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Sentenza — n. 19398/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 19398/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 19398/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza n. 35346 del 25/03/2022, la Prima Sezione di questa Corte annullò l'ordinanza del 09/07/2021 con la quale la Corte di appello di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva rigettato, in particolare, la richiesta di riconoscimento della continuazione in executivis tra i reati giudicati in una serie di sentenze di condanna nei confronti di Wade Assane. Osservava la Prima sezione che l'ordinanza allora impugnata «non dimostra di aver preso in considerazione adeguatamente la tesi difensiva, secondo la quale le merci detenute da Wade Assane in varie occasioni erano state acquistate da costui in una sola occasione dedicata all'approvvigionamento. Il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto esporre sull'argomento una congrua motivazione, stabilendo se la circostanza fosse emergente dalle sentenze di condanna e, in caso positivo, se ad essa potesse attribuirsi alcun rilievo ai fini dell'invocato riconoscimento del vincolo della continuazione».

Regesto Legislator

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art. 172 cod. pen; Sentenza — n. 19398/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Alessandro Cimmino ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Parole chiave

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origine delle merci contraffazione di merci beni d'occasione cessioni di beni affinità dei prodotti confisca dei proventi di reato

Disposizioni normative citate

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art. 172 cod. pen
I reati commessi da Wade sono considerati della stessa indole ai fini dell'art. 172, u.c., cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: WADE ASSANE nato il 28/10/1978 avverso l'ordinanza del 09/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Alessandro Cinnmino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 35346 del 25/03/2022, la Prima Sezione di questa Corte annullò l'ordinanza del 09/07/2021 con la quale la Corte di appello di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva rigettato, in particolare, la richiesta di riconoscimento della continuazione in executivis tra i reati giudicati in una serie di sentenze di condanna nei confronti di Wade Assane. Osservava la Prima sezione che l'ordinanza allora impugnata «non dimostra di aver preso in considerazione adeguatamente la tesi difensiva, secondo la quale le merci detenute da Wade Assane in varie occasioni erano state acquistate da costui in una sola occasione dedicata all'approvvigionamento. Il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto esporre sull'argomento una congrua motivazione, stabilendo se la circostanza fosse emergente dalle sentenze di condanna e, in caso positivo, se ad essa potesse attribuirsi alcun rilievo ai fini dell'invocato riconoscimento del vincolo della continuazione».

2. Investita del giudizio di rinvio, la Corte di appello di Torino, con ordinanza deliberata il 09/11/2022, ha rigettato l'istanza di riconoscimento della continuazione in executivis, rilevando che in nessuna sentenza o decreto penale di condanna nei confronti dell'istante emerge che lo stesso si sia effettivamente approvvigionato del materiale contraffatto detenuto o messo in vendita «in una sola occasione dedicata all'approvvigionamento», come prescritto dalla Corte di cassazione, nonché che le diverse condotte per le quali è intervenuta condanna riguardano beni del tutto eterogenei e commesse in luoghi e tempi diversi.

3. Avverso la ordinanza della Corte di appello di Torino ha proposto ricorso per cassazione Wade Assane, attraverso il difensore Avv. Massimo Auditore, articolando le doglianze di seguito enunciate nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Circa la mancata applicazione della disciplina del reato continuato, il ricorso lamenta inosservanza dell'art. 671 cod, pen. e vizi di motivazione, in quanto la stessa Corte di appello ammette che alcuni fatti sono assolutamente ravvicinati e che, quanto ai titoli di reato, si tratta sempre di vendita di merce taroccata, tanto più che le due sentenze emesse dal Tribunale di Roma sono relative a merce rinvenuta a seguito di controlli operati sul bagaglio dell'istante e su mezzi di trasporto, sicché, all'evidenza, il soggetto si era approvvigionato di materiale contraffatto che poi avrebbe rivenduto.

I reati commessi da Wade sono considerati della stessa indole ai fini dell'art. 172, u.c., cod. pen., il che ne impedisce la prescrizione della pena, mentre, in sede di applicazione della prescrizione del reato, si distinguono le singole cose contraffatte. Anche ammettendo che i fatti siano stati commessi in tempi diversi, era stata chiesta la continuazione anche tra alcune delle sentenze relative ai fatti più vicini tra loro, ma, sul punto, l'ordinanza impugnata è priva di motivazione o motiva in modo travisante. Il ricorso ribadisce poi l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 172 cod. pen., in riferimento ai principi di uguaglianza e di ragionevolezza, poiché è irragionevole che il soggetto che ha commesso due reati più gravi, ma non della stessa indole, possa usufruire dell'estinzione della pena, al contrario del soggetto che ha commesso reati di minima gravità, ma della stessa indole.4.

Il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Alessandro Cimmino ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non merita accoglimento.

2. Quanto al riconoscimento della continuazione in executivis, il rilievo del giudice del rinvio circa il fatto che in nessuna sentenza o decreto penale di condanna nei confronti dell'istante emerga che Wade si sia effettivamente approvvigionato del materiale contraffatto detenuto o messo in vendita «in una sola occasione dedicata all'approvvigionamento» è in linea non solo con il dictum della sentenza di annullamento, ma anche con il principio di diritto in forza del quale, in tema di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, non è possibile valutare elementi di giudizio che non siano stati considerati nelle sentenze di merito (Sez. 1, n. 6777 del 08/01/2021, Portoghese, Rv. 280529). Le doglianze articolate sul punto dal ricorso non mettono puntualmente a fuoco la ratio decidendi del provvedimento impugnato e, pertanto, devono essere rigettate.

3. La censura relativa al riconoscimento "parziale" della continuazione tra alcuni dei reati oggetto dei diversi provvedimenti è del tutto generica e, comunque, non si confronta con il dato sopra richiamato, ossia la rilevata insussistenza di elementi dimostrativi del fatto che l'approvvigionamento del materiale contraffatto detenuto o messo in vendita era intervenuto «in una sola occasione dedicata all'approvvigionamento».

4. L'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 172, u.c., cod. pen. è inammissibile per genericità, in quanto, mentre dall'ordinanza impugnata si desume la data dell'irrevocabilità delle relative sentenze o dei relativi decreti di condanna, il ricorso indica la pena irrogata per i vari reati, ma (limitandosi a indicare la data del provvedimento di cumulo) non la data (o, se diverse per i vari reati, le date) in cui è terminato, con la carcerazione del condannato, il tempo necessario ai fini dell'estinzione della pena detentiva (Sez. U, n. 46387 del 15/07/2021, Scott, Rv. 282225), il che preclude la verifica circa i reati per i quali la fattispecie estintiva si sarebbe potuta perfezionare (escludendo il requisito negativo dell'identità dell'indole) e, con essa, la stessa possibilità di verificare la rilevanza della questione.

5. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorre