Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 19367/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 19367/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 19367/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: ROTONDO ANTONIO nato a CROTONE il 07/05/1937 STARCEVIC DARJIA nato il 23/04/1952 avverso la sentenza del 07/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOY che ha concluso per il rigetto del ricorso esperito da ROTONDO ANTONIO e per l'inammissibilità del ricorso proposto da STARCEVIC DARJIA. Udito il Difensore di Parte Civile Pasquale PONTORIERO, del foro di ROMA, che si associa alle conclusioni del Procuratore Generale e insiste per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 2639 cod.civ, art. 40 cod. pen; Sentenza — n. 19367/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 1.1 ricorsi sono fondati nei limiti di cui si dirà. 2.Come premesso, le odierne imputazioni sono ascritte a Darjia Starcevic, quale co- amministratrice di fatto della società fallita ( formalmente amministrata dal marito, giudicato separatamente), nonché al commercialista Antonio Rotondo, quale concorrente extraneus, per avere ispirato le condotte descritte in imputazione, essendo stato ritenuto consapevole, unitamente ai coniugi Starcevic, sia dell'esposizione debitoria della società sia del sistema individuato per sottrarsi al pagamento del dovuto nei confronti dei creditori, mediante il fallimento della stessa, previa selezione delle poste passive, e transito delle attività in un'altra società costituita ad hoc.

Parole chiave

Generato dall'IA
cattiva gestione caso di rigore economico impresa in difficoltà risanamento finanziario mutamento delle condizioni finanziarie gestione finanziaria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 2639 cod.civ
art. 40 cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: ROTONDO ANTONIO nato a CROTONE il 07/05/1937 STARCEVIC DARJIA nato il 23/04/1952 avverso la sentenza del 07/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOY che ha concluso per il rigetto del ricorso esperito da ROTONDO ANTONIO e per l'inammissibilità del ricorso proposto da STARCEVIC DARJIA. Udito il Difensore di Parte Civile Pasquale PONTORIERO, del foro di ROMA, che si associa alle conclusioni del Procuratore Generale e insiste per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso.

Udito Itavvocato Andrea GIORDANO del foro di ROMA, difensore di Darja STARCEVIC, che si riporta ai motivi del ricorso, e insiste per l'accoglimento. Udito lé.avvocato Michele MONACO del foro di ROMA, difensore di Antonio ROTONDO, che insiste per l'accoglimento del ricorso.RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città, che aveva riconosciuto Antonio Rotondo (commercialista e consigliere contabile della società fallita) e Darjia Starcevic ( socia al 20% e co-amministratore di fatto della società), colpevoli, in concorso tra loro (e con Starcevic Goran, quale amministratore unico dal 21.5.2022 al fallimento della società 'All The roads s.r.l.', dichiarata fallita il 19 luglio 2012, giudicato separatamente), di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per avere: - distratto o comunque dissipato le risorse economiche della fallita utilizzando la complessiva somma di euro 172.240,32 per spese e investimenti estranei all'attività sociale, contabilizzando nel corso del 2008 le uscite finanziarie sotto le voci "migliorie beni terzi", "altri costi pluriennali", "ufficio di rappresentanza in Slovenia", e indicate nel conto economico del bilancio 2008 ( rettificato il 26/7/2010) come generici "oneri straordinari"; - distratto l'avviamento e la clientela della società fallita cedendoli di fatto, senza corrispettivo, ad altro soggetto giuridico, la D&G Tour s.r.l. a loro riconducibile, di cui la Starcevic era socia al 99% e il Rotondo all'1%; nonché per avere cagionato con dolo e per effetto di operazioni dolose il fallimento della società simulando - a fronte di una considerevole esposizione debitoria nei confronti della Tour Plan s.r.l. che aveva concesso dilazione nei pagamenti - la improvvisa cessazione della attività sociale ( vendita di pacchetti turistici nei paesi dell'Est Europa) in realtà proseguendo l'attività con altra agenzia di viaggi ( Malatesta Viaggi s.p.a) che poi travasavano nella neo-costituita D&G Tour s.r.l.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'avvocato Michele Monaco, che, nell'interesse di Antonio Rotondo, svolge quattro motivi. 2.1. Con il primo, denuncia erronea applicazione dell'art. 216 L.F. in relazione agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen.. Secondo la difesa ricorrente, la Corte territoriale, anche travisando le fonti di prova, avrebbe illogicamente e contraddittoriamente ascritto condotte dirette all'impoverimento dell'azienda, laddove, in realtà, come riferito dai testi, le difficoltà economiche e di gestione contabile si erano già manifestate negli anni precedenti al fallimento, tanto che si era resa necessaria la sostituzione del consulente contabile confidando di potere risollevare le sorti della società.

Collegato alle difficoltà economiche è anche il trasferimento della sede sociale da Capena a Roma. Si sostiene, poi, quanto alla riunione del 28 aprile 2010 con il creditore Ruggiero, che attivò il fallimento, nella quale il Rotondo avrebbe svolto un ruolo di intermediazione, che essa non diede l'esito sperato, giacchè non fu possibile raggiungere alcun accordo per le condizioni eccessivamente svantaggiose poste dal Ruggiero; successivamente, le trattative con quest'ultimo proseguirono all'insaputa dal Rotondo, fino all'emissione da parte degli Starcevic di tre assegni per saldare i debiti con la società del Ruggiero, la Tour Plan sr.l. che, tuttavia, risultarono senza provvista, tanto che fu presentata istanza di fallimento.

Dunque - si sostiene - il Rotondo fu estraneo a tutta tale successiva fase della trattativa e della gestione della vita della società. Con riguardo alla correzione, apportata, a distanza di circa due anni, al bilancio del 2008, si deduce che, per quanto riferito dallo stesso coimputato e amministratore formale Goran Starkevic, questi aveva dichiarato spese non contabilizzabili, in quanto prive di giustificazione, e, per questo, vennero cancellate dal Rotondo. In sintesi, il dott. Rotondo si sarebbe limitato a fornire il proprio apporto professionale, laddove la motivazione della sentenza impugnata presenterebbe numerose incongruenze che lasciano residuare forti dubbi sulla sua responsabilità, per una condotta che, al più, poteva essere configurabile ai sensi dell'art. 217 L.F. in relazione a condotte imprudenti nell'esercizio della sua attività professionale. 2.2.

Anche con il secondo motivo si denuncia l'erronea applicazione della legge fallimentare, in specie degli artt. 219 e 223 L.F., in relazione agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., con riferimento alla affermata responsabilità per bancarotta impropria per causazione del dissesto, correlata alla costituzione della società D&G, unitamente alla coimputata. Si deduce che la Corte territoriale avrebbe valutato solo parzialmente le dichiarazioni di Goran Starcevic, non considerando che questi ebbe a riferire come lo sviamento della clientela in favore della neo costituita società non sarebbe stato concretamente possibile, non esistendo, nell'attività sociale svolta dalla fallita, pacchetti di clienti da potere trasferire da un operatore all'altro; d'altro canto, la nuova società fu creata su espressa richiesta del titolare dell'agenzia Malatesta, sig.

Innocenzi, con cui gli Starcevic avevano dato vita a una collaborazione, e l'ingresso nella società, con intestazione delle quote nella percentuale dell'1%, del Rotondo, che curò la costituzione della nuova società, nasceva dall'esigenza di fidelizzazione e, come da prassi diffusa, di abbattere i costi di costituzione della società, notevolmente minori se a struttura plurinominale. 2.3. Con il terzo motivo, si denuncia l'erronea applicazione degli artt. 62 bis- 133 cod. pen. e correlati vizi della motivazione, giacchè la Corte di appello avrebbe negato le circostanze attenuanti generiche invocate con il quarto motivo di appello, con motivazione assente o apparente, semplicemente, negando la presenza di elementi favorevoli, senza considerare l'incensuratezza dell'imputato, il lasso temporale trascorso, le condizioni di vita del Rotondo che, peraltro, ha provveduto alla cancellazione dall'albo dei commercialisti. 2.4.

Con l'ultimo motivo si denuncia la totale mancanza della motivazione in ordine alle statuizioni civili.

3. L'avvocato Andrea Giordano, difensore di fiducia di Darjia Starcevic, affida il ricorso a sua firma a due motivi. 3.1. Con il primo, si duole della mancanza di motivazione circa la qualità di co-amministratore di fatto della società fallita. Gli elementi sui quali la Corte di appello ha fondato il giudizio di responsabilità, in realtà, non sarebbero utili a comprendere il ruolo della ricorrente rispetto ai fatti di bancarotta fraudolenta contestati. Invero, essi non si rinvengono nella prova dichiarativa, giacchè, né Ruggero Alfonso, né Goran Starcevic hanno mai fatto riferimento al ruolo dell'imputata nei fatti contestati.2.2.

