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Sentenza — n. 19883/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls criminal conviction due to witness testimony inadmissibility and subsequent statute of limitations expiration.

Numero d'incarto Sentenza — n. 19883/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the lower court's conviction for assault because the victim's testimony was inadmissible due to lack of proper warnings to the defendant. The defendant argued that without these warnings, his statements were unreliable and should have led to acquittal. The court found the procedural violation fundamental, leading to the conclusion that the crime had expired under the statute of limitations.

Regesto Legislator

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Art. 64, comma 3, lett. c) c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: Failure to warn an accused of connected offenses renders their testimony inadmissible, necessitating a declaration of extinction of the crime by statute of limitations.

Parole chiave

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inadmissible testimony connected offenses statute of limitations procedural violation acquittal by prescription omissione di soccorso obbligo di testimoniare dichiarazioni inverosimili

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 64, comma 3, lett. c) c.p.p.
c) c.p.p., in relazione all'art. 64, commi 3 e 3-bis cod.
Art. 129 c.p.p.
ma anzi Fondato quanto al primo motivo, sicchè non è preclusa a questa Corte la possibilità di rilevare e dichiarare cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p. (Sez.U., n.23428 del 22/3/2005; Sez.
Art. 210, comma 6 c.p.p.
peri., all'imputato di reato connesso o collegato a quello per cui si procede, che avrebbe dovuto essere esaminato in dibattimento, ai sensi dell'art. 210, comma sesto, cod.
Art. 197 bis c.p.p.
Art. 578 comma 1 c.p.p.
Art. 622 c.p.p.
578 comma 1 c.p.p., la fondatezza del primo motivo di ricorso impone i'annullamento della 'sentenza agli effetti civili, con rinvio ai giudice civile competente per valore in grado d'appello a norma dell'art. 622 c.p.p.
art. 64 c.p
all'imputato; la violazione dell'art. 64 c.p.p.
art. 129 c.p
ma anzi Fondato quanto al primo motivo, sicchè non è preclusa a questa Corte la possibilità di rilevare e dichiarare cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p.
art. 197 bis c.p
art. 578 comma 1 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U., n. 23428 del 22/3/2005
Sez. IV, n. 31344 dell' 11/06/2013
Sez. U, n. 33583 del 26/03/2015
Sez. U, n. 12067 del 17/12/2009
o collegato probatoriamente, anche se persona offesa dal reato, deve essere assunto nel procedimento relativo al reato connesso o collegato con le forme previste per la testimonianza cosiddetta "assistita" (Sez. U, n. 12067 del 17/12/2009, (dep.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GUIDI ANDREA nato a PISA il 04/04/1971 avverso la sentenza del 19/10/2021 del TRIBUNALE di PISAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO; ut'S il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO che ha concluso chiedendo .e (O_ 5- 2 L7c. “ke->e, ,1 e 2-c_ .2-AACAA3 udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 19.10.2021, il Tribunale di Pisa ha confermato la sentenza emessa in data 01.10.2020 dal locale Giudice di pace, con la quale Guidi Andrea era stato dichiarato colpevole del reato di lesioni nei confronti di Vichi Enrico e condannato alla pena di euro 2000,00 di multa, oltre al risarcimento dei danni.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Guidi Andrea, con atto a firma dell'Avv. Giovanni Frullano, affidando le proprie censure ad un unico motivo, con il quale deduce il vizio ex art. 606, comma primo, lett.

c) c.p.p., in relazione all'art. 64, commi 3 e 3-bis cod. proc. pen., per violazione di norma processuale stabilita a pena di inutilizzabilità; in particolare, all'udienza del 5 settembre 2019 il Giudice di pace non ha dato lettura agli imputati degli avvisi di ct..i all'art. 64, comma 3 lett. a), b) e c) c.p.p. ed ha fatto leggere la formula di impegno di cui all'art. 497 co. 2 c.p.p. all'imputato; la violazione dell'art. 64 c.p.p. ha determinato la condanna dell'imputato, in quanto è proprio in forza delle dichiarazioni rese in sede d'esame dal Vichi che si è arrivati alla condanna del Guidi; espugnando l'atto viziato dal compendio probatorio, il Guidi avrebbe dovuto essere necessariamente assolto, poiché, all'infuori delle dichiarazioni del coimputato, nulla vi sarebbe stato a suo carico da motivare, oltre ogni ragionevole dubbio, circa la sua responsabilità penale. 3.11 procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore dr. Giovanni Di Leo, ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del d.l. n. 137/2020, conv. con modificazioni dalla L. 176/2020, e dell'art 16 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, concludendo per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non è inammissibile ai sensi dell'art. 6061:3 c.p.p. ma anzi Fondato quanto al primo motivo, sicchè non è preclusa a questa Corte la possibilità di rilevare e dichiarare cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p. (Sez.U., n.23428 del 22/3/2005; Sez. IV, n.31344 dell' 11/06/2013).

