Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 19399/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of recidivism exclusion via settlement agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19399/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by Roberto Forte and Lorenzo Scarpato inadmissible. Both defendants had previously agreed to a settlement regarding the conviction's merits, explicitly waiving the right to contest specific legal qualifications in the subsequent appeal. The court ruled that by signing this agreement, the defendants forfeited their ability to raise new arguments about the exclusion of recidivism or acquittal based on probation success.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: By agreeing to a settlement on the merits of the appeal, the parties waive the right to raise any further grievances in the cassation proceeding, except for illegal sentencing.

Parole chiave

Generato dall'IA
waiver of appeal grounds settlement agreement waiver recidivism exclusion inadmissible cassation appeal procedural waiver recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale tentato furto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
Il ricorso formulato nell'interesse di Forte è inammissibile in di concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità se gue per legge ( art. 616 cod.proc.Pen ) la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità giugno determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n.
art. 599 bis cod. proc. pen
Il ricorso formulato nell'interesse di Forte è inammissibile in di concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod.
art. 129 cod. proc. pen
un unico motivo, denunciando vizi della motivazione in merito al mancato proscioglimento dell'imputato, in violazione dell'art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, Sentenza n. 41254 del 04/07/2019
Sez. 6, Ord. n. 25273 del 23/05/2018
277196), e neppure può essere fatto valere l'errato riconoscimento della recidiva ritenendone insussistenti i presupposti (Sez. 6, Ord. n. 25273 del 23/05/2018 Rv.
Sez. 1, ord. n. 30403 del 09/09/2020
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019
Corte Costituzionale n. 186 del 2000
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da FORTE ROBERTO nato a NAPOLI il 15/01/1980 SCARPATO LORENZO nato a NAPOLI il 02/04/1980 avverso la SENTENZA del 16/06/2022 della CORTE di APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Teresa BELMONTE

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Verona - che, nel rito abbreviato, aveva riconosciuto Lorenzo Forte e Lorenzo Scarpato colpevoli dei reati, commessi in continuazione, di furto e tentato furto pluriaggravati, nonché di ricettazione, e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e alle aggravanti contestate, li aveva condannati alla pena di giustizia - ha rideterminato la pena, sull'accordo delle parti, ex art. 599 bis cod. proc. pen., confermando, nel resto, la decisione di primo grado.

Ha proposto ricorso per cassazione Lorenzo Forte, per il tramite del difensore fiduciario, 2. avvocato Antonio Pollio, che si affida a un solo motivo, denunciando vizio della motivazione della sentenza impugnata, del tutto omessa in relazione alla richiesta di esclusione della recidiva, sul presupposto dell'avvenuta estinzione del reato per esito positivo dell'affidamento in prova. ge Nell'interesse di Lorenzo Scarpato ha proposto ricorso l'avvocato Michele Basile, che svol 3. un unico motivo, denunciando vizi della motivazione in merito al mancato proscioglimento dell'imputato, in violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. quanto non è consentita, in caso 4.

Il ricorso formulato nell'interesse di Forte è inammissibile in di concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., la censura colta a far valere uanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati la qualificazione giuridica del fatto, in q implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6 - , Sentenza n. 41254 del 04/07/2019, Rv. 277196), e neppure può essere fatto valere l'errato riconoscimento della recidiva ritenendone insussistenti i presupposti (Sez. 6, Ord. n. 25273 del 23/05/2018 Rv. 273392;

Sez. 1 - ord. n. 30403 del 09/09/2020, Rv. 279788).

5. E' parimenti inammissibile il ricorso nell'interesse di Scarpato. In primo luogo, si osserva che, nel verbale contenente la proposta di concordato, non c'è alcun riferimento alla richiesta di esclusione della recidiva, istanza che era stata sì formulata con l'atto di appello, ma, come detto, con successiva dichiarazione, l'imputato ha rinunciato ai motivi afferenti al merito della responsabilità. Invero, sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati e alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2 - n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102).

6. Alla declaratoria di inammissibilità se gue per legge ( art. 616 cod.proc.Pen ) la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità giugno determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 quo e 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene e congruo fissare in euro 4000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pa gamento delle spese processuali e della somma di euro 4000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, addì