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Sentenza — n. 20009/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against fraud conviction for misappropriation of corporate funds due to lack of assembly resolution.

Numero d'incarto Sentenza — n. 20009/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for fraudulent bankruptcy through misappropriation. The appellant argued that the trial court erred in evaluating intent and violated procedural rules regarding evidence assessment. The court rejected these claims, stating the first argument was generic and failed to challenge the factual findings, while the second violated the rule that procedural errors do not automatically render a judgment void.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. c) cod. proc. pen.; Art. 533 cod. proc. pen.: A violation of procedural rules regarding evidence assessment or judgment criteria does not constitute a ground for appeal unless it results in the invalidity of the judgment, as procedural errors are not punishable by nullity.

Parole chiave

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fraudulent bankruptcy misappropriation of funds lack of assembly resolution procedural error nullity generic appeal grounds subjective intent corporate governance bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

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Art. 192 commi 1 e 2 cod. proc. pen.
Con il secondo motivo solo apparentemente si denunziano vizi motivazionali, mentre è dedotta effettivamente la violazione di legge in relazione all'asserito malgoverno delle regole di valutazione della prova contenute nell'art. 192 cod.proc.pen.
Art. 533 cod. proc. pen.
ovvero della regola di giudizio di cui all'art. 533 dello stesso codice; tale deduzione non è consentita in sede di legittimità, giacché l'inosservanza delle suddette disposizioni non è prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come richiesto dall'art.
Art. 606 lett. c) cod. proc. pen.
533 dello stesso codice; tale deduzione non è consentita in sede di legittimità, giacché l'inosservanza delle suddette disposizioni non è prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come richiesto dall'art. 606 lett.
Art. 606 lett. b) cod. proc. pen.
533 dello stesso codice; tale deduzione non è consentita in sede di legittimità, giacché l'inosservanza delle suddette disposizioni non è prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come richiesto dall'art. 606 lett.
art. 192 cod.proc.pen
Con il secondo motivo solo apparentemente si denunziano vizi motivazionali, mentre è dedotta effettivamente la violazione di legge in relazione all'asserito malgoverno delle regole di valutazione della prova contenute nell'art. 192 cod.proc.pen.
art. 606 cod.proc.pen
b) dell'art. 606 cod.proc.pen., posto che tale disposizione, per consolidato insegnamento di questa Corte, riguarda solo l'errata applicazione della legge sostanziale, pena, altrimenti, l'aggiramento del limite (posto dalla citata lett.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, Sentenza n. 30105 del 05/06/2018
Sez. 5, Sentenza n. 17792 del 23/02/2017
273767; si vedano anche Sez. 5, Sentenza n. 17792 del 23/02/2017, Rv.
Sez. 5, Sentenza n. 50836 del 03/11/2016
Sez. 5, Sentenza n. 50836 del 03/11/2016, Rv.
Sez. 5, Sentenza n. 4659 del 27/10/2009
Sez. 5, Sentenza n. 3191 del 16/11/2020
E' peraltro evidente che alla mancanza di delibera assembleare possa accomunarsi il caso in cui tale delibera sia stata adottata ma solo in maniera formale ovvero solo per giustificare l'indebito prelievo di somme dalle casse sociali (Sez. 5, Sentenza n. 3191 del 16/11/2020 -dep.
Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012
ai fini della deducibilità della violazione di legge processuale (ex multis Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv.
Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015
253567; Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli e altri, Rv.
Sez. 1, n. 42207/17 del 20 ottobre 2016
264174; Sez. 1, n. 42207/17 del 20 ottobre 2016, Pecorelli e altro, Rv.
Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018
271294; Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv.
Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020
274191; Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv.
Sez. 3, n. 8962 del 3 luglio 1997
c dello stesso articolo) della denunciabilità della violazione di norme processuali solo nel caso in cui ciò determini una invalidità (ex multis, Sez. 3, n. 8962 del 3 luglio 1997, Ruggeri, Rv.
Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016
208446; Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, P.M.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GAMBUZZA PIETRO nato a NOTO il 15/02/1977 avverso la sentenza del 13/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Grazia Rosa Anna Miccoli; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Giovanni Di Leo, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le note conclusive a firma dell'avv. Pierpaolo Scevola Ruscellotti, il quale ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale Gambuzza Pietro era stato condannato per il reato di bancarotta per distrazione commesso in qualità di amministratore unico della T.C. srl, dichiarata fallita in data 15 marzo 2011.

2. Il fatto per cui è stata ritenuta la penale responsabilità del Gambuzza attiene alla distrazione di euro 19.935,00, imputandoli al conto "cassa contante".

