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Sentenza — n. 19904/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 19904/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 19904/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CARRINO PAOLO nato a NAPOLI il 15/11/1969 avverso la sentenza del 22/06/2022 del TRIBUNALE di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO. Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n.

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Sentenza — n. 19904/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n.

Parole chiave

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rinuncia al dibattimento orale procedura orale decisione di non sollevare obiezioni opposizione diritto di essere sentito difetto di legittimazione del ministero pubblico
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CARRINO PAOLO nato a NAPOLI il 15/11/1969 avverso la sentenza del 22/06/2022 del TRIBUNALE di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO. Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n.

15. Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, cit., del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Pasquale Serrao D'Aquino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con sentenza deliberata il 22/06/2022, il Tribunale di Napoli rigettava l'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di pace di Napoli del 09/01/2020 con la quale Paolo Carrino era stato condannato per il reato di diffamazione ai danni di Vincenzo Sellini. Avverso l'indicata sentenza del Tribunale di Napoli ha proposto ricorso per cassazione Paolo Carrino, attraverso il difensore Avv. Daniela Carro, denunciando, nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., vizi di motivazione e violazione degli artt. 51, 595 e 175 cod. pen. Prima dello svolgimento della presente udienza, le parti private hanno trasmesso atto di remissione di querela da parte di Sellini (cDn l'indicazione delle spese a carico del querelato) e atto di accettazione della remissione da parte di Carri no.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche il reato e' estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così dec