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Ordinanza — n. 19401/2023 — snpen Generato dall'IA

Request for remittal dismissed due to lack of proper signature and notification forms.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19401/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the request for remittal inadmissible because it was submitted via an unsigned email lacking required formalities. The applicant failed to provide a properly signed document or notify other parties as mandated by criminal procedure law. Consequently, the court adopted the decision de plano without further proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 46 cod. proc. pen.; Art. 583, comma 3 cod. proc. pen.: A request for remittal must be submitted in strict compliance with formal requirements, including proper signature and notification, otherwise it is inadmissible.

Parole chiave

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request for remittal inadmissible procedural act lack of signature criminal procedure law formal requirements notificazione elettronica trasmissione degli atti trasmissione di un atto processuale

Disposizioni normative citate

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Art. 46 cod. proc. pen.
La richiesta di rimessione è inammissibile, in quanto proposta attraverso una mail priva di sottoscrizione e, comunque, del tutto inidonea a documentare, nelle forme prescritte, la provenienza dell'istanza, non potendo, pertanto, dar corpo all'atto di impulso ex art. 46 cod.
Art. 583, comma 3 cod. proc. pen.
Analogamente a quanto statuito da questa Corte in caso di atto di impugnazione presentato personalmente dalla parte per posta, senza l'autenticazione della sottoscrizione richiesta dall'art. 583, comma 3, cod.
art. 46 cod. proc. pen
La richiesta di rimessione è inammissibile, in quanto proposta attraverso una mail priva di sottoscrizione e, comunque, del tutto inidonea a documentare, nelle forme prescritte, la provenienza dell'istanza, non potendo, pertanto, dar corpo all'atto di impulso ex art. 46 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 31553 del 26/06/2019
D'altra parte, neppure risulta la notifica alle altre parti, il che integra un ulteriore profilo di inammissibilità della richiesta (Sez. 2, n. 31553 del 26/06/2019, Rv.
Sez. 2, n. 29162 del 09/04/2013
(ex plurimis, Sez. 2, n. 29162 del 09/04/2013, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rinnessione proposta da: BOVE FRANCESCA nato a BARI il 08/08/1978 avverso l'ordinanza del 09/01/2023 del TRIBUNALE di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTI) Con nota in data 09/01/2023, il Giudice del Tribunale di Taranto ha trasmesso a questa Corte la richiesta di rimessione attribuita a Francesca Bove. La richiesta di rimessione è inammissibile, in quanto proposta attraverso una mail priva di sottoscrizione e, comunque, del tutto inidonea a documentare, nelle forme prescritte, la provenienza dell'istanza, non potendo, pertanto, dar corpo all'atto di impulso ex art. 46 cod. proc. pen. del procedimento di rimessione e identificarne con certezza la provenienza.

D'altra parte, neppure risulta la notifica alle altre parti, il che integra un ulteriore profilo di inammissibilità della richiesta (Sez. 2, n. 31553 del 26/06/2019, Rv. 276580). Analogamente a quanto statuito da questa Corte in caso di atto di impugnazione presentato personalmente dalla parte per posta, senza l'autenticazione della sottoscrizione richiesta dall'art. 583, comma 3, cod. proc. pen. (ex plurimis, Sez. 2, n. 29162 del 09/04/2013, Rv. 256062), non consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, mancando la certezza della provenienza dell'atto e, con essa, l'osservanza delle forme per la presentazione dell'atto, con conseguente adozione de plano del presente provvedimento.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile la richiesta. Così deciso il 10/03