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Sentenza — n. 20034/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 20034/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 20034/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CRIVELLARO SERGIO nato a VENARIA il 13/07/1967 avverso la sentenza del 17/05/2022 del GIP TRIBUNALE di ALESSANDRIAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Dott. Pasquale Serrao d'Aquino, il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. rY3 Ritenuto in fatto 1. Nell'interesse di Sergio Crivellaro viene proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 17/05/2022, con la quale il Tribunale di Alessandria ha applicato la pena concordata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati fallimentari attribuiti al primo. Con l'unico motivo di ricorso si lamenta difetto di correlazione tra la richiesta di applicazione della pena e sentenza, per avere il Giudice omesso di indicare, tra le motivazioni del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, anche l'avvenuto risarcimento del danno.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Sentenza — n. 20034/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Peraltro, pure l'interesse dedotto a fondamento dell'impugnazione è del tutto insussistente, posto che l'estraneità della pretesa risarcitoria all'ambito della decisione nel patteggiamento (salvo che la sentenza sia pronunciata nel giudizio di impugnazione, ai sensi dell'art. 448, comma 3, cod. proc. pen., e salvo che per la regolamentazione delle spese, ricorrendone i presupposti che, in questa sede, è superfluo richiamare), rende la sentenza priva di qualunque efficacia ai fini civili, con la conseguenza che, in caso di avvenuto risarcimento, la difesa dell'imputato, rispetto ad una rinnovata richiesta del danneggiato, è destinata ad essere contrastata con i mezzi ordinari propri del diritto civile (primo fra tutti, la quietanza).

Parole chiave

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attenuazione della pena ricorso per risarcimento danni alleggerimento della pena motivi di cassazione rettificazione della decisione revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Nell'interesse di Sergio Crivellaro viene proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 17/05/2022, con la quale il Tribunale di Alessandria ha applicato la pena concordata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati fallimentari attribuiti al primo.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CRIVELLARO SERGIO nato a VENARIA il 13/07/1967 avverso la sentenza del 17/05/2022 del GIP TRIBUNALE di ALESSANDRIAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Dott. Pasquale Serrao d'Aquino, il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. rY3 Ritenuto in fatto 1. Nell'interesse di Sergio Crivellaro viene proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 17/05/2022, con la quale il Tribunale di Alessandria ha applicato la pena concordata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati fallimentari attribuiti al primo. Con l'unico motivo di ricorso si lamenta difetto di correlazione tra la richiesta di applicazione della pena e sentenza, per avere il Giudice omesso di indicare, tra le motivazioni del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, anche l'avvenuto risarcimento del danno.

2. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il motivo di ricorso è inammissibile per l'assoluta estraneità allo spettro dei motivi che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., consentono il ricorso per cassazione nei confronti della sentenza di patteggiamento. Sebbene si denunci il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, nella sostanza, si censura non già la corrispondenza tra il contenuto della decisione e il contenuto della richiesta - che assume rilievo in relazione alla pena da applicare e alle condizioni di applicazione -bensì la motivazione che sorregge la decisione stessa, la quale ultima è, invece, del tutto conforme alla pena concordata.

Peraltro, pure l'interesse dedotto a fondamento dell'impugnazione è del tutto insussistente, posto che l'estraneità della pretesa risarcitoria all'ambito della decisione nel patteggiamento (salvo che la sentenza sia pronunciata nel giudizio di impugnazione, ai sensi dell'art. 448, comma 3, cod. proc. pen., e salvo che per la regolamentazione delle spese, ricorrendone i presupposti che, in questa sede, è superfluo richiamare), rende la sentenza priva di qualunque efficacia ai fini civili, con la conseguenza che, in caso di avvenuto risarcimento, la difesa dell'imputato, rispetto ad una rinnovata richiesta del danneggiato, è destinata ad essere contrastata con i mezzi ordinari propri del diritto civile (primo fra tutti, la quietanza).

2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte e della manifesta assenza di fondamento della doglianza, appare equo determinare in euro 5.000,00.0/3

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 5.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07/02/2023 Il Consigli