Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specific motivation regarding self-defense and excessive punishment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs. The appellant argued that the lower court failed to properly justify the rejection of self-defense and the severity of the sentence. The court ruled that the appeal lacked the required specificity under Article 606 of the Code of Criminal Procedure, as it indiscriminately cited all possible defects in motivation without pinpointing exact contradictions. Consequently, the court held that the lower court's reasoning was sufficient and the appeal was procedurally flawed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 133 c.p.: The appeal must specifically identify the defects in the lower court's motivation; generic complaints regarding the lack of specific reasoning or the assessment of intent are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CESARANO GIOVANNI ANTONIO nato a MILANO il 04/07/1963 avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; lette le conclusioni del Procuratore generale PASQUALE SERRAO D'AQUINO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni dell'Avv. EMANUELE ROSAPINTA, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 5 aprile 2022 dalla Corte di appello di Milano, che ha confermato la decisione dal Tribunale di Como che aveva condannato, anche agli effetti civili, Giovanni Antonio Cesarano per lesioni personali volontarie ai danni di Davide Ferrari (a sua volta condannato per il reato di cui all'art. 582 cod. pen. ai danni del Cesarano, con condanna confermata in appello e non impugnata).
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato con il ministero del difensore di fiducia. 2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione circa la sussistenza della scriminante della legittima difesa. Esordisce il ricorrente ricordando che Ferrari è stato condannato per le lesioni cagionate a Cesarano e che quest'ultimo, dopo essersi rialzato, ancorché dolorante e zoppicante, aveva assestato due pugni all'avversario, che avevano temporaneamente posto fine all'aggressione.
L'unico teste presente, Roberto Saia, aveva confermato che Ferrari incombeva su Cesarano ancora a terra e che aveva pronunziato la frase: «Non mi devi guardare negli occhi (o in faccia)». Dopodiché l'imputato si era rialzato ed aveva assestato due pugni alla persona offesa — che a sua volta era caduto a terra — e poi gli aveva ingiunto di non rialzarsi perché non voleva litigare. Ciò nonostante — aveva riferito sempre Sala — Ferrari si era rialzato ed aveva preso una bottiglia dal bancone con il chiaro intento di colpire Cesarano, che aveva dato altri due pugni a Ferrari quando quest'ultimo lo aveva colpito con uno schiaffo.
Da tutto quanto sopra, conseguirebbe — assume il ricorrente — che egli aveva agito per difendere la propria salute. Sussisterebbero: - l'attualità del pericolo; l'ingiustizia dell'offesa, legata al fatto che Ferrari aveva agito solo perché Cesarano lo aveva rimproverato per il comportamento tenuto durante i tafferugli registratisi nel corso della partita di calcio Como-Cesena; - la costrizione a difendersi; - lo stato di necessità perché nessuno era intervenuto per scongiurare l'aggressione di Ferrari a Cesarano e nessuno aveva chiamato le ff.00.; - la proporzionalità tra offesa e difesa. 2.2.
Il secondo motivo di ricorso denunzia mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto all'intensità del dolo della fattispecie, valutato ai fini della quantificazione della pena senza tenere conto dell'atteggiamento difensivo che il prevenuto era stato costretto ad assumere.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. Il primo motivo di ricorso — con cui si lamenta il mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa — è aspecifico e versato in fatto. Esso propugna una propria ricostruzione dell'accaduto e delle ragioni dell'agire del ricorrente che si scontrano con la descrizione della condotta che emerge dalla sentenza impugnata, laddove Ferrari aveva solo dato uno schiaffo a Cesarano — il quale, cadendo, si era provocato la lesione del menisco — mentre il ricorrente aveva avuto una reazione ben più rilevante, anche in termini di conseguenze sull'integrità fisica della controparte, ma senza che vi fosse la necessità di difendersi da una prosecuzione dell'aggressione.
Ne consegue che mancavano sia il requisito della proporzionalità che quello dell'inevitabilità del pericolo. Il ricorrente pare ignorare il costrutto della Corte di merito opponendovi una versione alternativa e soggettivamente orientata, oltre che versata in fatto, ed agganciandovi malamente la pretesa di vedere la propria condotta scriminata. il Collegio osserva, altresì, che il ricorso presenta tratti di inammissibilità fin dall'impostazione dell'argomento di censura perché — senza le dovute specificazioni — lamenta tutti i vizi di motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
A questo riguardo, il Collegio ricorda che Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 Filardo (non massimata sul punto) ha puntualizzato che il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere — sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso — di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali sia manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio; i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, infatti, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione.
2. Il secondo motivo di ricorso — che affronta il tema del dolo, valutato ai fini della quantificazione della pena — oltre che patire lo stesso difetto di impostazione del primo, è manifestamente infondato laddove la Corte territoriale ha razionalmente valorizzato la veemenza dell'aggressione — ricavabile dalle foto del volto della vittima e dalla documentazione medica relative alla lesioni patite — per giustificare la conferma del trattamento sanzionatorio. D'altronde, l'obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288;
Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi e altri, Rv. 256464; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).
3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell