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Sentenza — n. 19411/2023 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses request for trial transfer due to lack of concrete impartiality risk from internal procedural conduct.

Numero d'incarto Sentenza — n. 19411/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the defendant's request to transfer the trial inadmissible as manifestly unfounded. The defendant argued that a judge's removal of a witness and subsequent procedural errors violated his right to defense and created a concrete risk of bias. The court rejected this because the alleged issues were internal to the proceedings rather than external local phenomena required by law for a transfer.

Regesto Legislator

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Art. 45 cod.proc.pen.; The request for transfer of proceedings is exceptional and requires a concrete risk of bias stemming from external local circumstances, not internal procedural conduct by the judge.

Parole chiave

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transfer of proceedings concrete risk of bias internal procedural conduct right to defense impartiality of judge rinvio del dibattimento indigenza processuale non provata assenza ingiustificata

Disposizioni normative citate

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Art. 45 cod.proc.pen.
Art. 25 Cost.
L'istituto della rimessione del processo ha carattere eccezionale, poiché implica una deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge sancito dall'art. 25 Cost.
Art. 48, comma 6, cod.proc.pen.
All'inammissibilità della richiesta consegue la condanna del richiedente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 48, comma 6, cod.proc.pen., al versamento della somma di euro 5.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
art. 45 cod.proc.pen
art. 25 Cost
L'istituto della rimessione del processo ha carattere eccezionale, poiché implica una deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge sancito dall'art. 25 Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 23962 del 12/05/2015
e, come tale, comporta la necessità di un'interpretazione restrittiva delle disposizioni che lo regolano, in esse comprese quelle che stabiliscono i presupposti per la "translatio iudicii" (Sez. 3, n. 23962 del 12/05/2015, Rv.
Sez. 3, n. 24050 del 18/12/2017
Sez. 3, n. 24050 del 18/12/2017, dep.
Sez. 2, n. 55328 del 23/12/2016
273116 - 01; Sez. 2, n. 55328 del 23/12/2016, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA vista la richiesta di rimessione proposta da: DELL'IGNA ANZI DALL'IGNA ENZO nato a VICENZA il 17/09/1952 avverso l'ordinanza del 01/12/2022 del TRIBUNALE di PADOVAudita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO; letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore Generale, KATE TASSONE, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza; RITENUTO IN FATI-0 1. Con richiesta del 1 dicembre 2022, depositata presso la cancelleria dibattimentale del Tribunale di Padova, il DALL'IGNA, imputato dinanzi al predetto ufficio giudiziario nel procedimento penale RGNR 5296/17-RG 1618/19, ha presentato personalmente istanza di rimessione del processo ad altro giudice, ai sensi dell'art. 45 cod.proc.pen., illustrando le ragioni per le quali, a suo giudizio, sussiste un pericolo concreto di mancanza di imparzialità da parte del giudice procedente.

In particolare, a fondamento dell'istanza, il richiedente evidenzia che, nel corso della deposizione all'udienza del 3 maggio 2021, il teste Concina Stefano aveva reso dichiarazioni contraddittorie rispetto alla documentazione in atti e, quando esso istante era intervenuto per rappresentare tale circostanza, il Giudice lo aveva prima redarguito e poi espulso dall'aula (una prima volta per cinque minuti e in seguito definitivamente), così violando il suo diritto costituzionale di autodifesa. Lo stesso DALL'IGNA deduce, inoltre, di aver presentato esposto per omissione di atti d'ufficio a carico del Pubblico Ministero procedente, esposto in seguito archiviato dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Trento.

Sottolinea infine l'istante che, comunque, la predetta udienza doveva ritenersi nulla perché, anche a fronte, dopo la deposizione del teste Concina, della rinuncia al mandato del proprio difensore, senza che ne fosse alla stessa udienza nominato un altro d'ufficio, era stato esaminato un altro teste.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.L'istanza è inammissibile in quanto manifestamente infondata. L'istituto della rimessione del processo ha carattere eccezionale, poiché implica una deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge sancito dall'art. 25 Cost. e, come tale, comporta la necessità di un'interpretazione restrittiva delle disposizioni che lo regolano, in esse comprese quelle che stabiliscono i presupposti per la "translatio iudicii" (Sez. 3, n. 23962 del 12/05/2015, Rv. 263952 - 01). Ne deriva che, ai fini della rimessione del processo, per grave situazione locale deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice (inteso come l'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito) o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo (ex multis, v.

Sez. 3, n. 24050 del 18/12/2017, dep. 2018, Rv. 273116 - 01; Sez. 2, n. 55328 del 23/12/2016, Rv. 268531 - 01). Tali presupposti non ricorrono nella fattispecie in esame nella quale la parte istante deduce, di contro, fatti interni alla dinamica processuale, ossia condotte del giudice-persona fisica correlate alla direzione dell'udienza e alle decisioni processuali dello stesso.

2. All'inammissibilità della richiesta consegue la condanna del richiedente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 48, comma 6, cod.proc.pen., al versamento della somma di euro 5.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile la richiesta e condanna il richiedente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 5.000,00 in favore