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Sentenza — n. 20023/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 20023/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 20023/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI MESSINAnel procedimento a carico di: RAFFONE GIOVANNI nato a MESSINA il 19/07/1987 inoltre: BONTEMPI MAURIZIO avverso la sentenza del 19/12/2022 del GIUDICE DI PACE di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NICOLA LETTIERI che ha concluso chiedendo Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, art. 99 cod. pen; Sentenza — n. 20023/2023 — snpen · Corte di Cassazione: La data del commesso reato - emergente dalla contestazione - è "antecedente e prossima al 29 dicembre 2014", sicchè la prescrizione non potrebbe maturare, in ogni caso, prima del dicennbre 2024. Spese al definitivo.

Parole chiave

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revisione della sentenza penale revoca della sospensione condizionale proroga del periodo di prova remissione della pena censure procedurali ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Ritenuto in fatto Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Messina ha promosso ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice di pace di Messina del 19 dicembre 2022, che ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione, ai sensi dell'art. 129 cod.
art. 99 cod. pen
pen., in quanto all'imputato è stata contestata la recidiva di cui al co.4 dell'art. 99 cod. pen., non esclusa dal primo giudice e, pertanto, si deve avere riguardo ai termini ordinari di prescrizione di cui agli artt.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI MESSINAnel procedimento a carico di: RAFFONE GIOVANNI nato a MESSINA il 19/07/1987 inoltre: BONTEMPI MAURIZIO avverso la sentenza del 19/12/2022 del GIUDICE DI PACE di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NICOLA LETTIERI che ha concluso chiedendo Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n.

15. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr. Nicola Lettieri ha depositato ‘ conclusioni scritte, con cui ha chiesto annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Il difensore della parte civile ammessa al gratuito patrocinio, in data 29 marzo 2023, ha fatto pervenire memoria e nota spese. Ritenuto in fatto Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Messina ha promosso ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice di pace di Messina del 19 dicembre 2022, che ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., nei confronti di Raffone Giovanni, imputato del reato di cui agli artt. 81 comma 2 e 612 comma 1 cod. pen., commesso ai danni di Bontempi Maurizio in epoca antecedente e prossima al 29 dicembre 2014. All'imputato è stata contestata la recidiva di cui all'art. 99 co. 1 e co. 2 nn.1, 2, 3, co. 3 e co.4 cod. pen.. 1.Con unico motivo, ha dedotto violazione della legge penale ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett.

b) cod. proc. pen., in quanto all'imputato è stata contestata la recidiva di cui al co.4 dell'art. 99 cod. pen., non esclusa dal primo giudice e, pertanto, si deve avere riguardo ai termini ordinari di prescrizione di cui agli artt. 157, 160 comma 3 e 161 comma 2 cod. pen., che non erano e non sono decorsi. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. 1.Costituisce ius receptum che "i reati attribuiti alla competenza del giudice di pace, commessi dopo l'entrata in vigore della legge 5 dicembre 2005 n. 251, sono sottoposti al termine ordinario di prescrizione di cui all'art. 157 comma primo cod. pen., come novellato dalla legge citata (quattro anni per le contravvenzioni e di sei anni per i delitti), non essendo ad essi applicabile il minor termine previsto dal comma 5 della medesima disposizione" (cfr., ex multis, Cass. sez. 1, n.25532 del 27/3/18, P.G. in proc.

Dorojaiye, rv. 273046; sez.2, n.45543 del 16/10/09, P.G. in proc. Cavallaro, rv. 245874; sez.5, n. 37110 del 28/5/08, P.G. in proc. Robelli, rv. 241630). 2.Nell'imputazione risulta contestata la recidiva reiterata ed aggravata ai sensi dell'art. 99 comma 4, secondo periodo, cod. pen., non esclusa dal giudice a quo, di tal che essa incide ai fini del calcolo del termine di prescrizione, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, ai sensi dell'art. 157 comma secondo cod. pen. (Cass. sez.5, n. 32679 del 13/6/18, Pireddu, ry.273490). Dovendosi tenere conto "dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante", il termine di prescrizione minimo - anche a prescindere dall'esistenza di atti interruttivi - è dunque di 10 anni (6 anni ex art. 157 comma primo cod. pen. + 2/3, aumento massimo di pena previsto per la contestata recidiva).3.

La data del commesso reato - emergente dalla contestazione - è "antecedente e prossima al 29 dicembre 2014", sicchè la prescrizione non potrebbe maturare, in ogni caso, prima del dicennbre 2024. Spese al definitivo.

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone rimettersi gli atti al Giudice di pace di Messina. Così deciso in Roma, il 4/4/23 Il consiliere èstensore Tiziano Masini CORTE Di CASSAZiONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA1 1 M G 2023 IL FUN 1A" O IUDIZIARIO anzurse t•tilt CORTE DI CASSAZIONEU.R.P. CENTRALE eiMA 00Ak D'0,,e/ Q0-je- c; (9((--xRi SU\r,keu kA. JA ‘: u elluv 0"`-'1);"Q•1 " k 1-tt •-• 9" A ‹< Q)10 -)\e \Mi • tk, bo 17u, k 3 \& Me i CZN `Ck. fnNI\J\-- UUiwJ " hrOu:i U-k Al\kelAsK0 LA's \n. ho b)U,b0 \ICk•\ DA`' 9\1\ a MI o am. vs.). \\N i e& // Q.,vm,uemz, \O f/ ),iu5,-urugikwk e,ow \A.v n1/4),/ ktA /GO