Cassation court annuls criminal appeal judgment because the aggravated threat crime was extinguished by victim's remission.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the lower court's judgment which had convicted the defendant of aggravated threats and ordered civil costs. The defendant argued for cost reimbursement and challenged the reasoning, but the court found the criminal charge extinguished because the victims formally remitted their complaints while the appeal was pending. Consequently, the conviction and associated civil liability were voided as the underlying offense no longer existed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 100 c.p.; Art. 612 c.p.: The remission of a private prosecution complaint, accepted during pending cassation proceedings, extinguishes the crime and prevails over procedural admissibility issues, leading to the annulment of the conviction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SFREDDA GIOVANNI nato a SANT'ELPIDIO A MARE il 26/01/1964 avverso la sentenza del 22/03/2022 del TRIBUNALE di FERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO; 404to il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANDREA VENEGONI ,Glae ha concluso chiedendo (Q_NtS cr_n_ sj_t4-e e e_ udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 22.03.2022, il Tribunale di Fermo confermava la sentenza emessa in data 05.03.2019 dal Giudice di Pace di Fermo, con la quale Sfredda Giovanni era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 612 cod. pen., perché in duplice occasione, specificamente in data 18.05.2017 e in data 22.05.2017, con atteggiamento accusatorio si rivolgeva a Fedeli Maria Teresa e Berdini Beatrice, minacciandole di un male ingiusto, proferendo le frasi indicate in imputazione.
2. Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per cessazione lo Sfredda, con atto a firma dell'Avv. Luca Bellabarba, affidando le proprie censure a due motivi, con i quali deduce: 2.1 con il primo motivo, il vizio di violazione di legge e il vizio di moti\iazione in relazione all'inosservanza dell'art. 541 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale erroneamente condannato l'imputato alla rifusione delle spese del grado di giudizio in favore delle parti civili, laddove nessuna attività difensiva era stata espletata dalle parti in questione, che non comparivano in giudizio, non rassegnavano le proprie conclusioni e non presentavano richiesta di liquidazione delle spese per la difesa, non maturando dunque il diritto ad alcuna somma a titolo di rifusione delle spese per costituzione e difesa per il grado di appello; 2.2 con il secondo motivo, il vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale posto a fondamento delle proprie statuizioni argomentazioni manifestamente illogiche e contraddittorie, mancando, altresì, di confrontarsi con elementi processuali che all'evidenza deponevano per l'assenza di responsabilità penale del ricorrente per il fatto contestatogli e con le censure specificamente mosse dalla difesa volte a sottolineare tale travisamento delle risultanze processuali.
3. Il procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore dr. Andrea Venegoni, ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del d.l. n. 137/2020, conv. con modificazioni dalla L. 176/2020, e dell'art 16 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, concludendo per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in relazione alla condanna al pagamento delle spese di parte civile, dichiarando per il resto inammissibile il ricorso, con ogni conseguente statuizione.
4. In data 13.2.2023 sono stati trasmessi a questa Corte verbali di remissione delle querele sporte dalle p.o. e contestuali accettazioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il reato di minaccia ascritto all'imputato è estinto per intervenuta remissione delle querele. Ed invero in data 13.2.2023 sono pervenuti a questa Corte i verbali del 9.2.2023 redatti dai C.C. di Sant'Elpidio a Mare di remissione delle querele sporte dalle persone offese Berdini Beatrice e Fedeli Maria Teresa, remissioni accettate in pari data dall'imputato Sfredda Giovanni, come da relativi verbali. In proposito va rilevato che il reato di minaccia aggravata è perseguibile a querela, che quindi può essere rimessa. Sul punto, vanno richiamati i principi espressi dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. Un., n. 24241 del 25/02/2004), in virtù dei quali, la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. condanna l'imputato al pagamento del