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Ordinanza — n. 19395/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain sentence dismissed for filing outside statutory grounds under Art. 448 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19395/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed outside the specific grounds permitted by Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged the plea bargain sentence, arguing violations of law and reasoning, but the law restricts such appeals to issues regarding the defendant's will, lack of correlation, legal qualification errors, or sentencing illegality. The court ruled that since the appeal did not fall within these narrow exceptions, it must be rejected without procedural formalities.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are inadmissible unless they address the defendant's will, correlation, legal qualification, or sentencing legality.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissible cassation Art. 448 c.p.p. sentencing review procedural exhaustion divieto di espulsione pericolo di reiterazione decreto di rinvio a giudizio

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod.
Art. 129, cod. proc. pen.
Art. 27, Cost.
per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost.
Law n. 103 of 2017
art. 444 cod. proc. pen
pen., aveva affermato che, in caso di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 129 cod. proc. pen
art. 27 Cost
per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, P.G. in proc. Koumya, Rv. 234824
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da RENDOLA SALVATORE nato a NAPOLI il 09/04/1981 avverso la ORDINANZA del 25/11/2022 del TRIBUNALE di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Teresa BELMONTERITENUTO IN FATTO E CONSIDEERATO IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Roma, con la sentenza impugnata, ha applicato a Salvatore Rendola la pena concordata con il Pubblico Ministero in relazione al delitto di furto aggravato.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato Andrea Palmiero, che si affida a un unico motivo, con il quale denuncia violazione di legge e vizi della motivazione con riguardo allo scrutinio della sussistenza dei presupposti per addivenire a una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; 3.1.

Questa Corte, già prima dell'introduzione (con l'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103) dell'art. art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., aveva affermato che, in caso di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost. (Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, P.G. in proc.

Koumya, Rv. 234824), come accaduto nell'ipotesi al vaglio.

4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 02 marzo 2023 Il con