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Sentenza — n. 19882/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for fraudulently bankrupt fraud due to lack of specific factual arguments.

Numero d'incarto Sentenza — n. 19882/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible for being manifestly unfounded, generic, and lacking specific factual arguments. The appellant argued that the lower court failed to properly evaluate defenses regarding the transfer of assets and the existence of a 'repaired bankruptcy' before the insolvency declaration. The court rejected these claims because the appellant's assertions were apodictic and failed to provide the necessary chronological specificity required to prove the restoration of assets prior to the bankruptcy filing.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 173 c.p.p.: An appeal in criminal proceedings is inadmissible if it is manifestly unfounded, generic, and lacks specific factual arguments, requiring the appellant to substantiate claims with precise chronological and evidentiary details rather than general assertions.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility manifestly unfounded appeal generic appeal arguments fraudulent bankruptcy fraud repaired bankruptcy defense specific factual arguments chronological specificity requirement bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 173 c.p.p.
Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, articolando un unico motivo (di seguito esposto nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp.
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5357 del 30/11/2017 - dep. 2018, Sirna
Sez. 5, n. 5357 del 30/11/2017 - dep. 2018, Sirna, Rv.
Sez. 5, n. 3817 del 11/12/2012 - dep. 2013, Agostini
pure Sez. 5, n. 3817 del 11/12/2012 - dep. 2013, Agostini, Rv.
Sez. 5, Sentenza n. 57759 del 24/11/2017, Liparoti
Sez. 5, Sentenza n. 4790 del 20/10/2015 - dep. 2016, Budola
Sez. 5, Sentenza n. 52077 del 04/11/2014, Lelli
266025 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 52077 del 04/11/2014, Lelli Rv.
Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 - dep. 2019, C.
Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 - dep. 2019, C., Rv.
Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014 - dep. 2015, B.
275853 — 02; pure Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014 - dep. 2015, B., Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SARACCO GIANPAOLO nato a TORINO il 03/06/1962 avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOuu/ visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con nnodif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 — dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione GIOVANNI DI LEO, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; - le conclusioni rassegnate, ai sensi della stessa norma, dall'avvocato ANDREA ALIPRANDI che, nell'interesse del ricorrente, ha insistito per l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 10 marzo 2022 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del G.u.p. del Tribunale di Torino del 18 giugno 2019, appellata da Gianpaolo Saracco, ha ridotto la durata delle pene accessorie fallimentari a quest'ultimo irrogate, ha revocato le statuizioni civili rese nei suoi confronti e ha confermato nel resto la sentenza di primo grado che ne aveva affermato la responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione.

2. Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, articolando un unico motivo (di seguito esposto nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) con il quale è stato denunciato il vizio di motivazione, adducendo che la Corte territoriale - peraltro, a fronte della motivazione stringata del primo Giudice - non avrebbe compiutamente argomentato: - rispetto alle allegazioni difensive volte ad escludere la responsabilità dell'imputato per la distrazione dei cespiti della fallita Ossobello s.r.l. (in particolare, acquistati dalla nuova società Stampdog s.r.l. con cui il Saracco ha operato ed avendo quest'ultimo ammesso di aver utilizzato per l'attività di quest'ultima attrezzature di valore esiguo già della fallita) e dell'avviamento della stessa Ossobello s.r.l. (tenuto conto in particolare della mancanza di un marchio registrato, rispetto al quale non avrebbe rilevanza la stipula di una transazione tra l'imputato e la curatela, e della corrispondenza solo parziale tra la clientela della fallita e quella della Stampdog - nonché rispetto alla sussistenza, prospettata in linea subordinata, dei presupposti di una bancarotta riparata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato, versato in fatto e generico.

1. La Corte territoriale ha confermato la decisione di primo grado rilevando come l'imputato abbia proseguito l'attività della fallita Ossobello s.r.l. in liquidazione (di cui era stato amministratore unico e liquidatore) per il tramite di una nuova società (la Stampdog avente il medesimo oggetto sociale (quantunque la nuova società non si limitasse a confezionare e imballare i beni venduti, sui cui apponeva il marchio Ossobello, ma ne curasse pure la diretta produzione), gli stessi dipendenti, il medesimo bacino di clientela, la stessa sede; come in tale ultimo luogo, presso siano stati rinvenuti beni strumentali della fallita, di cui non è stato provato il pagamento, e come anzi per alcuni di essi l'imputato abbia ammesso che erano stati ceduti senza corrispettivo alla nuova sopra perché proseguisse l'attività della fallita; ancora, il Giudice di appello ha rilevato come l'imputato abbia stipulato una transazione con la curatela avente proprio ad oggetto il citato marchio.

