Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 20015/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specificity and manifest unfoundedness regarding procedural costs.

Numero d'incarto Sentenza — n. 20015/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the civil party's appeal inadmissible on two grounds: the first was manifestly unfounded regarding cost allocation, and the second lacked specific argumentation. The lower court had acquitted the defendant of threats but ordered the plaintiff to pay costs despite her claim of no fault. The Supreme Court ruled that the trial judge correctly interpreted the hyperbolic statement as a mere assertion of rights within a neighbor dispute, rejecting the plaintiff's assertion of psychological harm.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; Art. 125, comma 3; Art. 546, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 192 c.p.p.; Art. 612 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it reiterates defensive assertions without specific logical critique of the trial court's reasoning or if the claim regarding costs is manifestly unfounded based on established jurisprudence.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal lack of specificity manifest unfoundedness procedural costs threats interpretation neighbor dispute hyperbolic expression minaccia

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod.
Art. 125, comma 3 c.p.p.
Art. 546, comma 1, lett. e) c.p.p.
Art. 192 c.p.p.
Con ciò, il Giudice del merito avrebbe arbitrariamente reinterpretato il significato di parole dal tenore chiaramente minatorio, al di là dei limiti previsti dall'art. 192 cod.
Art. 612 c.p.p.
Con sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Verbania ha confermato la decisione del Giudice di pace, che aveva assolto, per insussistenza del fatto, Antonio Sbaffi dal reato di cui all'art. 612 cod.
art. 612 cod. pen
Di talché il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato anche l'art. 612 cod. pen., non considerando il forte stato di paura e agitazione nell'animo della persona offesa a seguito della profferita minaccia, pronunciata, peraltro, nell'ambito di un pregresso contesto di tensioni del rapporto di vicinato con lo Sbaffi.
artt. 192 cod. proc. pen
2.2 Col secondo motivo, si eccepisce violazione di legge penale, con riferimento agli artt. 192 cod. proc. pen.
art. 192 cod. pen
Con ciò, il Giudice del merito avrebbe arbitrariamente reinterpretato il significato di parole dal tenore chiaramente minatorio, al di là dei limiti previsti dall'art. 192 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 6501 del 26/01/2021, Todaro
Sez. U, n. 41476 del 25/10/2005, Mesiano
281049 - 01, sulla scia di Sez. U, n. 41476 del 25/10/2005, Mesiano, Rv.
Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

guente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile BRUSCHETTI ROSARIA nato a FICARAZZI il 27/09/1954 nel procedimento a carico di: SBAFFI ANTONIO nato a DOMODOSSOLA il 31/10/1954 avverso la sentenza del 27/04/2022 del TRIBUNALE di VERBANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Pasquale Serrao Dequino, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Verbania ha confermato la decisione del Giudice di pace, che aveva assolto, per insussistenza del fatto, Antonio Sbaffi dal reato di cui all'art. 612 cod. pen., e condannato la parte civile, Rosaria Bruschetti, alle spese del giudizio e di assistenza e rappresentanza sostenute dall'imputato.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la parte civile per il tramite del proprio difensore, Avv. Giuseppe Mosca, affidando le proprie censure ai due motivi di seguito enunciati. 2.1. Con il primo motivo, si deduce violazione di legge processuale, con riferimento al comb. disp. degli artt. 125, comma 3, e 546, comma 1, lett e) del codice di rito, per avere il Tribunale condannato la querelante (odierna ricorrente) al pagamento delle spese processuali sostenute dall'imputato senza adeguatamente motivare in ordine all'esistenza dell'elemento della colpa nell'esercizio di querela.

Sebbene i Giudici di merito abbiano dato atto che l'espressione "stia attenta che le mangio la casa, sa!" sia stata effettivamente pronunciata, escludendo, in tal modo, una qualsivoglia colpa in capo alla ricorrente nell'aver accusato lo Sbaffi, irragionevolmente, oltre che immotivatamente, il Giudice dell'appello avrebbe poi condannato la querelante al "pagamento delle spese processuali del presente giudizio". 2.2 Col secondo motivo, si eccepisce violazione di legge penale, con riferimento agli artt. 192 cod. proc. pen. e 612 cod. pen. per avere il Tribunale interpretato la frase di cui al capo d'imputazione («avvicinandosi con fare aggressivo a Bruschetti Rosaria e pronunciando la frase "stia attenta che le mangio la casa, sa!", minacciava alla stessa un ingiusto danno») come mera espressione iperbolica.

Con ciò, il Giudice del merito avrebbe arbitrariamente reinterpretato il significato di parole dal tenore chiaramente minatorio, al di là dei limiti previsti dall'art. 192 cod. pen. per il libero convincimento del giudice, tenendo in non cale i risultati dell'acquisizione probatoria e, segnatamente, le testimonianze della persona e del figlio, da cui era chiaramente emerso il vulnus alla tranquillità psichica e morale della Bruschetti cagionato dal quelle parole. Di talché il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato anche l'art. 612 cod. pen., non considerando il forte stato di paura e agitazione nell'animo della persona offesa a seguito della profferita minaccia, pronunciata, peraltro, nell'ambito di un pregresso contesto di tensioni del rapporto di vicinato con lo Sbaffi.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Pasquale Serrao D'Aquino, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. La difesa della ricorrente ha depositato conclusioni, con le quali si rinnovano le censure dedotte con i motivi di ricorso. L'Avv. Marco Viggiani, difensore di Antonio Sbaffi, ha depositato conclusioni, con cui chiede il rigetto del ricorso e condanna della ricorrente alle spese di giudizio nella misura ritenuta opportuna.

Considerato in diritto 1. Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza, dal momento che, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte, in tema di spese nei giudizi di impugnazione, il giudice ha l'obbligo di condannare la parte civile, la cui impugnazione avverso la sentenza di assoluzione non sia stata accolta, al pagamento di tutte le spese del processo, e non solo di quelle cui essa abbia dato causa (Sez. 4, n. 6501 del 26/01/2021, Todaro, Rv. 281049 - 01, sulla scia di Sez. U, n. 41476 del 25/10/2005, Mesiano, Rv. 232165 - 01).

2. Il secondo motivo è inammissibile per assenza di specificità, perché reitera in termini assertivi la prospettazione difensiva senza cogliere la logicità della motivazione della sentenza impugnata che, nelle espressioni sopra ricordate, inserite nel contesto del diverbio per ragioni di vicinato, ha ravvisato la semplice prospettazione di iniziative giudiziarie, onerose per la controparte e destinate a far valere i propri diritti.

3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. Nulla per le spese dell'imputato, dal momento che quest'ultimo si è limitato a depositare mere conclusioni, senza apportare alcun contributo al dibattito processuale (v., mutatis mutandis, posto che la sentenza si occupa della posizione speculare della parte civile, Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 - 01, in motivazione: par. 20.2.1.).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende