Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to omitted sentencing reasoning not constituting illegal penalty.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Thomas De Innocenti inadmissible de plano. The appellant argued that the Court of Appeal's sentencing was unmotivated, yet the court found these grievances did not demonstrate the illegality of the penalty itself. Consequently, the appeal was rejected without further procedural formalities, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals challenging sentencing determinations are inadmissible if they do not allege the illegality of the penalty, requiring immediate rejection without formalities.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE INNOCENTI THOMAS nato a CITTADELLA il 12/02/1983 avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata nei confronti di Thonnas De Innocenti, la Corte di appello di Venezia ha accolto la proposta di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. e ha rideterminato la pena irrogata in anni 5 e mesi 4 di reclusione, confermando nel resto la sentenza di primo grado di condanna per una pluralità di reati. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato attraverso il difensore Avv. Pasquale Fabio Crea denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - omessa motivazione in ordine alla commisurazione della pena.
Il ricorso è inammissibile quando propone censure relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. e, come nel caso di specie, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si sono trasfusi nella illegalità della pena (tu stessa (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102). L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano, senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen.
Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il