO nato a GUARDAVALLE il 02/06/1964 avverso l'ordinanza del 04/01/2023 del TRIBUNALE di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Morosini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giovanni Di Leo, che ha chiesto di annullare senza rinvio il provvedimento impugnato.; lette le conclusioni del difensore del terzo interessato, avv. Giuseppe Vetrano, che ha chiesto di rigettare il ricorso del pubblico ministero.

Regesto Legislator

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art. 322 bis cod. proc. pen, art. 321, commi 1 cod. proc. pen, art. 321 cod. proc. pen; Sentenza — n. 20046/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. Il difensore di Dimasi Cosimo ha depositato una articolata memoria a sostegno della decisione impugnata.

Parole chiave

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sequestro del veicolo uso di veicolo a motore stato difettoso del veicolo distrazione di valori patrimoniali detentore di veicolo confisca dei proventi di reato

Disposizioni normative citate

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art. 322 bis cod. proc. pen
Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro, in accoglimento dell'appello ex art. 322 bis cod. proc. pen., proposto dal terzo interessato Dimasi Cosimo, ha annullato il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca del sequestro preventivo impeditivo e funzionale alla confisca disposto, ai sensi dell'art.
art. 321, commi 1 cod. proc. pen
pen., proposto dal terzo interessato Dimasi Cosimo, ha annullato il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca del sequestro preventivo impeditivo e funzionale alla confisca disposto, ai sensi dell'art. 321, commi 1 e 2, cod.
art. 321 cod. proc. pen
pen., proposto dal terzo interessato Dimasi Cosimo, ha annullato il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca del sequestro preventivo impeditivo e funzionale alla confisca disposto, ai sensi dell'art. 321, commi 1 e 2, cod.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CATANZAROnel procedimento a carico di:

1. IERACE FRANCESCO nato a CATANZARO il 21/08/1974 2. IERACE GIUSEPPE MARIA nato a SOVERATO il 18/12/1998 3. IERACE DOMENICO nato a SOVERATO il 14/08/1996 4. DIMASI NICOLA nato a CHIARAVALLE CENTRALE il 07/11/1993 5. DIMASI RAFFAELE nato a CHIARAVALLE CENTRALE il 27/08/1990 e del terzo interessato DIMASI COSIMO nato a GUARDAVALLE il 02/06/1964 avverso l'ordinanza del 04/01/2023 del TRIBUNALE di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Morosini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giovanni Di Leo, che ha chiesto di annullare senza rinvio il provvedimento impugnato.; lette le conclusioni del difensore del terzo interessato, avv. Giuseppe Vetrano, che ha chiesto di rigettare il ricorso del pubblico ministero.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro, in accoglimento dell'appello ex art. 322 bis cod. proc. pen., proposto dal terzo interessato Dimasi Cosimo, ha annullato il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca del sequestro preventivo impeditivo e funzionale alla confisca disposto, ai sensi dell'art. 321, commi 1 e 2, cod. proc. pen., sull'autocarro Iveco Turbo Star targato AH H310. L'ordinanza cautelare è stata adottata nell'ambito del procedimento a carico di Dimasi Nicola e Dimasi Raffaele (e di altri) rinviati a giudizio per i reati di cui agli artt. 181 d. Igs. n. 42 del 2004; 625 e 624-625 cod. pen. per aver effettuato il taglio di oltre 100 alberi di alto fusto in area sottoposta a vincolo ambientale, appropriandosi della legna ricavata. Dimasi Nicola e Dimasi Raffaele sono stati arrestati in flagranza di reato, mentre stavano trasportando gli alberi abbattuti a bordo di due autocarri (uno dei quali l'Iveco Turbo Star targato AH H310, intestato al loro zio Dimasi Cosimo).

