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Ordinanza — n. 19412/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for omitting express consent and misapplying mitigation circumstances under plea bargain rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19412/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it failed to comply with statutory limitations on grounds for challenging plea bargain sentences. The appellant argued that the trial court omitted mitigating circumstances not included in the initial plea request, violating specific procedural articles. The court ruled that such omissions do not constitute valid grounds for cassation when the plea was properly expressed and legally qualified, resulting in the dismissal of the appeal and an order to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.; The appeal against a plea bargain sentence is inadmissible if it relies on grounds other than those expressly permitted by law, such as the omission of mitigating circumstances not raised in the plea request.

Parole chiave

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plea bargain limitations cassation admissibility mitigating circumstances express consent requirement procedural nullity attenuazione della pena sanzioni penali riduzione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Giovanni Pizzo, un unico motivo di doglianza lamentando la nullità della sentenza per violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 444, cod. proc. pen.
Art. 62-bis, cod. pen.
Art. 616, cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod.
artt. 444 cod.proc.pen
b) ed e), in relazione agli artt. 444 cod.proc.pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 17982 del 18/05/2020, Rv. 279117
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GAETANO CRESCENZO nato a SAN MARCELLINO il 28/05/1981 avverso la sentenza del 14/07/2022 del TRIBUNALE di MACERATAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO; RITENUTO IN FATI-0 1. Con la sentenza di cui in epigrafe, pronunciata ai sensì degli artt. 444 e ss. cod.proc.pen., il Giudice monocratico presso il Tribunale di Macerata applicava al ricorrente, effettuato l'aumento per la recidiva e operata la riduzione per il rito, la pena di anni uno e mesi dieci di reclusione in relazione al capo dell'imputazione.

2. Avverso tale sentenza, il DI GAETANO propone, mediante il difensore di fiducia avv. Giovanni Pizzo, un unico motivo di doglianza lamentando la nullità della sentenza per violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), in relazione agli artt. 444 cod.proc.pen. e 62-bis cod.pen.CONSIDERATO IN DIRITTO 2. Il ricorso è inammissibile. Infatti ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen., introdotto dalla legge n.103 del 2017, l'imputato e il pubblico ministero possono proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso di specie con il ricorso si denuncia, invece, l'omessa applicazione di circostanze attenuanti che neppure vengono menzionate nella richiesta di applicazione di pena, sicché la doglianza, sulla base della disposizione appena citata, incorre nella sanzione dell'inammissibilità (Sez. 5, n. 17982 del 18/05/2020, Rv. 279117 - 01).

2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 aprile 2023 Il Consigliere Estensore Il