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Sentenza — n. 20030/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 20030/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 20030/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 27 giugno 2022, il Tribunale di Palermo -sezione riesame- ha, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, applicato, congiuntamente alla misura interdittiva alla quale si trova già sottoposto, la misura cautelare degli arresti domiciliari a Mario Fin, indagato per i reati di cui agli artt. 615 ter, commi 2 n. 1 e comma 3, e 640 ter, comma 2, cod. pen., perché, in qualità di dipendente comunale, effettuava operazioni anomale sulle banche dati utilizzate per la gestione dei pagamenti dei tributi locali IMU e TARI.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Sentenza — n. 20030/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Propone ricorso Mario Filì, con atto sottoscritto dal difensore. Con l'unico articolato motivo il ricorrente denunzia vizi motivazionali in relazione all'esigenze cautelari. In particolare, evidenzia che le condotte ascrittegli sono risalenti, sicché non vi sarebbe concreto ed attuale pericolo di reiterazione. Peraltro, i fatti contestati non presentano un'oggettiva gravità, giacché gli storni di somme effettuati sono di piccola entità. E' carente anche il requisito dell'inquinamento probatorio, perché v'è stata completa ammissione dei fatti e sono scaduti i termini di durata delle indagini preliminari. Da ultimo, il ricorrente rappresenta di avere in data 11 luglio 2022 depositato istanza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen.

Parole chiave

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diritto di essere arrestato minaccia contro le autorità sospensione dell'istruzione sequestro conservativo motivo della detenzione misura meno grave

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Da ultimo, il ricorrente rappresenta di avere in data 11 luglio 2022 depositato istanza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FILI MARIO nato a BOMPIETRO il 03/11/1967 avverso l'ordinanza del 27/06/2022 del TRIBUNALE DEL RIESAME di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; udito il Procuratore Generale, nella persona del dott. GIOVANNI DI LEO, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 27 giugno 2022, il Tribunale di Palermo -sezione riesame- ha, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, applicato, congiuntamente alla misura interdittiva alla quale si trova già sottoposto, la misura cautelare degli arresti domiciliari a Mario Fin, indagato per i reati di cui agli artt. 615 ter, commi 2 n. 1 e comma 3, e 640 ter, comma 2, cod. pen., perché, in qualità di dipendente comunale, effettuava operazioni anomale sulle banche dati utilizzate per la gestione dei pagamenti dei tributi locali IMU e TARI.

2. Propone ricorso Mario Filì, con atto sottoscritto dal difensore. Con l'unico articolato motivo il ricorrente denunzia vizi motivazionali in relazione all'esigenze cautelari. In particolare, evidenzia che le condotte ascrittegli sono risalenti, sicché non vi sarebbe concreto ed attuale pericolo di reiterazione. Peraltro, i fatti contestati non presentano un'oggettiva gravità, giacché gli storni di somme effettuati sono di piccola entità. E' carente anche il requisito dell'inquinamento probatorio, perché v'è stata completa ammissione dei fatti e sono scaduti i termini di durata delle indagini preliminari. Da ultimo, il ricorrente rappresenta di avere in data 11 luglio 2022 depositato istanza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, anche alla luce di quanto allegato dalla difesa del ricorrente, relativamente alla sopravvenuta definizione del procedimento con istanza di applicazione della pena, circostanza non considerata dal Tribunale.

2. Nel provvedimento impugnato si dà atto della natura ampiamente confessoria delle dichiarazioni rese dal Filì. Al conseguente venir meno delle esigenze cautelari di natura probatoria, il Tribunale connette, con argomentazioni manifestamente illogiche, un rafforzato giudizio sulla sussistenza di esigenze di natura special preventiva, senza, tuttavia, tenere conto, da un lato, dell'esistenza dell'applicata misura interdittiva della sospensione dal pubblico servizio e, dall'altro, dell'intervenuto allontanamento del Filì dall'ufficio nel quale sono state commesse (peraltro, in epoca risalente) le condotte penalmente rilevanti. Sono dunque fondati i rilievi difensivi in ordine ai vizi motivazionali del provvedimento sulle esigenze cautelari. PQM Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Palermo. Così deciso il 19 gennaio 2023 Il Consigliere estenso