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Ordinanza — n. 19390/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court corrects a clerical error in a previous judgment regarding the singular/plural form of 'recourse' and 'recorrente'.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19390/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The court ordered a correction to a clerical error in a prior Cassation judgment regarding the singular and plural forms of 'recourse' and 'recorrente'. The petitioner argued that the original device incorrectly used plural forms ('ricorsi', 'ricorrenti') when only one individual was involved. The court agreed that the error was material and necessary to accurately reflect the single petitioner's status.

Regesto Legislator

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Art. 366-bis c.p.p.; Art. 366-ter c.p.p.: When a judgment contains a material error in the operative part regarding the number of parties or recourses, the court must order a correction to ensure the legal effect corresponds to the actual facts.

Parole chiave

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clerical error correction material error in judgment singular plural form operative part amendment Cassation procedure errori materiali errore nella commisurazione della pena errore di calcolo

Disposizioni normative citate

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Art. 366-bis c.p.p.
Art. 366-ter c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VILLA ORESTE MASSIMO nato a MONZA il 23/06/1958 avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO; lette/sentite le conclusioni del PG ANDREA VENEGONI

RITENUTO IN FATTO

E DIRITTO -che per mero errore materiale il dispositivo annotato sul ruolo di udienza del 4 no.‘--.:mbre 2022 relativo al proc. R.G. n. 24019/2021 nei confronti di Villa Oreste risulta riportato come: "dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende", laddove il ricorrente è solo Villa Oreste, come da sentenza n. 2225/2023, che correttamente riporta nel dispositivo "dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende"; -che, pertanto, va disposta la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo annotato sul ruolo di udienza del 4 novembre 2022 nel senso che la disposizione "dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti" deve sostituirsi con quella "dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente"

P.Q.M.

ordina la correzione del dispositivo della sentenza della Corte di cassazione n. 2225/22 del 4 novembre 2022 mediante sostituzione della disposizione "dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti" con quella "dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente" Così deciso i