Con il secondo motivo, ci si duole che la Corte di appello avrebbe trascurato elementi favorevoli, omettendo di valutare prove contrarie indicate dalla Difesa: i testi Criste, Ruggero e Mautone, che hanno escluso che la ricorrente prendesse parte alla vita della società. Viene poi denunciato il travisamento riguardante l'asserito collegamento tra la costituzione della nuova società D&G Tour s.r.l. e il fallimento, invece, risultando per tabulas, dalle dichiarazioni del titolare della Malatesta Viaggi, che la società venne costituita proprio su richiesta di quest'ultimo.

Si ribadisce che non vi fu alcun travaso di clientela, richiamando, anche sotto tale profilo, le dichiarazioni di Elisabeta Kriste e della parte civile Ruggero.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1 ricorsi sono fondati nei limiti di cui si dirà. 2.Come premesso, le odierne imputazioni sono ascritte a Darjia Starcevic, quale co- amministratrice di fatto della società fallita ( formalmente amministrata dal marito, giudicato separatamente), nonché al commercialista Antonio Rotondo, quale concorrente extraneus, per avere ispirato le condotte descritte in imputazione, essendo stato ritenuto consapevole, unitamente ai coniugi Starcevic, sia dell'esposizione debitoria della società sia del sistema individuato per sottrarsi al pagamento del dovuto nei confronti dei creditori, mediante il fallimento della stessa, previa selezione delle poste passive, e transito delle attività in un'altra società costituita ad hoc.

3. Con riguardo alla posizione di Darjia Starcevic, e per quanto concerne il tema della riconducibilità degli ammanchi e della distrazione dell'avviamento commerciale e della clientela all'imputata, amministratrice di fatto in costanza dell'opera dell'amministratore di diritto - suo marito - va osservato che la questione trova agevole soluzione nel principio, più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il soggetto che assume, in base alla disciplina dettata dall'art. 2639 cod.civ., la qualifica di amministratore "di fatto" di una società è da ritenere gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore "di diritto", per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, è penalmente responsabile per tutti i comportamenti a quest'ultimo addebitabili, anche nel caso di colpevole e consapevole inerzia a fronte di tali comportamenti, in applicazione della regola dettata dall'art. 40 cod. pen.comma 2, (Sez. 5, n. 15065 del 02/03/2011 Rv. 250094).

Ne consegue che, anche nei confronti dell'amministratore di fatto, opera il principio costantemente affermato in relazione all'amministratore di diritto, secondo cui, in tema di prova del delitto di bancarotta fraudolenta, il mancato rinvenimento, all'atto della dichiarazione di fallimento, di beni e di valori societari, a disposizione dell'amministratore, costituisce, qualora non sia da questi giustificato, valida presunzione della loro dolosa distrazione, probatoriamente rilevante al fine di affermare la responsabilità dell'imputato (Sez. 5, Sentenza n. 3400 del 15/12/2004 (dep.2005) Rv. 231411). 3.1.

Ciò posto, il motivo del ricorso di Darjia Starcevic con cui si contesta il ruolo di amministratore di fatto risulta infondato. La Difesa contesta, appunto, la decisione con la quale la Corte di appello ha ravvisato in capo alla ricorrente il ruolo gestorio di fatto, senza, tuttavia, 3 T confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, che, in uno a quella conforme di primo grado (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997 - dep. 05/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145), ha lumeggiato molto bene le circostanze concrete che danno conto di siffatto ruolo.

Ci si riferisce alla circostanza che la Starcevic fu fondatrice della società' All the roads s.r.l.', avente a oggetto sociale la organizzazione di viaggi e soggiorni e l'intermediazione di tali servizi, costituita il 27/02/2002, e fu amministratore unico della stessa dalla costituzione fino al 20 ottobre 2003, carica nella quale subentrò il marito nel novembre successivo; fece parte della compagine sociale fino al 2007, poi cedendo la sua quota al coniuge nel 2009; costituì anche la nuova società D&G s.r.l. di cui fu socia al 99% e amministratore unico; partecipò alla riunione dell' aprile 2010 in cui si discusse della crisi societaria e delle possibili soluzioni da trovare per risolvere i debiti, in specie quelli nei confronti della Tour Plan s.r.1.; inoltre, per quanto emerge dalla sentenza, al di là della dichiarazione neutra della teste della difesa, Criste - secondo cui Starcevic in ufficio "si faceva i fatti suoi" - altri testi ( Belardinelli, Innocenti), hanno, invece, riferito della sua partecipazione attiva alla vita sociale: impartiva direttive; aveva rapporti con la clientela; era presente all'atto delle decisioni da assumere per conto della società; era consapevole delle difficoltà economiche della società.

