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Ordinanza — n. 19915/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19915/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19915/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da Scanicchio Vito, nato a Bari il 07/08/1995, avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli in data 19/10/2022; visti gli atti; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena. 1.Con il provvedimento impugnato la Corte di Appello di Napoli, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli, che aveva condannato il ricorrente a pena di giustizia per i delitti di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen. (capo A); 110, 61 n. 2, 582, 585, 576, comma primo n. 1 cod. pen. (capo B), così qualificata l'originaria imputazione di rapina, rideterminava la pena nei confronti dell'imputato, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.. < 2. Scanicchiio Vito ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to Giovanni Sibilio, in data 03/11/2022, deducendo vizio di motivazione.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 19915/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 1.Con il provvedimento impugnato la Corte di Appello di Napoli, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli, che aveva condannato il ricorrente a pena di giustizia per i delitti di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen. (capo A); 110, 61 n. 2, 582, 585, 576, comma primo n. 1 cod. pen. (capo B), così qualificata l'originaria imputazione di rapina, rideterminava la pena nei confronti dell'imputato, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.. < 2. Scanicchiio Vito ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to Giovanni Sibilio, in data 03/11/2022, deducendo vizio di motivazione.

Parole chiave

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furto di lieve entità scippo luogo del reato risarcimento alle vittime di reati risarcimento per atto illecito altri reati

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
(capo B), così qualificata l'originaria imputazione di rapina, rideterminava la pena nei confronti dell'imputato, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen..
art. 129 cod. proc. pen
pen., in riferimento alla mancata pronuncia di sentenza ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da Scanicchio Vito, nato a Bari il 07/08/1995, avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli in data 19/10/2022; visti gli atti; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena.

RITENUTO IN FATTO

1.Con il provvedimento impugnato la Corte di Appello di Napoli, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli, che aveva condannato il ricorrente a pena di giustizia per i delitti di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen. (capo A); 110, 61 n. 2, 582, 585, 576, comma primo n. 1 cod. pen. (capo B), così qualificata l'originaria imputazione di rapina, rideterminava la pena nei confronti dell'imputato, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.. < 2. Scanicchiio Vito ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to Giovanni Sibilio, in data 03/11/2022, deducendo vizio di motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso dell'imputato è manifestamente inammissibile, circostanza rilevabile con procedura "de plano". Pacificamente, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, deo. 13/01/2020, Liuni Teresa, Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello Fabio, Rv. 276102). Nel caso in esame con il ricorso è stato dedotto unicamente il vizio di cui all'art. 606, lett.

e) cod. proc. pen., in riferimento alla mancata pronuncia di sentenza ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 22/03/2023 Il Consigliere esten