2. Ricorre il pubblico ministero, proponendo un unico motivo con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione: - l'ordinanza impugnata fa leva sulla buona fede del terzo titolare del bene sottoposto a vincolo cautelare, che tuttavia è elemento irrilevante nel caso di sequestro impeditivo ex art. 321, comma 1, cod. proc. pen.; - l'ordinanza parla di un legame occasionale tra bene e reato, quando nelle premesse aveva dato conto che veniva in rilievo un'attività illecita protrattasi nel tempo che aveva interessato una vasta area boschiva protetta.

3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. Il difensore di Dimasi Cosimo ha depositato una articolata memoria a sostegno della decisione impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Va ricordato che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così raaicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr. per tutte Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 , Ivanov, Rv. 239692). Ne consegue la inammissibilità del ricorso nella parte in cui deduce vizi motivazionali. Sono fondate, invece, le ulteriori censure.

3. Il giudice ha disposto il sequestro preventivo dell'autocarro in esame anche ai sensi dell'art. 321, commi 1 cod. proc. pen., vale a dire al fine di fronteggiare il «pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati»; Il Tribunale del riesame ha revocato il sequestro sul presupposto di "non poter escludere la buona fede" di Dimasi Cosimo, persona estranea al processo. In tal modo ha assegnato valenza decisiva a un dato irrilevante ai fini della legittimità del sequestro c.d. impeditivo di beni appartenenti a terzi.

Difatti la buona fede del terzo può assumere valore nella sola ipotesi di sequestro preventivo esclusivamente finalizzato alla confisca (art. 321, comma 2, cod. proc. pen.). Di contro, secondo i consolidati arresti di legittimità, il sequestro preventivo c.d. impeditivo implica l'esistenza di un collegamento tra il reato e la cosa e non tra il reato e il suo autore, sicché possono essere oggetto del provvedimento anche le cose in proprietà di un terzo, estraneo all'illecito e in buona fede, se la loro libera disponibilità sia idonea a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti (Sez. 3, n. 40480 del 27/10/2010, Orlando, Rv. 248741-01;

Sez. 4, n. 32964 del 01/07/2009, Duranti, Rv. 244797-01; Sez. 3, n. 1806 del 04/11/2008, Pepe, Rv. 242262-01; Sez. 3, n. 57595 del 25/10/2018, Cervino, Rv. 274691-01; conf. tra le ultime Sez. 2, n. 26901 del 27/05/2022, De Fazio, n.m.).

4. Il medesimo Tribunale, inoltre, ha esibito una motivazione meramente apparente lì dove afferma che il veicolo presenta un legame meramente occasionale con il reato. 4.1. Con riguardo alla nozione di cosa pertinente al reato, di cui all'applicato comma 1 dell'art. 321 cod. proc. pen., la Corte di cassazione ha affermato che, ai fini dell'adozione della misura cautelare del sequestro preventivo delle cose «pertinenti al reato» finalizzato a evitare la protrazione del reato, non è necessario i accertare, a differenza di quanto richiesto per il sequestro ai fini di confisca, l'esistenza di un collegamento strutturale fra il bene da sequestrare e il reato commesso, in quanto la "pertinenza" richiesta dal comma 1 dell'art. 321 cod. proc. pen. comprende non solo le cose sulle quali o a mezzo delle quali il reato fu commesso o che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto, ma anche quelle legate solo indirettamente alla fattispecie criminosa (Sez. 3, n. 9149 del 17/11/2015, dep. 2016, Plaka, Rv. 266454). 4.2.

Nella specie il Tribunale si è limitato ad affermare in maniera apodittica e senza reali ragioni a sostegno che il legame del veicolo con il reato fosse occasionale, offrendo una valutazione completamente sganciata (e per questo sostanzialmente inesistente) da quegli stessi elementi fattuali che aveva evidenziato nella premessa dell'ordinanza: - gli indagati sono stati sorpresi (e arrestati in flagranza di reato) mentre trasportavano il legname caricato sull'autocarro Iveco Turbo Star targato AH H310, di proprietà di Demasi Cosimo; - l'attività di disboscamento era stata intrapresa "da giorni" e aveva interessato "una estesa area" (pag. 1 ordinanza impugnata).

5. Consegue che il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impug