2. Per il reato per cui è processo, invero, è maturato successivamente alla sentenza di secondo grado, il termine massimo di prescrizione, pari ad anni sette e mesi sei, a decorrere dal 13.2.2014, oltre a 341 giorni di sospensione, ma l'obbligo della immediata declaratoria di tale causa di estinzione, sancito dal primo comma dell'art. 129 c.p.p., implica nel contempo la valutazione della sussistenza in modo evidente di una ragione di proscioglimento dell'imputato, alla luce della regola di giudizio posta dal secondo comma del medesimo art. 129 c.p.p., rilevabile, tuttavia, soltanto nel caso in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu 4 oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento u di approfondimento (Sez.

III, n.10221 del 24/01/2013). Nel caso di specie non ricorrono in modo evidente e assolutamente non contestabile ragioni di C proscioglimento dell'imputato, ai sensi dell'art. 129/2 c.p.p., sicchè, deve rilevarsi l'intervenuta • prescrizione del reato ascritto all'imputato.

3. Fondato, invero, risulta essere il primo motivo di ricorso nei limiti di cui si dirà. Ed invero, il ricorrente pone il tema della utilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa Vichi Enrico, dinanzi al Giudice di Pace, nella fase in cui egli era al contempo imputato, essendo state le dichiarazioni rese senza i preventivi avvisi di cui aWart. 64 cod. proc. pen. Al fine della fondatezza del motivo in questione è sufficiente riportare i principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui, in tema di prova testimoniale, il mancato avvertimento di cui all'art. 64, comma terzo, lett. c), cod. proc. peri., all'imputato di reato connesso o collegato a quello per cui si procede, che avrebbe dovuto essere esaminato in dibattimento, ai sensi dell'art. 210, comma sesto, cod. proc. pen., determina la inutilizzabilità della deposizione testimoniale resa senza garanzie (Sez.

U, n. 33583 del 26/03/2015, Rv. 264479). Infatti, il soggetto che riveste la qualità di imputato in procedimento connesso ai sensi dell'art. 12, comma primo lett. c), cod. proc. pen. o collegato probatoriamente, anche se persona offesa dal reato, deve essere assunto nel procedimento relativo al reato connesso o collegato con le forme previste per la testimonianza cosiddetta "assistita" (Sez. U, n. 12067 del 17/12/2009, (dep. 29/03/2010) Rv. 246375). Ne consegue che, l'imputato di reato reciproco, non ancora definitivamente giudicato, laddove non abbia reso in precedenza dichiarazioni concernenti la responsabilità dell'imputato, deve essere sentito ai sensi dell'art. 210, comma 6, con l'assistenza del difensore e con gli avvertimenti previsti dall'art. 64, comma 3, lett. C) e, laddove abbia reso dichiarazioni su tatti che concernono la responsabilità ,-fi altri, assume, in base all'art. 197 bis c.p.p., la veste di testimone assistito dovendo avere la parte offesa imputata di reato collegato la facoltà di scegliere se rendere testimonianza o no, e deve fruire perciò delle garanzie previste dalla normativa introdotta con la L. 1 marzo 2001, n. 63, che ha modificato gli artt. 64, 210 e 371 del codice di rito ed ha inserito l'art. 197 bis; ove non gli venga data contezza delle garanzie spettantegli, le dichiarazioni eventualmente rese sono inutilizzabili, ai sensi dell'art. 64 c.p.p., comma 3 bis.

Nella sentenza impugnata risultano chiaramente utilizzate le dichiarazioni del Vichi, sicchè il motivo è fondato sulla base dei principi riportati. Da ciò consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il reato ascritto all'imputato estinto per prescrizione Agli effetti civili, invece, su cui questo giudice deve pronunciarsi ai sensi dell'art. 578 comma 1 c.p.p., la fondatezza del primo motivo di ricorso impone i'annullamento della 'sentenza agli effetti civili, con rinvio ai giudice civile competente per valore in grado d'appello a norma dell'art. 622 c.p.p.

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perchè il reato è estinto per prescrizione; annulla altresì la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile