Cassation appeal dismissed as inadmissible for being generic and failing to specify legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Dubceac Constantantin inadmissible de plano. The lower court had sentenced the defendant for forgery, but the appeal failed to identify specific legal grounds for the penalty's illegality. Consequently, the court rejected the request without formalities and ordered the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it is entirely generic and fails to indicate any specific ground of illegality or unconstitutionality of the penalty.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DUBCEAC CONSTANTIN (CUI 05076DT) nato il 03/06/1993 avverso la sentenza del 01/12/2022 del TRIBUNALE di VERONAudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza in data 01/12/2022, il Tribunale di Verona ha applicato a Dubceac Costantin alias Caplan Eugen (CUI 05076DT) ex art. 444 cod. proc. pen. la pena richiesta dalle parti in relazione a varie imputazioni di falso. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato attraverso il difensore Avv. Emanuele Luppi denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - violazione di legge in punto di illegalità della pena Il ricorso avverso la sentenza del 01/07/2021 è inammissibile, perché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 63, I. 23/06/2017, n. 103, in quanto del tutto generico, non indicando alcun profilo di illegalità (e neppure di illegittimità) della pena.
L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano, senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il