Come osservato dalla Corte di appello, "Trattasi di circostanze univocamente sintomatiche della sua effettiva cointeressenza nelle vicende della fallita, come del resto emerge dalla copiosa documentazione versata in atti", essendo emerso, dalle prove dichiarative, il ruolo attivo tenuto dalla Starcevic nella società, che gestiva unitamente al marito. Ne consegue che è ineccepibile la motivazione della sentenza impugnata secondo cui l'imputata, nella qualità di amministratrice di fatto, non avendo dato dimostrazione della destinazione - conforme all'interesse della società - in ipotesi impressa ai depositi di cassa, deve presumersi responsabile della loro distrazione. 3.2.

D'altro canto, la Corte di appello ha dato conto delle emergenze probatorie che hanno portato a riconoscere la responsabilità dell'imputata anche per la bancarotta impropria da cagionamento del dissesto, in tal senso, valorizzando le dichiarazioni del Ruggiero - che depositò l'istanza di fallimento dopo avere ricevuto tre assegni risultati scoperti e avere accertato che i coniugi Starcevic avevano interrotto ogni rapporto con la creditrice Tour Plan s.r.l. continuando l'attività nel medesimo settore, sotto altra denominazione sociale, interamente riconducibile a Darjia Starcevic.

4. Resta, tuttavia, da valutare l'ulteriore attività distrattiva indicata nell'imputazione, avente riferimento all'avviamento commerciale e alla clientela della società fallita. 4.1. Si osserva che, in ordine alla possibilità (o meno) di attribuire a titolo di reato la distrazione dell'avviamento in sè, quando viene in considerazione come semplice passaggio, per la instaurazione di rapporti contrattuali futuri ed eventuali, di uno o più clienti della fallita, alla società o impresa con la quale il medesimo imprenditore prosegua la stessa attività produttiva, valgono le osservazioni che si rinvengono nella giurisprudenza di questa Corte che, per quanto non frequentemente, si è occupata della questione, ritenendo non automatico che ogni valore del patrimonio della società fallenda (così dovendosi qualificare quella parte di avviamento rappresentata dalla clientela) sia idoneo a dare luogo, se trasferito a vantaggio di altra realtà produttiva, ad un fatto penalmente rilevante come distrazione.

La distrazione, invero, è la condotta che determina il depauperamento del patrimonio della società e un bene immateriale quale è l'avviamento commerciale in sè considerato, a prescindere dalla gestione dei rapporti patrimoniali e contrattuali sottostanti, rappresenta una potenziale capacità di reddito, una aspettativa, ma non un reddito: ne presente, ne' futuro nella forma del credito. In tale veste, la sua dispersione oggettiva, per l'autonoma scelta dei clienti di fruire dei prodotti della nuova impresa del medesimo imprenditore, non costituisce un fatto addebitabile a quest'ultimo nè sotto la forma della distrazione, ne' sotto la forma della distruzione, ne' sotto la forma di comportamento doloso rilevante a titolo di bancarotta impropria.

Una precedente e condivisibile sentenza di questa Corte ha dato risposta negativa al quesito qui in esame (dando ragione, in motivazione, dell'unico precedente solo apparentemente contrario - Cass., sez. 5^, 24 maggio 1982, Marcucci - ma riferito al trasferimento di ordinazioni già ricevute e dei materiali necessari ad eseguirle). Ha posto, infatti, in evidenza che, ai fini della configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta, è necessario che oggetto di distrazione siano rapporti giuridicamente rilevanti ed economicamente valutabili, con la conseguenza che, in linea generale, non può costituire oggetto di distrazione l'avviamento commerciale di un'azienda (Sez. 5, n. 9813 del 08/03/2006, Rv. 234242).

Si è poi precisato, sulla stessa linea, che l'impossibilità di distrazione dell'avviamento commerciale dell'azienda va intesa come limitata al caso in cui, contestualmente, non siano stati oggetto di disposizione anche l'azienda medesima o i fattori aziendali in grado di generare l'avviamento (Sez. 5, S n. 3817 del 11/12/2012 (dep. 2013) Rv. 254474). In altri termini, in assenza di individuazione di un rapporto contrattuale già definito e trasferito, la capacità di fare impresa, raggiunta in concreto dall'agente per le sue personali capacità professionali, non è, di per sè, e per effetto di autonome scelte di clienti, idonea ad integrare l'elemento oggettivo del reato in contestazione poiché, a tacer d'altro, non sarebbe suscettibile di determinare un concreto e quantificabile depauperamento del patrimonio della società a danno dei creditori. 4.2.

Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha ritenuto integrato il reato, sotto tale profilo, sulla semplice affermazione del trasferimento dei principali clienti della società fallita, così facendo riferimento, tuttavia, a rapporti giuridici che, con questi, solo potenzialmente, si sarebbero verificati e solo teoricamente erano immaginabili; nessuna precisazione è stata offerta su quanti e quali clienti siano stati effettivamente trasferiti. Si è lontani, in altri termini, dalla individuazione di rapporti contrattuali già definiti ed economicamente valutabili (cfr.

Sez. 5, n. 26542 del 19/03/2014, Rv. 260689; conf. Sez. 5, n. 5357 del 30/11/2017 (dep. 2018) Rv. 272108). 4.3. Si impone, nella prevedibile impossibilità di un diverso accertamento, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per quanto concerne la contestata distrazione dell'avviamento commerciale e della clientela. 5 r 4.4. Consegue a siffatto annullamento, la necessità di rimettere gli atti al giudice a quo, per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, per quanto attiene alla posizione di Daria Starcevic, in relazione alla quale, per quanto sopra osservato, devono essere rigettati i motivi di ricorso formulati nel suo interesse, relativamente sia alla distrazione di risorse economiche della fallita, quantificate nell'imputazione, in euro 172.240,32, sia per la bancarotta impropria da aggravamento del dissesto.

5. Venendo alla posizione di Antonio Orlando, posto l'annullamento senza rinvio, per le ragioni ora indicate, con riferimento al concorso nella bancarotta distrattiva nei limiti di cui si è appena detto, relativamente alla contestata distrazione dell'avviamento e della clientela, il ricorso formulato nel suo interesse, per gli atri fatti che gli sono ascritti, risulta fondato, laddove deduce vizi della motivazione della sentenza impugnata, della quale si impone, quindi, l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio in merito alla sua responsabilità concorsuale per i residui fatti che gli sono attribuiti.

Risultano, infatti, evidenti i vizi argomentativi della sentenza impugnata, che ha affermato la responsabilità del commercialista della società senza fornire adeguato supporto giustificativo a sostegno del ravvisato ruolo di concorrente extraneus. 5.1. Secondo i giudici di merito, egli avrebbe fornito, durante la vita della società e fino al suo fallimento, il proprio supporto alla gestione vera e propria da parte dei coniugi Starcevic, di cui era amico, oltre che consulente, come dimostrerebbero l'intestazione a se stesso delle quote societarie della D&G s.r.I., e le decisioni assunte in occasione della riunione con il principale creditore della società, la Tour Plan s.r.l.

Gli elementi su cui si fonda la sentenza impugnata sono costituiti dall'intervento in rettifica ex post (fine 2010) sul bilancio del 2008, dall'atteggiamento tenuto durante la riunione ( aprile 2010) con il creditore Tour Plan s.r.I., nel corso della quale egli comunicò che avrebbe 'pilotato il fallimento,' di fatto vanificando lo scopo dell'incontro, e trasformando, nel volgere di qualche settimana, una società in bonis in una che evidenziava perdite per oltre 200.000 euro; dall'avere suggerito il trasferimento della sede sociale presso il suo studio.

Tutte tappe che, nell'ottica della sentenza impugnata, darebbero conto del ruolo rilevante del Rotondo, fin da quando i coniugi Starcevic gli affidarono la tenuta della contabilità della fallita, avendo, infatti, egli redatto tutti i bilanci dal 2006. Secondo i giudici di merito, il dr. Rotondo è stato un assoluto protagonista della vicenda fallimentare, avendo ideato e gestito l'operazione finalizzata a salvare gli Starcevic, preparando i bilanci, trasformando l'attivo in passivo, facendo comparire e sparire le poste in bilancio; gestisce anche il rapporto tra la società e i suoi partners, tant'è che si intesta anche una parte delle quote della neocostituita D&G, per mantenere il controllo della situazione. ( cfr. sentenza di primo grado pg. 9). 5.2.

