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Ordinanza — n. 20032/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of appeal rights under Art. 599-bis Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20032/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without procedural formalities, ruling that the applicant waived their right to challenge the second-instance judgment. The applicant had accepted a settlement agreement on the penalty in the Court of Appeal, thereby forfeiting the ability to contest the decision. Consequently, the court applied Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure to dismiss the request and order the payment of court costs.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: The waiver of appeal rights in favor of a penalty settlement agreement renders the subsequent cassation appeal inadmissible, as the device power granted to the parties under Art. 599-bis c.p.p. has preclusive effects on the entire proceedings, including the legality trial.

Parole chiave

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waiver of appeal rights penalty settlement agreement inadmissible cassation appeal Art. 599-bis c.p.p. preclusive effect waiver revisione della sentenza penale controllo della commisurazione della pena alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
Rilevato che l'imputato BOCCOLINO ANTONIO ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Napoli in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
art. 599-bis cod. proc. pen
Rilevato che l'imputato BOCCOLINO ANTONIO ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Napoli in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOCCOLINO ANTONIO nato a NAPOLI il 05/08/1978 avverso la sentenza del 09/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che l'imputato BOCCOLINO ANTONIO ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Napoli in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; Considerato che il motivo proposto non è consentito alla luce della modalità definitoria prescelta, poiché è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/01