Cassation appeal dismissed as inadmissible regarding sentencing determination in a settlement agreement context.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's claim regarding sentencing determination did not constitute a concrete legal violation. The appellant argued the lower court failed to justify why generic mitigating circumstances were not granted, despite the existence of aggravating factors. The court ruled that in settlement agreements, appeals challenging the specific sentence are inadmissible unless they prove the penalty itself is illegal, a condition not met here.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: In cases of settlement at the appellate level, a cassation appeal challenging the determination of the sanction is inadmissible unless it concretely demonstrates the illegality of the imposed penalty.
Parole chiave
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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE ROSA VINCENZO nato a NAPOLI il 31/07/1970 avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza di cui in epigrafe, pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., la Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Penale, a fronte dell'accordo tra l'imputato e la Procura Generale sulla rinuncia ai residui motivi di appello (a seguito di un primo rinvio per la rinnovazione del giudizio rescissorio da parte della Corte di cassazione), in parziale riforma della sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Bari in data 19 dicembre 2019 nei confronti del De Rosa, riduceva la pena inflitta all'imputato ad anni quattro e mesi sei di reclusione e ad euro 1980,00 di multa, revocando le pene accessorie. I fatti in contestazione riguardano una serie di attività delittuose contro il patrimonio, come puntualmente descritte nei relativi capi di imputazione, poste in essere dall'imputato con particolare destrezza, sovente qualificandosi quale (5, incaricato di pubblico servizio ed approfittando di circostanze di persona rilevanti ex art. 61 n.
5) c.p.
2. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la predetta sentenza, della quale chiede conseguentemente l'annullamento, deducendo "violazione di legge" ex art. 606, primo comma, lett. e), c.p.p. in relazione all'art. 62-bis c.p. per mancanza di motivazione poiché la sentenza non avrebbe argomentato in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto a tutte le aggravanti contestate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. Invero, è stato più volte ribadito nella giurisprudenza di questa Corte, che, in tema di concordato in appello, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si facciano valere questioni afferenti la determinazione del trattamento sanzionatorio, ove le stesse non si traducano in concreto nell'illegalità della pena irrogata (cfr., tra le molte, Sez. 5, 20 settembre 2019 - dep. 4 febbraio 2020 -, n. 4209, Rv. 278142 - 01; Sez. 1, 9 settembre 2020 - dep. 2 novembre 2020 -, n. 30403, Rv. 279788 - 01), circostanza, quest'ultima neppure dedotta con il ricorso in esame.
In ogni caso, nella fattispecie in esame, la sentenza impugnata ha applicato esattamente il trattamento sanzionatorio richiesto dalle parti e, in ogni caso, motivato, pur implicitamente, in maniera adeguata circa l'omessa concessione delle attenuanti generiche evidenziando, per quel che rileva in questa sede, la congruità dell'apparato sanzionatorio rispetto ai parametri dell'art. 133 c.p. avendo riguardo alle modalità particolarmente insidiose dell'azione e alla vita anteriore dell'imputato, gravato di numerosi precedenti penali.
2. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10 marzo 2023 Il Co