Da ciò ha tratto, in maniera logica e congrua (non essendo stato neppure addotto compiutamente un travisamento della prova ma avendo il ricorso, peraltro dopo aver rappresentato che non era neppure stato possibile attribuire con certezza i pagamenti della Stampdog s.r.l. in favore della Ossobello s.r.l. alla vendita dei beni strumentali di maggior valore, richiamato gli esiti della ricostruzione contabile del consulente della difesa quali elementi probatori di segno contrario rispetto alla decisione impugnata, così devolvendo irritualmente a questa Corte - a ben vedere - un apprezzamento di merito; cfr.

Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01), nonché con evidenza —(7 conforme alla giurisprudenza di questa Corte, la sussistenza della contestata bancarotta fraudolenta per distrazione, sia in relazione ai beni strumentali, come esposto trasferiti ad altra società senza che consti il pagamento di un corrispettivo (cfr. Sez. 5, n. 36850 del 06/10/2020, Piazzi, Rv. 280106- 01: «integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione qualunque operazione diretta a distaccare dal patrimonio sociale, senza immettervi il corrispettivo e senza alcun utile, beni ed altre attività, così da impedirne l'apprensione da parte degli organi fallimentari e causare un depauperamento del patrimonio sociale, in pregiudizio dei creditori»;

Sez. 5, n. 31680 del 03/06/2021, Montorsi, Rv. 281768 - 01: «integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione la dismissione di beni strumentali obsoleti distaccati dal patrimonio sociale in assenza di utile o corrispettivo, trattandosi di beni la cui consistenza economica, sebbene minima, esigua o ridottissima, è idonea comunque a costituire garanzia per i creditori»), sia con riguardo all'avviamento della fallita, trasferito in uno ai già menzionati fattori aziendali necessari per la prosecuzione del ciclo produttivo (cfr. Sez. 5, n. 5357 del 30/11/2017 - dep. 2018, Sirna, Rv. 272108 - 01, secondo cui «in tema di bancarotta fraudolenta, non è suscettibile di distrazione l'avviamento commerciale dell'azienda se, contestualmente, non sia stata oggetto di disposizione anche l'azienda medesima o quanto meno i fattori aziendali in grado di generare l'avviamento», resa in un caso in una fattispecie in cui l'imputato aveva di fatto trasferito alla società della figlia l'azienda con tutti i suoi elementi positivi - clientela, locali, autorizzazione di somministrazione, attrezzature ecc. - determinanti l'avviamento; cfr. pure Sez. 5, n. 3817 del 11/12/2012 - dep. 2013, Agostini, Rv. 254474 - 01:

«in tema di bancarotta fraudolenta, non è suscettibile di distrazione l'avviamento commerciale dell'azienda se, contestualmente, non sia stata oggetto di disposizione anche l'azienda medesima o quanto meno i fattori aziendali in grado di generare l'avviamento, potendo peraltro quest'ultimo rappresentare da solo l'oggetto materiale della distrazione in caso di assenza di adeguata contropartita). Quanto poi alla c.d. bancarotta riparata - che determina l'insussistenza dell'elemento materiale del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e si configura quando la sottrazione dei beni facenti parte del compendio aziendale viene annullata da un'attività di segno contrario, che reintegri il patrimonio dell'impresa prima della soglia cronologica costituita dalla dichiarazione di fallimento e così annulli il pregiudizio per i creditori o anche solo la potenzialità di un danno (Sez. 5, Sentenza n. 57759 del 24/11/2017, Liparoti, Rv. 271922 - 01;

Sez. 5, Sentenza n. 4790 del 20/10/2015 - dep. 2016), Budola, Rv. 266025 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 52077 del 04/11/2014, Lelli Rv. 261347 - 01) - l'impugnazione è del tutto priva di specificità, essendosi limitata ad assumere apoditticamente che l'imputato avrebbe «di fatto reintegrato» il patrimonio sociale prima del fallimento (in quanto la Stampdog s.r.l. avrebbe versato a favore della Ossobello s.r.l. una somma superiore di euro 14.000 rispetto al dovuto, senza tuttavia nulla specificare anzitutto sotto il decisivo profilo cronologico, non potendo giovare al riguardo il generico rimando alle allegazioni contenute nell'atto di appello (cfr.

Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 - dep. 2019, C., Rv. 275853 — 02; pure Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014 - dep. 2015, B., Rv. 264879 - 01).

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della som