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Ordinanza — n. 19410/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of manifest error in legal qualification of facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19410/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court's legal qualification of the counterfeiting conduct was erroneous and grossly flawed. The court rejected this claim, noting that the qualification was not manifestly eccentric to the charges and lacked immediate evidentiary support.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 606, lett. b) cod. proc. pen.: In appeals against plea-bargain sentences, challenges to legal qualification are admissible only for manifest errors, excluding general or non-evident factual disputes.

Parole chiave

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plea bargain appeal manifest error standard legal qualification review inadmissible cassation procedural costs contraffazione di merci falsità in documenti di servizio fatture fittizie

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Nondimeno, si è altresì affermato da parte di questa Corte che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, !a possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art.
Art. 606, lett. b) cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
La rilevata inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, siccome stabilito dell'art. 610 comma 5-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Sentenza n. 5 del 19/01/2000
448 codice di rito, le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 5 del 19/01/2000 Rv.
Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018
103, l'erronea qualificazione dei fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dai testo dei provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018 - dep.
Sez. 3, Sentenza n. 46373 del 26/01/2017
Sez. 3, Sentenza n. 34902 del 24/06/2015
Sez. 3, Sentenza n. 34902 del 24/06/2015 Rv.
Sez. 7, Ordinanza n. 39600 dei 10/09/2015
264153, Sez. 7, Ordinanza n. 39600 dei 10/09/2015 Cc.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRARI DIEGO nato a SESTO SAN GIOVANNI il 23/06/1969 avverso la sentenza del 13/05/2022 del TRIBUNALE di PISAudita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; lette/sentite le conclusioni del PG ANDREA VENEGONI udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza sopra indicata, il giudice del Tribunale di Pisa, su richiesta delle parti, ha applicato a Ferrari Diego la pena di mesi sei di reclusione in ordine ai reati di cui agli artt. 477- 482 cod. pen. e artt. 48-56-479 cod. pen.

2. Avverso tale pronuncia, ricorre per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato deducendo l'inosservanza della legge penale sotto il profilo dell'errata qualificazione della fattispecie concreta, con riferimento alla condotta di contraffazione contestata al capo a) dell'imputazione non sussumibile nella fattispecie concreta, anche perché avente carattere grossolano. 3.11 ricorso è inammissibile.

4. Ed invero, va premesso che, già prima dell'introduzione del comma 2-bis dell'art. 448 codice di rito, le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 5 del 19/01/2000 Rv. 215826), così affermavano: "Con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento può essere denunciata l'erronea qualificazione giuridica del fatto, così come prospettata nell'accordo delle parti e recepita dal giudice, in quanto la qualificazione giuridica del fatto è materia sottratta alla disponibilità di parte e l'errore su di essa costituisce errore di diritto rilevante ai sensi dell'art. 606, lett.

b) cod. proc. pen.. Nondimeno, si è altresì affermato da parte di questa Corte che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, !a possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione dei fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dai testo dei provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018 - dep. 06/04/2018, Maugeri, Rv. 27261901.

Ancora, in tema di patteggiamento, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo in particolare escludersi l'ammissibilità deil'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspelti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione (Sez. 3, Sentenza n. 46373 del 26/01/2017 Rv. 271789;

Sez. 3, Sentenza n. 34902 del 24/06/2015 Rv. 264153, Sez. 7, Ordinanza n. 39600 dei 10/09/2015 Cc. Rv. 264766); laddove nel caso di specie alla stregua dell'imputazione non balza affatto evidente Fa erroneità della qualificazione giuridica dei fatti, dedotta peraltro in maniera del tutto generica dal ricorrente.

5. La rilevata inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, siccome stabilito dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 4.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa d