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Sentenza — n. 19894/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to procedural inadmissibility from late appeal filing violating statutory time limits.

Numero d'incarto Sentenza — n. 19894/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Court of Appeal's decision without remittal because the appeal was filed significantly beyond the statutory deadline. The defense argued for a new trial, while the Prosecutor General contended the appeal violated procedural time limits under the Code of Criminal Procedure. The court ruled that the appeal was inadmissible from the outset, rendering the lower court's judgment final and enforceable.

Regesto Legislator

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Art. 585, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.; Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: An appeal filed after the expiration of the statutory period is inadmissible, and the violation mandates annulment without remittal to enforce the first-instance judgment.

Parole chiave

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procedural inadmissibility statutory time limits appeal filing deadline annulment without remittal Code of Criminal Procedure annullamento civile abbandono del procedimento penale opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 585, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Il Procuratore generale deduce violazione di norme processuali stabilite a pena di inammissibilità, evidenziando come l'atto di appello sia stato depositato ampiamente oltre il termine previsto dall'art. 585, comma 1 lett.
Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
pen., con conseguente inammissibilità originaria dell'atto ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett.
Art. 544, comma 2 cod. proc. pen.
b) in relazione all'art. 544, comma 2, cod.
Art. 548, comma 2 cod. proc. pen.
pen.: in tal caso, infatti, all'imputato va notificato l'avviso di deposito del provvedimento (art. 548, comma 2, cod.
Art. 585, comma 2, lett. c) cod. proc. pen.
Il Procuratore generale deduce violazione di norme processuali stabilite a pena di inammissibilità, evidenziando come l'atto di appello sia stato depositato ampiamente oltre il termine previsto dall'art. 585, comma 1 lett.
Art. 420-bis, comma 2 cod. proc. pen.
A fronte di ciò, legittimamente il Tribunale ha proceduto in assenza dell'interessata, come previsto dall'art. 420-bis, comma 2, cod.
art. 544 cod. proc. pen
b) in relazione all'art. 544, comma 2, cod.
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI NAPOLI AURIEMMA MICHELA nato a SCAFATI il 26/12/1993 avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANDREA VENEGONI, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni del difensore, avv. PASQUALE SERAFINO, che ha chiesto il rigetto del ricorso del P.G. e l'accoglimento del proprio ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 24/03/2022 la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza del Tribunale di Noia che aveva condannato Michela Auriemma alla pena di giustizia per il delitto di furto commesso nel settembre-ottobre 2013 ad Ottaviano, ha dichiarato non doversi procedere per prescrizione, confermando le statuizioni civili della sentenza impugnata.

2. Hanno proposto ricorso per cassazione sia l'imputata sia il Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli.

3. L'imputata deduce tutti i vizi previsti dall'art. 606, primo comma, cod. proc. pen., ad eccezione del vizio previsto dalla lettera a). Ritiene che la Corte di appello abbia erroneamente valutato le prove e lamenta la mancata assoluzione; rinvia per relationem ad alcune pagine dell'atto di appello.

4. Il Procuratore generale deduce violazione di norme processuali stabilite a pena di inammissibilità, evidenziando come l'atto di appello sia stato depositato ampiamente oltre il termine previsto dall'art. 585, comma 1 lett.

b) in relazione all'art. 544, comma 2, cod. proc. pen., con conseguente inammissibilità originaria dell'atto ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett.

c) cod. proc. peri. Chiede, per conseguenza, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

5. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. Nelle conclusioni scritte, il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio; la difesa ha chiesto rigettarsi il ricorso del Procuratore generale ed accogliersi il proprio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

• 1. Il ricorso del Procuratore generale è fondato. Nel primo grado di giudizio l'imputata era difesa fiduciariamente in ragione di un atto di nomina a difensore, da lei siglato con firma autenticata dal difensore in data 03/02/2014. A fronte di ciò, legittimamente il Tribunale ha proceduto in assenza dell'interessata, come previsto dall'art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen.Nel caso di sentenza dibattimentale pronunciata nell'assenza dell'imputato, allo stesso non è dovuto alcun avviso, salvo nel caso in cui il giudice non rispetti il termine per il deposito previsto dall'art. 544 cod. proc. pen.: in tal caso, infatti, all'imputato va notificato l'avviso di deposito del provvedimento (art. 548, comma 2, cod. proc. pen.) e solo da tale notificazione decorre il termine per impugnare (art. 585, comma 2 lett. c), seconda parte, cod. proc. pen.).

Ebbene, nel caso in esame risulta che: - la sentenza è stata pronunciata il 17/01/2017 e nel dispositivo letto all'udienza non è stato indicato alcun termine; - pertanto, ai sensi dell'art. 544, comma 2, cod. proc. pen., essa doveva essere depositata entro il quindicesimo giorno e, nel caso di rispetto del termine (cioè, di deposito della sentenza al quindicesimo giorno o prima di tale giorno), dalla sua scadenza decorreva il termine per impugnare, fissato in trenta giorni (art. 585, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.); - la sentenza è stata depositata il 24/01/2017, e dunque ampiamente entro il termine di quindici giorni di cui si è detto; - dalla scadenza dei quindici giorni decorrenti dalla data della lettura del dispositivo in udienza, e dunque dal 01/02/2017, decorrevano i trenta giorni previsti dall'art. 585, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per esercitare il diritto di impugnazione; - il termine per impugnare scadeva dunque al 03/03/20:17; - l'atto di appello è stato invece depositato, presso la cancelleria del Tribunale di Nola, in data 17/07/2017.

2. L'appello era dunque originariamente inammissibile e la violazione della norma prevista dal combinato disposto degli artt. 585, comma 1, lett.

b) e 591, comma 1 lett.

c) comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e l'esecuzione della sentenza di primo grado, divenuta irrevocabile.

3. Il ricorso dell'imputato è pertanto assorbito.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perch