Tuttavia, considerato che al dr. Rotondo è imputato di avere concorso, da extraneus, nella condotta distrattiva attuata dai coniugi Stracevic, va ricordato che è configurabile il concorso nel reato di bancarotta fraudolenta da parte di persona estranea al fallimento qualora la condotta realizzata in concorso con il fallito sia stata efficiente per la produzione dell'evento e il terzo concorrente abbia operato con la consapevolezza e la volontà di aiutare l'imprenditore in dissesto a frustrare gli adempimenti predisposti dalla legge a tutela dei creditori dell'impresa. (Sez. 5, n. 2501 del 01/12/1998 (dep. 1999 ) Rv. 212729 ; conf.

Sez. 5, n. 27367 del 26/04/2011, Rv. 250409). Si pretende, sotto il profilo soggettivo, la prova rigorosa del contenuto rappresentativo dell'elemento psicologico, focalizzato sul concreto rischio di insolvenza, anche se non qualificato da una specifica volontà di cagionare danno ai creditori dell'imprenditore. (Sez. 5, n. 41333 del 27/10/2006, Rv. 235766) E, però, nel momento in cui il dr. Rotondo interveniva sul bilancio, le spese non documentate erano già state poste in essere dai due coniugi Starcevic ( che avrebbero investito denaro della società nella ristrutturazione di un immobile di loro proprietà) mentre non v'è traccia, nel compendio argomentativo della sentenza impugnata, del consapevole contributo, materiale o morale, fornito dal Rotondo alle attività distrattive degli amministratori.

E' vero che i Giudici di merito hanno ravvisato nel Rotondo il deus ex machina, l'ispiratore dell'operazione, che attraverso un fallimento strategico, avrebbe dovuto salvare i coniugi Starcevic; nondimeno, la figura dell'imputato emerge solo a far tempo dalla riunione dell'aprile 2010, a cui seguiva l'intervento in rettifica del bilancio, nel giugno successivo, senza che la sentenza impugnata si dia carico di illustrare gli elementi da cui avrebbe tratto la consapevole partecipazione del ricorrente alle condotte depauperative degli Starcevic. 5.3.

Ciò che dovrà essere chiarito in sede di rinvio è l'entità del contributo effettivo apportato dal dr. Rotondo al compimento delle attività risalenti a un periodo anteriore al 2008 (in tal senso le dichiarazioni del consulente Mautone), dando conto del previo concerto con gli amministratori della società. Dovranno, cioè, individuarsi concreti indici significativi del consapevole concorso nella attività distrattiva, indicando quale contributo materiale abbia dato ovvero se e quali consigli "tecnici" abbia prestato in favore degli amministratori, per rafforzarne il proposito distrattivo, così da contrastare fondatamente la prospettazione difensiva — coerente con il compito di consulente a lui assegnato dalla proprietà della società - che egli sia intervenuto solo successivamente, per tentare di mettere gli amministratori al riparo dalle pretese dei creditori.

E tanto dovrà essere fatto anche confrontandosi con la deduzione difensiva, supportata documentalmente, che pone in luce la circostanza che, dopo la riunione dell'aprile 2010, gli amministratori, autonomamente, ebbero altri contatti con la Tour Plan s.r.I., che portarono alla consegna degli assegni, la cui scopertura condusse la predetta società a richiedere, a distanza di circa due anni da quell'incontro, il fallimento della "All The Roads s.r.l.", come premesso, dichiarato solo nel luglio 2012. 5.4. In tale ottica, andrà chiarito anche il ruolo del dr. Rotondo nella bancarotta impropria, ancora una volta ponendo mente della deduzione difensiva in merito alle ragioni della costituzione della nuova società, la D&G s.r.I., nel marzo 2011, (in quanto voluta, non dagli Starcevic, o dal Rotondo, ma dal titolare della società Malatesta Viaggi) e a quelle della attribuzione allo stesso Rotondo della minima quota dell'1%, in tesi, per ragioni prettamente fiscali.

6. L'epilogo del presente scrutinio di legittimità è, dunque, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con riguardo alla distrazione dell'avviamento e della clientela della società fallita. La stessa sentenza deve essere annullata, con rinvio ai Giudici di merito, limitatamente al trattamento sanzionatorio nei confronti di Darjia Starcevic - da rideterminarsi per i residui fatti, una volta esclusa la condotta oggetto del predetto annullamento, dovendo essere, nel resto, rigettato il ricorso della predetta imputata - e, con riguardo alla posizione di Antonio Rotondo, per nuovo giudizio in relazione agli altri fatti a lui ascritti, da condursi secondo le descritte coordinate.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale ad oggetto la distrazione dell'avviamento e della clientela, perché il fatto non sussiste. Annulla la medesima sentenza nei confronti di Starcevic D