3. Il ricorso del Gambuzza è articolato in due motivi. 3.1. Con il primo si denunzia violazione di legge in punto di valutazione del dolo in capo all'imputato.3.2. Con il secondo motivo si denunziano vizi motivazionali in relazione all'art.192 commi 1 e 2 cod. proc. pen. in merito alla giustificazione fornita per i prelievi effettuati. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo di ricorso è versato in fatto e risulta generico, perché non si confronta con le argomentazioni della sentenza impugnata (pagg. 3 e 4). La Corte territoriale ha rilevato che l'imputato, a fronte di già acquisiti emolumenti per la somma di euro 95.345,00, regolarmente contabilizzati e dunque ritenuti giustificati dal giudice di primo grado, si è poi ulteriormente appropriato, in assenza di valido titolo, dell'ulteriore somma di euro 19.935,00, senza alcuna formalizzazione di detto prelievo, da considerarsi pertanto indebito (pag. 5 della sentenza impugnata).

Del tutto inconferenti sono le deduzioni difensive, ribadite anche nelle note conclusive, per cui sarebbe contraddittoria la circostanza che "un prelievo, consistente, è stato considerato legittimo, pur in assenza di delibera assembleare, l'altro, molto meno consistente, no". La Corte territoriale ha spiegato che, in effetti, il Tribunale aveva "benevolmente" omesso di approfondire le "modalità con cui tali esborsi fossero stati deliberati" e le deduzioni difensive sollecitano a questa Corte una diversa ricostruzione dei fatti e una rivalutazione delle risultanze processuali, peraltro non denunziando vizi di travisamento tali da poter ritenere che i giudici di merito abbiano fondato il proprio convincimento su elementi insussistenti o, per come esposti nel provvedimento impugnato, incontestabilmente diversi da quelli reali, ovvero abbiano trascurato un elemento esistente e decisivo, in modo da sollecitare un intervento della Cassazione nel senso non di una reinterpretazione degli elementi probatori, ma della verifica sulla sussistenza e sul contenuto di detti elementi.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare che integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione la condotta dell'amministratore che prelevi dalle casse sociali somme a lui spettanti come retribuzione, se tali compensi sono solo genericamente indicati nello statuto e non vi sia stata determinazione di essi con delibera assembleare, perché, in tal caso, il credito è da considerarsi illiquido, in quanto, sebbene certo nell'"an", non è determinato anche nel "quantum" (Sez. 5, Sentenza n. 30105 del 05/06/2018, Rv. 273767; si vedano anche Sez. 5, Sentenza n. 17792 del 23/02/2017, Rv. 269639;

Sez. 5, Sentenza n. 50836 del 03/11/2016, Rv. 268433; Sez. 5, Sentenza n. 46959 del 27/10/2009, Rv. 245399). E' peraltro evidente che alla mancanza di delibera assembleare possa accomunarsi il caso in cui tale delibera sia stata adottata ma solo in maniera formale ovvero solo per giustificare l'indebito prelievo di somme dalle casse sociali (Sez. 5, Sentenza n. 3191 del 16/11/2020 -dep. 26/01/2021- Rv. 280415). Va poi ribadito che l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte.3.

Con il secondo motivo solo apparentemente si denunziano vizi motivazionali, mentre è dedotta effettivamente la violazione di legge in relazione all'asserito malgoverno delle regole di valutazione della prova contenute nell'art. 192 cod.proc.pen. ovvero della regola di giudizio di cui all'art. 533 dello stesso codice; tale deduzione non è consentita in sede di legittimità, giacché l'inosservanza delle suddette disposizioni non è prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come richiesto dall'art. 606 lett.

c) cod.proc.pen. ai fini della deducibilità della violazione di legge processuale (ex multis Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv. 253567; Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli e altri, Rv. 264174; Sez. 1, n. 42207/17 del 20 ottobre 2016, Pecorelli e altro, Rv. 271294; Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191; Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). Né varrebbe in senso contrario la qualificazione del vizio dedotto come error in iudicando in iure ai sensi della lett.

b) dell'art. 606 cod.proc.pen., posto che tale disposizione, per consolidato insegnamento di questa Corte, riguarda solo l'errata applicazione della legge sostanziale, pena, altrimenti, l'aggiramento del limite (posto dalla citata lett. c dello stesso articolo) della denunciabilità della violazione di norme processuali solo nel caso in cui ciò determini una invalidità (ex multis, Sez. 3, n. 8962 del 3 luglio 1997, Ruggeri, Rv. 208446; Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, P.M. in proc. Altoè e altri, Rv. 268404).

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 genna