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Ordinanza — n. 19394/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for failing to allege specific grounds under Art. 448 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19394/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs. The appellant argued the trial court erred by refusing to acquit him without specific reasoning, but the Court found this ground inadmissible under Article 448 of the Code of Criminal Procedure. The Court ruled that appeals against plea bargain sentences are strictly limited to specific statutory grounds, rendering the appellant's generic complaint invalid.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against plea bargain sentences are strictly limited to specific statutory grounds, excluding general complaints about the lack of reasoning or the refusal to acquit.

Parole chiave

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plea bargain appeal cassation inadmissibility Article 448 CPP specific grounds requirement procedural costs abbandono del procedimento per truffa licenziamento per furto differimento dell'esecuzione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile in quanto, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.
I. 23 giugno 2017, n. 103
Tale norma, introdotta con la I. 23 giugno 2017, n. 103, a mente dell'ad 1, comma 51, si applica ai procedimenti — come il presente — per i quali la richiesta di patteggiamento sia stata avanzata successivamente al 3 agosto 2017.
art. 129 cod. proc. pen
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato con il ministero del difensore di fiducia, lamentando violazione dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte cost. 13/6/2000 n.186
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAFARELLA ALESSANDRO nato a MARINO il 1:3/06/1978 avverso la sentenza del 29/11/2022 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;

RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza di patteggiamento impugnata è stata pronunziata dal Giudice monocratico del Tribunale di Roma nei confronti di Alessandro Cafarella, tratto a giudizio per rispondere del reato di cui agli artt. 624, 625, n.

2) cod. pen..

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato con il ministero del difensore di fiducia, lamentando violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. perché erroneamente il Tribunale non aveva pronunziato l'assoluzione dell'imputato ed aveva omesso di fornire motivazione sul punto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà del prevenuto, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Tale norma, introdotta con la I. 23 giugno 2017, n. 103, a mente dell'ad 1, comma 51, si applica ai procedimenti — come il presente — per i quali la richiesta di patteggiamento sia stata avanzata successivamente al 3 agosto 2017. L'applicazione della disposizione di cui sopra impone di includere la doglianza formulata dal ricorrente in quelle non più proponibili, a voler tacere della sua marcata genericità.

2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 2:3 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende.